Infortuni insegnanti e studenti durante la Dad: è sempre prevista copertura assicurativa. Nota Inail

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Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza e obbligo generalizzato per gli insegnanti. A chiarirlo è l’Inail con la nota 3159 del 17 marzo.

La normativa emergenziale emanata per il contenimento dell’epidemia per infezione da SARS-CoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza come modalità necessaria per contenere i contagi.

Al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, ricorda l’Inail, è stata introdotta la didattica digitale integrata 13 , in forma complementare, che prevede l’erogazione a distanza di parte della didattica, o in forma esclusiva, nei casi di
sospensione dell’attività in presenza.

La Dad è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta quindi l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici, che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail.

La copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.

Copertura assicurativa studenti

Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di Dad è uguale a quella prevista per gli studenti nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ora ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Copertura assicurativa insegnanti

Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della Dad, la copertura assicurativa è stata prevista:

  • se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono
    presenti le suddette macchine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 4, comma 1, n.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112418;
  • se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dall’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.

A seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, sono stati introdotti nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.

Allo stato si deve, dunque, ritenere che per tutti gli insegnanti sia operante in via generalizzata l’obbligo assicurativo e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

Le sedi dell’Inail continuano ad inviare specifici questionari per verificare se l’insegnante è persona tutelata dall’Inail in quanto utilizza abitualmente e sistematicamente dispositivi elettronici oppure insegna materie che comportano esperienze tecnicoscientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, attività di educazione fisica o di scienze motorie e sportive o infine attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori.

Quanto ai timori che hanno i dirigenti scolastici nel presentare la denuncia di infortunio, anche per infortuni in itinere accaduti al personale scolastico, l’Inail chiarisce che “lo scopo dell’assicurazione è proprio quello di esonerare dalla responsabilità civile il datore di lavoro, pertanto tali timori sono del tutto infondati”.

inail-nota3159-2021

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