Indennità mensile di frequenza: a chi spetta, quando e come fare domanda
L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età. Le indicazioni dell’INPS.
L’indennità di frequenza spetta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- età minore di 18 anni;
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
- frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale,
- specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
- reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2021 pari a 4.931,29 euro);
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.
L’indennità di frequenza è invece incompatibile con:
- qualsiasi forma di ricovero;
- l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
- l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo, che va dai 6 ai 16 anni, il cittadino deve presentare una sola autodichiarazione che avrà validità per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico. È obbligatorio comunicare l’eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici, ovvero il cambio di istituto scolastico.
Domanda
Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario.
L’interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco. Tale codice deve essere inserito nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata attraverso il servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (Verifiche Ordinarie INVCIV 2010)”.
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, oppure tramite un patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.