Infortunio a studente e risarcimento da parte dei docenti, non c’è se non si dimostra la violazione degli standard di diligenza
Una interessante sentenza della Corte dei Conti affronta il caso, sempre più diffuso nel contesto scolastico, dell’azione di rivalsa verso i docenti quando il MIUR ora Ministero dell’Istruzione è chiamato a risarcire le famiglie per i danni subiti dagli studenti a scuola.
Il caso
La presente fattispecie attiene ad un’ipotesi di responsabilità indiretta, scaturita dalla condanna in sede civile del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto a rifondere il danno in favore di un alunno infortunato per l’importo di euro poco meno di 20 mila euro, sinistro occorso presso una scuola elementare. La sentenza civile dichiarava la responsabilità del MIUR (unico soggetto convenuto) ai sensi dell’art. 2048, comma 2, c.c., risultando provato il fatto illecito del terzo e non provate, da parte del convenuto, le circostanze di fatto idonee a superare la presunzione di colpa sancita dalla predetta disposizione. Veniva quindi promosso un giudizio amministrativo contabile, in via di rivalsa, nei confronti di docenti, a seguito della liquidazione del danno al terzo danneggiato da parte dell’Amministrazione scolastica.
Nessun automatismo tra il giudizio civile e il giudizio contabile
La sentenza della Corte dei Conti prima sezione centrale di Appello del 07/01/2019 numero 2 rileva come prima cosa che “non trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’articolo 2048, comma 2, c.c. che, in ipotesi di danno cagionato dal fatto illecito degli allievi, comporta, a carico del “precettore” cui siano affidati gli allievi medesimi, l’onere di dare la prova liberatoria “di non aver potuto impedire il fatto” (art. 2048, comma 3, c.c.)
Escluso ogni automatismo derivante da sentenze intervenute nel giudizio civile, peraltro svoltosi nei confronti di soggetti diversi, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna civile integra soltanto il presupposto oggettivo della responsabilità. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza della colpa grave incombe, secondo le ordinarie regole sostanziali e processuali, sulla Procura contabile che, eventualmente, può trarre elementi di prova dai fatti materiali che sono stati accertati nel processo civile (cfr. C. conti, Sez. III centrale d’appello, 15 giugno 2017, n. 302; id., Sez. giur. Lombardia, 19 marzo 2015, n. 41)”. La questione nasce dall’infortunio subito da uno studente mentre giocava in classe con i compagni di classe e cadendo riportava delle lesioni.
Occorre provare la colpa dei docenti perché possano essere chiamati a rispondere dei danni subiti dallo studente
“Ma, in disparte i numerosi refusi della sentenza civile – tali da ingenerare dubbi sulla dinamica stessa dell’accaduto – va considerata decisiva la mancata prova dell’elemento fondante della colpa grave delle docenti, riconducibile, ad avviso della Procura appellante, nell’aver consentito allo studente di collocarsi sul davanzale della finestra; circostanza, questa, riferita dal (omissis) ma smentita dalle insegnanti. Tali profili di incertezza, essenzialmente riconducibili alla sentenza civile, permangono nella ricostruzione della Procura regionale; il che appare ingiustificato, tanto più ove si consideri il diverso regime probatorio del giudizio civile (ove opera la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c.) rispetto a quello giuscontabile (ove rileva la gravità della colpa dell’agente). Pertanto, non è possibile attribuire alle docenti la responsabilità del danno subito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per carenza di prova in ordine alla violazione, da parte delle medesime, degli standard di diligenza richiesti a chi esercita la professione di insegnante”.