Incompatibilità: può una docente svolgere attività di cameriera al di fuori del proprio orario di lavoro?

Una scuola non sa se autorizzare una docente che vorrebbe svolgere un altro lavoro fuori dall’orario di servizio. Analizziamo il caso.
L’ I.C. di X scrive
Buon giorno si chiede con urgenza parere in merito all’autorizzazione a svolgere altra attività avente carattere di occasionalità di una docente scuola primaria a tempo determinato full time 24 ore fino al 30 giugno nello specifico con la mansione di cameriera.
Materie di incompatibilità
L’art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e stabilisce in linea generale che i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. Tra le ipotesi di incompatibilità assoluta rientra il divieto per l’impiegato pubblico di esercitare il commercio o l’industria e di assumere impieghi alle dipendenze di privati.
Dovere di esclusività ed eccezioni
La Costituzione all’articolo 98 comma 1 prevede che i pubblici impiegati siano al servizio esclusivo della nazione; tale principio è correlato con l’altro principio costituzionale della imparzialità che completa il concetto di rapporto “esclusivo” del dipendente pubblico in quanto vuole tendere al fine di sottrarre il dipendente pubblico ad eventuali condizionamenti che potrebbero derivare dallo svolgimento di altre attività. Il dovere di esclusività si completa pertanto sia in riferimento al principio di imparzialità sia nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge in tema di incompatibilità.
Salvo, ovviamente, i casi per cui è possibile svolgere altri incarichi di lavoro che non pregiudichino il regolare svolgimento dell’attività di pubblico dipendente o nei casi in cui il lavoratore svolge una prestazione fino al 50% dell’orario stabilito (regime di part time).
Conclusioni
Nella circolare n. 3/97 del Dipartimento della Funzione Pubblica si specifica che le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità e si riferiscono allo svolgimento di libere professioni, e che le attività consentite sono, comunque, un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità.
A parere di chi scrive, la mansione di cameriera è incompatibile con lo status di dipendente pubblico in quanto è una attività paragonabile ad una collaborazione a progetto o avviene attraverso un contratto di lavoro intermittente a chiamata.
Su quest’ultimo punto la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 28797/2017, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente pubblico il quale, fuori dall’orario di servizio, svolgeva prestazioni in favore di terzi in forma di lavoro intermittente.
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