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Stipendio, indennità di vacanza: cos’è, come viene pagata e come si calcola

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La guida all’indennità di vacanza, come si calcola e perché viene erogata la vacanza contrattuale che copre i periodi di vuoto contrattuale per i lavoratori dipendenti.

Ogni volta che si apre una piattaforma di rinnovo di un Contratto collettivo esce una voce particolare come elemento aggiuntivo dello stipendio. Si chiama indennità di vacanza o vacanza contrattuale. Questo vale in ogni settore e pertanto anche nel comparto scuola. Ma di cosa si tratta e cos’è la vacanza contrattuale?

Indennità di vacanza a salvaguardia dei periodi di vuoto contrattuale

Per indennità di vacanza si parla di quell’elemento aggiuntivo e provvisorio riconosciuto sullo stipendio dei lavoratori dipendenti tra una scadenza di un CCNL e il successivo rinnovo. Una indennità quindi che copre i periodi di vuoto contrattuale, cioè i periodi che in genere sono dedicati alle piattaforme di rinnovo del documento collettivo, alle trattative con i sindacati di categoria.

Purtroppo però, questi tavoli sono piuttosto lunghi e le indennità di vacanza durano mesi e mesi o addirittura anni.  Ne è esempio il comparto scuola, dove il CCNL risulta scaduto ormai da 2 e nonostante quella appena approvata è la terza manovra di Bilancio in cui si destinano soldi al capitolo rinnovo CCNL nelle Pubbliche Amministrazioni, il traguardo appare ancora lontano.

Indennità di vacanza, come si calcola?

L’indennità di vacanza contrattuale è stata introdotta dal 1993, precisamente dal 23 luglio con il “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo”. Le regole generali della vacanza contrattuale prevedono però un periodo di tolleranza tra la scadenza del contratto collettivo e la prima erogazione della indennità di vacanza.

Infatti in linea generale l’indennità di vacanza inizia ad essere applicata sulle buste paga o sui cedolini, a partire dal terzo mese dalla scadenza del CCNL. Inoltre, sempre in base alla regola generale, l’indennità incrementa con il passare dei mesi se non arriva il rinnovo del documento collettivo.

Fino al 6° mese di vuoto contrattuale l’indennità è pari al 30% del tasso di inflazione certificato dall’Istat per l’anno di riferimento. Parliamo del tasso di inflazione programmato, cioè il tasso di inflazione previsionale che l’Istat certifica per l’anno in corso. Dal 6° mese in poi l’indennità di vacanza sale al 50% sempre del tasso di inflazione.

A titolo di esempio, nel comparto scuola infatti, la vacanza contrattuale introdotta a partire dal mese di aprile 2019, cioè dopo tre mesi dalla scadenza del CCNL vigente fu dello 0,42% dello stipendio tabellare, mentre dal mese di luglio dello stesso anno si passò allo 0,70%.

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