Indennità di direzione del DSGA: quantificazione, calcolo e riduzione. Tabella

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Proponiamo di seguito una analisi sulla indennità di direzione spettante al Direttore dei servizi generali e amministrativi di ogni istituzione scolastica ed educativa, cercando di chiarire tutte le principali questioni relative al calcolo, alle riduzioni e alle modalità di liquidazione, partendo anzitutto dalla distinzione principale dell’indennità di direzione tra parte fissa e parte variabile.
La guida è diretta ai DSGA, compresi gli assistenti amministrativi facenti funzione, ma anche ai dirigenti scolastici, quali datori di lavoro e soggetti che autorizzano in ultima istanza ogni compenso accessorio.

Indennità di direzione parte fissa.

È la quota di indennità di direzione, fissa perché uguale per tutti i DSGA, pari a € 1.984,20 (l’importo è stato aumentato dal nuovo CCNL Istruzione 2019-2021 la cui parte economica è già stata stipulata).

La somma è corrisposta mensilmente, per 12 mensilità, direttamente in busta paga mediante sistema del cedolino unico dalle Ragionerie territoriali dello Stato.

Indennità di direzione parte variabile.

Ai sensi dell’art. 56 del CCNL Scuola 2006-2009, ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.

A decorrere dal 1/1/2006 l’indennità di direzione, nella misura base indicata alla Tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR).

Come prevede l’art. 88 del CCNL Scuola 2006-2009, che detta i criteri per retribuire le attività col Fondo di Istituto, rientrano tra quelle finanziate con questo fondo anche:

  • il compenso spettante all’AA che sostituisce il DSGA (in caso di assenza o impedimento per brevi periodi del Direttore), detratto l’importo del CIA già in godimento, ai sensi dell’art.56, comma 1, del presente CCNL;
  • la parte variabile dell’indennità di direzione spettante al DSGA, di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9.

La quantificazione dell’indennità di parte variabile.

La quantificazione dell’indennità di direzione è eseguita di solito dal DSGA nella fase antecedente l’avvio della contrattazione integrativa di istituto. Tali somme, unitamente all’indennità di sostituzione, sono liquidate a valere sul Fondo d’Istituto, in conformità all’art. 88 del CCNL Scuola 2006-2009, e si scorporano anticipatamente dalle somme che andranno in contrattazione.

Il calcolo dell’indennità è legato alla complessità dell’istituzione scolastica, sulla base di determinati fattori di seguito esposti.

Si parte dalla somma di € 30,00 da moltiplicare per ogni unità in organico dell’autonomia per i docenti e dell’organico di diritto per il personale ATA (incluso il DSGA). Il valore totale va poi sommato alle seguenti cifre di complessità:

  1. azienda agraria – € 1.220,00
  2. convitti ed educandati annessi – € 820,00
  3. istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d’arte con laboratori e/o reparti di lavorazione – € 750,00 (spettante in misura unica, indipendentemente dall’esistenza di più situazioni di cui alla lettera c)
  4. scuole medie, scuole elementari e licei non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c) – € 650,00

Il totale costituirà l’indennità di direzione – parte variabile – spettante al Direttore dei servizi generali e amministrativi. La somma è individuata al lordo dipendente.

Liquidazione dell’indennità.

L’indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o in situazioni di stato assimilate al servizio (ad es. ferie). Per periodi inferiori al mese tale indennità è corrisposta in 1/30 per giorno di servizio. Per i periodi di servizio prestati in situazioni che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima misura.

In allegato una tabella riepilogativa dei casi di assenza per i quali viene erogata l’indennità e quelli per i quali l’indennità non spetta.

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