Indice tempestività di pagamenti delle fatture: di cosa si tratta, come si calcola. Guida da scaricare “Bilancio Argo”

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Si propone un focus sugli indicatore di tempestività di pagamento delle fatture delle pubbliche amministrazioni, tematica riguardante anche le istituzioni scolastiche. Al fine di supportare i dirigenti scolastici nella pubblicazione degli indici di tempestività, stante la loro qualifica di responsabili dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle istituzioni scolastiche, proponiamo un approfondimento della questione partendo, come sempre, dalle basi normative.

Indice di tempestività: di cosa si tratta.

La norma di riferimento è l’art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Testo unico sulla trasparenza”, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che stabilisce: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”.

L’indicatore è dunque un dato, oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte delle istituzioni scolastiche, che fornisce a tutti gli interessati (operatori economici in primis) le informazioni relative ai tempi impiegati dall’ente per il pagamento delle fatture (o degli atti equivalenti) emesse dagli operatori economici destinatari di contratti pubblici.

Come si calcola.

Per ogni singola fattura, l’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura (o degli atti equivalenti) e la data di pagamento all’operatore economico, moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Ne viene fuori un numero per ogni singolo trimestre e uno finale per anno e sarà un numero negativo in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario.

La base di calcolo dell’indicatore è costruita in accordo a quanto previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014, includendo il complesso delle operazioni di pagamento riconducibili alla nozione di “transazione commerciale” richiamata dalla normativa. Il DPCM specifica infatti tempi e modalità di pubblicazione e come calcolare l’indice, definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

  • al numeratore: la somma degli importi di tutte fattura pagate nel periodo di riferimento (trimestre o anno) moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento agli operatori (va inserito un valore negativo nel caso in cui il pagamento avvenga in anticipo sulla data di scadenza della fattura);
  • al denominatore: la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento (trimestre o anno).

Poiché si tratta di media ponderata, avranno maggiore peso ai fini del calcolo i pagamenti relativi alle fatture di importo maggiore.

Tempistiche di pubblicazione.

Le istituzioni scolastiche sono tenute alla pubblicazione dell’Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per l’Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti il termine di pubblicazione è entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce.

Ammontare complessivo dei debiti.

Ai sensi dell’ art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con cadenza annuale anche l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. La pubblicazione deve avvenire mediante l’utilizzo di formati di largo utilizzo, soprattutto utilizzando i file pdf.

L’indice di tempestività da ARGO BILANCIO

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