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Infortuni a scuola, chiarimenti INAIL: lunghi infortuni, quando presentare denuncia, regime sanzionatorio. SCHEDA

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Di recente, l’INAIL ha fornito importanti chiarimenti in materia di infortuni sul lavoro, anche e soprattutto a seguito di svariate incertezze manifestate direttamente dalle Strutture territoriali. Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza sul punto, rifacendoci, da un lato, alla normativa di settore e, dall’altro, riprendendo pedissequamente la Circolare n. 24 del 9 Settembre 2021.

La normativa di riferimento

La materia è specificamente trattata dall’art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, meglio conosciuto come T.U. sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro; la norma statuisce che il datore di lavoro – pertanto, per le scuole, il Dirigente scolastico – deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

Quando va presentata la denuncia?

Il comma 1 dell’art. 53 prevede che la denuncia dell’infortunio sia presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata, dal 22 marzo 2016, dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’l’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Ciò significa che il dies a quo della decorrenza dei termini non è il giorno medesimo in cui il datore ha avuto contezza dell’accaduto, bensì il giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio nel quale sono specificati la data di rilascio ed i giorni di prognosi.

Qualora il dies a quem sia un giorno festivo, il termine slitterà al primo giorno successivo non festivo; nei casi in cui, invece, l’orario di lavoro sia articolato su cinque giorni settimanali, il sabato è da considerarsi come un normale giorno feriale.

Infortuni più lunghi del previsto

Può accadere che, dopo un primo accertamento medico che aveva prognosticato l’infortunio guaribile entro tre giorni da quello in cui l’evento di danno si è verificato, la prognosi si prolunghi al quarto giorno. In tali casi, come sottolineato dalla Circolare INAIL n. 24, “il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia (ossia i tre giorni)”.

Segnalazione di infortunio effettuata dal lavoratore, da patronati o dall’INPS

La Circolare in argomento chiarisce che l’INAIL è tenuta ad istruire il caso di infortunio anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono e dell’INPS, nei casi in cui l’evento di danno sia da configurare come infortunio sul lavoro.

In situazioni di tal specie, le competenti sedi INAIL dovranno chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio al fine del corretto proseguimento dell’istruttoria.

La Circolare prosegue, poi, affermando che, qualora “si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni di cui all’art. 53, comma 1, decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, la quale viene trasmessa dalla Sede competente via PEC o per posta”.

Fuori dai suddetti casi:

  • Presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e/o
  • Richiesta di denuncia da parte della sede INAIL;

non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio.

Tempistiche in caso di morte

Nei casi in cui dall’infortunio sia derivata la morte o ricorra il pericolo di morte, i termini si abbreviano, dovendo la denuncia essere trasmessa entro 24 ore dall’infortunio.

Il motivo della brevità dei suddetti termini deriva dall’interesse dell’INAIL a istruire in tempi celeri il caso di infortunio, così da erogare ai superstiti, per il caso di morte del lavoratore, le prestazioni economiche spettanti, ovvero, per fornire al lavoratore in pericolo di vita, quanto più rapidamente possibile, le prestazioni economiche, sanitarie ed assistenziali dovute per legge.

Il regime sanzionatorio

Quanto al regime sanzionatorio, la L. n. 561 del 28 dicembre 1993 ha depenalizzato la fattispecie di omessa, tardiva e incompleta denuncia – per la quale l’art. 53, ultimo comma, del D.P.R. n. 1124/65 stabiliva la pena pecuniaria dell’ammenda – prevedendosi, all’art. 2 della predetta Legge, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.290.00 a 7.745,00.

La violazione dell’obbligo di denuncia scatta il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere eseguita la denuncia medesima.

Il procedimento sanzionatorio si avvia con la diffida obbligatoria (ex art. 13 D.Lgs. n. 124/04) con la quale le Strutture territoriali provvedono all’immediata contestazione e notificazione della violazione accertata: la contestazione dell’illecito deve essere effettuata entro novanta giorni a pena di decadenza.

La diffida obbligatoria è necessaria, operando come condizione di procedibilità, anche per i casi di denuncia tardiva; in tali casi, il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento della sanzione nella misura minima entro i termini previsti, dato che risulterebbe iniquo trattare nel medesimo modo chi effettua l’adempimento dovuto in ritardo rispetto a chi lo omette totalmente.

 La circolare INAIL n. 24 del 9 Settembre 2021.

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