Infortunio docenti e ATA, Inail: il personale scolastico è ad alto rischio contagio. NOTA su procedura denuncia

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Con la nota 3159 del 17 marzo l’Inail chiarisce la procedura riguardante la denuncia di infortunio all’Inail per il personale scolastico positivo al SARS-CoV-2. L’Istituto spiega che il personale scolastico è ad alto rischio contagio perché in costante contatto con altri.

1° quesito
si chiede se il personale scolastico possa essere considerato incluso in quei casi residuali, anch’essi meritevoli di tutela, che fanno scattare la presunzione semplice.
Si conferma che, come indicato nella circolare Inail 13/2020, sono da ricomprendere nelle situazioni di elevato rischio di contagio tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza.

Nel caso della scuola gli insegnanti e le altre tipologie di personale scolastico, come ad esempio i dirigenti scolastici, il personale ATA, gli impiegati delle segreterie, gli assistenti tecnici, gli educatori e simili, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza, sono senz’altro esposti ad un elevato rischio di contagio, in quanto l’attività lavorativa presuppone il contatto con l’utenza, vale a dire con gli studenti e con altri soggetti.

L’Inail specifica che nell’ipotesi di contagio in occasione di lavoro la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali.

L’eventuale responsabilità del datore di lavoro non è certo conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro, ma può derivare soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, come stabilito dall’articolo 29-bis del decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/20201, nonché dall’inosservanza dei
protocolli e delle prescrizioni regionali.

2° quesito
(…) vengono sottoposte dai dirigenti scolastici del territorio situazioni in cui il medico certificatore non trasmette la prescritta certificazione medica all’Inail, mentre il dipendente apre l’infortunio tramite patronato.

In un caso, in particolare, l’Inail ha sollecitato il dirigente scolastico ad effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio, pur senza che vi fosse evidenza che il contagio fosse avvenuto a scuola. Tale sollecitazione parrebbe far intendere che l’INAIL
consideri, per interpretazione, il personale delle istituzioni scolastiche tra le categorie a cui si applica la presunzione semplice su citata. Il dubbio che si pone, soprattutto per il personale che svolge la propria attività in presenza, è se da tale interpretazione possa scaturire l’obbligo di denuncia/comunicazione a carico dei dirigenti scolastici ogni qual volta i dipendenti, o gli studenti (quando rientranti nella copertura INAIL – laboratori/stage/palestra), risultino positivi al Covid -19.

I dubbi prospettati – spiega l’Inail – sono dovuti ad un equivoco riguardante il criterio della “presunzione semplice”, illustrato nella circolare 13/2020 al paragrafo “Ambito della tutela”.

L’applicazione di tale criterio è infatti riservata in via esclusiva all’Inail, che è l’ente preposto alla gestione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’Inail sottolinea comunque che la presunzione semplice consente di superare la indeterminatezza del momento di contagio, ma ciò non significa che tutti i casi di infezione occorsi a questi lavoratori siano automaticamente tutelati e indennizzati
dall’Inail.

La legge richiede che l’infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro e pertanto tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 sono oggetto di una rigorosa istruttoria medico-legale da parte dell’Inail, diretta a verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio è avvenuto in occasione di lavoro.

L’Inail è pertanto sempre tenuto a verificare caso per caso le circostanze dell’infortunio denunciato, anche perché è sempre ammessa la prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).

Il datore di lavoro non deve invece effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla
legge all’Inail.

Il datore di lavoro deve quindi presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

inail-nota3159-2021

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