Indennità ai precari: con il decreto Salva infrazioni si raddoppia a 24 mensilità. Cosa è cambiato
Il decreto legge Salva infrazioni, decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha previsto il raddoppio a 24 mensilità dell’indennità spettante ai precari relativamente all’utilizzo dell’abuso dei contratti a termine. Il Ministero del lavoro con un comunicato odierno mette in evidenza le novità rispetto al passato.
Prima dell’intervento – spiega il Ministero – l’art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
L’articolo 11 del decreto Salva infrazioni (settore privato) ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”.
È stato abrogato il terzo comma dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.
Marcello Pacifico (Anief), durante la diretta di Orizzonte Scuola, ha spiegato che bisogna ricorrere per ottenere il risarcimento e che la platea dei destinatari del risarcimento è rappresentata da docenti e ATA supplenti per più di 36 mesi.
Il decreto Salva infrazioni
Art. 12.
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato Procedura d’infrazione n. 2014/4231
1. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
N.B. Il testo potrebbe subìre delle modifiche nel corso della conversione in Parlamento.