Incostituzionale vincolo 5 anni per neoassunti 2019-20 da GM 2018; ecco perché. Lettera

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Inviato da Giorgio Belli dell’Isca – Incostituzionale il vincolo quinquennale per i docenti “neoassunti” nel 2019-2020 da GM 2018, soprattutto per il personale già di ruolo.

Il vincolo quinquennale per i docenti “neoassunti” nel 2019-2020 da GM 2018 è incostituzionale e dunque inaccettabile per almeno 6 ragioni:
1) In primis, considerare “neoassunto” un docente già di ruolo è del tutto illegittimo dal punto di vista normativo, per cui l’accettazione da parte di un insegnante di ruolo di una nuova cattedra su classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità non è in alcun modo equiparabile a quella di un docente non di ruolo che per la prima volta sottoscrive un contratto a tempo indeterminato: qualsiasi docente a tempo indeterminato che accetti un posto su altra classe di concorso non cambia datore di lavoro, ma senza soluzione di continuità seguita a prestare servizio presso la pubblica
amministrazione (MIUR), esattamente come chi ottiene un passaggio di cattedra. Va dunque evidenziato l’errore di definizione della suddetta categoria giuridica (docente “neoassunto”), facilmente spiegabile con la sola e semplice constatazione che il concorso del 2018, così come quello del 2016, bandito soltanto per i docenti non di ruolo, vietava incostituzionalmente l’accesso al personale a tempo indeterminato. Ricordano tutti che la Consulta si è poi pronunciata nel merito abrogando il comma interessato della legge 107 e dunque riaffermando la assoluta legittimità di partecipazione ai concorsi pubblici da parte di tutto il personale, incluso quello di ruolo. Pertanto il bando, che – nonostante la sentenza della Corte – non fu inspiegabilmente rettificato nella tabella di valutazione dei titoli (non veniva assurdamente riconosciuto il servizio prestato a tempo indeterminato; ci ha pensato il TAR soltanto un anno e mezzo dopo, purtroppo), non prevedeva la possibilità di un docente di ruolo “neoassunto” (contraddizione in termini), in quanto il personale di
ruolo non era inizialmente contemplato. Il termine “neoassunto” è concepito esclusivamente ed evidentemente per un lavoratore che passa da un contratto a tempo determinato ad uno indeterminato. Un dipendente di ruolo al servizio della pubblica amministrazione non ha titolo per essere considerato neoassunto se cambia semplicemente sede di destinazione e la sua posizione retributiva rimane, senza soluzione di continuità, inalterata.
Facciamo un ultimo esempio pratico per illustrare la palese ed illegittima disparità di trattamento. Due docenti a tempo indeterminato sulla classe di concorso A011 (discipline letterarie e latino) ottengono il passaggio di cattedra sulla classe A013 (discipline letterarie, latino e greco), il primo tramite domanda di mobilità, il secondo tramite concorso. Entrambi prendono servizio nella nuova sede e nessuno dei due deve svolgere l’anno di formazione e prova, in quanto lo hanno già in precedenza superato. Il primo non ha alcuna forma di vincolo (se nella domanda ha espresso una preferenza sintetica), il secondo ha un vincolo quinquennale perché considerato neoimmesso in ruolo. Quale differenza mai si può ravvisare tra questi due insegnanti? Quando hanno rispettivamente presentato domanda di mobilità volontaria e di partecipazione al concorso non esisteva per nessuno alcun vincolo quinquennale. Entrambi cambiano semplicemente classe di concorso e sede di titolarità, il loro stipendio resta identico e
il loro contratto non subisce la benché minima interruzione lavorativa.
2) La norma che contiene il vincolo quinquennale è stata inserita nella legge di bilancio (30/12/2018) quasi un anno dopo la pubblicazione del bando di concorso e addirittura successivamente all’espletamento di molte procedure concorsuali, pertanto è retroattiva e dunque palesemente illegittima.
3) I docenti della secondaria che hanno partecipato al concorso 2018 risulterebbero vincolati a seconda dell’operosità delle singole commissioni: se queste sono state solerti così da pubblicare la graduatoria definitiva entro il 31/8/2018 e permettere ai docenti di prendere servizio l’1/9/2018, questi ultimi non hanno alcun vincolo; se invece le commissioni hanno tardato nelle operazioni e la presa di servizio è dovuta avvenire l’anno successivo (1/9/2019), i docenti subiscono il vincolo quinquennale. Cosa significa questo? Che insegnanti che hanno partecipato alla stessa identica procedura concorsuale risultano vincolati o meno a seconda dell’efficienza delle diverse commissioni.
4) Ai futuri neoimmessi in ruolo (2020-2021) sarà consentito in subordine di poter accettare una cattedra in una regione diversa da quella per cui si è concorso, qualora non vi sia in questa disponibilità: questo significa che vincitori di concorso che occupano una posizione più bassa in una graduatoria di merito avrebbero la possibilità di cambiare regione, mentre a chi occupava una posizione più alta e ha preso servizio l’anno precedente (2019-2020) anche questa opportunità viene negata.
5) Il vincolo si applicherebbe non in seguito a domanda di mobilità volontaria, ma ad una scelta residuale tra i posti a disposizione al momento delle nomine. Scelta peraltro assai ridotta, in quanto le cattedre dei cosiddetti “quota 100” non furono concesse ma date tutte in supplenza. Tali posti, insieme a tutte le altre sedi vacanti, saranno invece a disposizione di chi occupa una posizione più bassa nella graduatoria di merito.
6) A riprova della palese illegittimità di tale disposizione e della violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, si evidenzia, infine, che a subire il suddetto vincolo quinquennale alla scuola di assunzione sarebbero i soli docenti della scuola secondaria entrati attraverso le GM 2018: quelli dell’infanzia e della primaria non vi sono soggetti, così come tutti i docenti (indistintamente) “neoimmessi” nel 2019
da GM 2016 e da GAE.
Alla luce di tutto ciò, si chiede che venga consentita la mobilità a tutto il personale docente “neoassunto” nel 2019-2020, in particolare ai docenti già precedentemente di ruolo e a maggior ragione a quanti tra essi non stanno svolgendo l’anno di formazione e prova nell’anno corrente, avendolo già superato in passato.

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