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Inclusione degli alunni stranieri senza adeguata alfabetizzazione italiana. Con modello PDP per le superiori

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Il protocollo di “Inclusione degli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana” contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana; definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

La normativa

Il protocollo di “Inclusione degli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana” redatto e in uso nel prestigioso Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Randi” di Ravenna diretto con brillantemente dal dirigente scolastico prof. Mirco Banzola (vera icona della gestione manageriale della scuola) è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell’art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014” trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014.

La documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell’iscrizione di un minore straniero o comunitario neoarrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l’iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che “la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici”. Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che “la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d ́istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l’autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno e sugli studi effettuati”.

Irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell’obbligo scolastico

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che “l’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione.”

La classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all’obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell’art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

  • dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
  • dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
  • del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
  • del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

Non obbligatorietà dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 ha rilevato che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso in Italia pur se privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione. La Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisava comunque che, “in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l’interessato potrà eventualmente richiedere l’emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario”.

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione

Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) – come si evince dal protocollo di “Inclusione degli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana” redatto e in uso nel prestigioso Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Randi” di Ravenna – svolge i seguenti compiti:

  • cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri;
  • formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall’art. 45, commi 3,5,6,7 del DPR 394/1999 relativamente a: ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; individuazione di criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri; intese con soggetti del territorio per l’educazione interculturale, la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine; organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc. svolge una funzione di sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni didattiche innovative, di monitoraggio dell’attività di accoglienza/integrazione e dei risultati ottenuti.

Il Consiglio di Classe/Team Docente

La decisione di predisporre un percorso personalizzato è solo del Consiglio di Classe o del Team Docente. In accordo con quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa 2019-2021, nei primi due anni dall’ingresso in Italia della studentessa o dello studente, questo percorso è descritto dal Piano di Studi Personalizzato (PSP), mentre in caso di necessità, dopo i due anni dall’ingresso in Italia, dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come per gli alunni con BES non certificati con L.104/92 o L.170/10.

Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PSP o un PDP previa richiesta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell’alunno ma non di garantirlo. Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

La didattica personalizzata

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

  • indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe/Team Docente la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno.
  • Predisponendo (entro i due anni di ingresso dello studente in Italia e con l’aiuto di un mediatore interculturale) un Piano di Studi Personalizzato (PSP), ossia un percorso d’istruzione che la scuola costruisce per ciascun alunno, personalizzandolo nella progettazione, nello svolgimento (le unità di apprendimento) e nella verifica (portfolio delle competenze), con le tempistiche e modalità sotto indicate: entro la fine del primo quadrimestre, o non appena siano stati redatti i PSP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni; durante tutto l’anno scolastico il consiglio di classe terrà monitorato il PSP mediante verifiche in itinere; a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC/team docente l’adeguatezza del PSP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
  • Predisponendo (dopo i due anni dall’ingresso in Italia dello studente) un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate: entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione; a ottobre: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l’alunno e la famiglia coinvolti; entro novembre i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico; entro la fine del primo Periodo valutativo i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni; durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe/Team docente lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà; durante tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe/Team docente terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere; a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team Docente l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Il Laboratorio di Italiano L2

Qualora il Consiglio di Classe/Team Docente lo ritenga opportuno e dietro autorizzazione delle famiglie degli alunni, la scuola può promuovere la realizzazione di un Laboratorio di italiano L2: “Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l’insegnamento intensivo dell’italiano” (C.M. n. 24 del 1 marzo 2006). Il Laboratorio è attivato all’interno della scuola, o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, ed è gestito da docenti che abbiano esperienza/competenze nell’insegnamento di Italiano L2. Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofoni, tali docenti possono essere affiancati da facilitatori linguistici esterni, messi a disposizione dall’U.O. Politiche per l’immigrazione – Casa delle culture del Comune di Ravenna o da altri soggetti allo scopo convenzionati con la scuola.

Le fasi del progetto di inclusione e le modalità dell’intervento didattico

Iscrizione

L’iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell’alunno straniero e della sua famiglia.
Quando si presenta un neo-arrivato:

  • l’incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l’elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con un collaboratore del Dirigente Scolastico o con il referente per gli alunni stranieri;
  • un collaboratore del Dirigente Scolastico realizza il primo colloquio scuola-famiglia;
  • sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente decide la classe/sezione alla quale iscrivere l’alunno. La Circolare MIUR n. 2 dell’8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare.

Valutazione relativa all’attivazione del Laboratorio di Italiano L2

I docenti del Consiglio di Classe/Team Docente effettuano le opportune osservazioni per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale. Il coordinatore del CdC/Team Docente interessato e il referente per gli alunni stranieri valutano insieme:

  • l’eventuale attivazione per l’alunno un laboratorio di Italiano L2 o il suo inserimento in un laboratorio già attivo di italiano L2 (quante ore, in quali giorni, per quale durata, come organizzare l’accompagnamento dell’allievo se è un laboratorio di rete esterno alla scuola ecc);
  • il raccordo tra aula e laboratorio linguistico (in quali giorni e ore sta in aula e in quali altri sta nel laboratorio; a quali attività d’aula è bene che partecipi ecc.);
  • l’eventuale impiego del mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa…). Le richieste vanno indirizzate al Dirigente Scolastico.

Predisposizione del PSP o del PDP

Entro i due anni dall’arrivo in Italia dello studente, nel periodo immediatamente successivo di iscrizione dello studente, il coordinatore, qualora ne valutasse l’esigenza – come è evidenziato dal protocollo di “Inclusione degli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana” redatto e in uso nel prestigioso Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Randi” di Ravenna richiede l’intervento di un mediatore didattico alla Casa delle Culture attraverso la segreteria (compilando il modulo apposito). Seguirà il contatto diretto del servizio Mediazione, con cui si concordano gli appuntamenti per il primo incontro di conoscenza fra mediatore ed insegnante, nonché mediatore e studente. il coordinatore convoca il CdC/Team Docente per elaborare il piano di studi personalizzato con il quale gestire il periodo di accoglienza con l’aiuto del mediatore interculturale. In particolare, progetta le attività più idonee per:

  • completare la conoscenza dell’allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
  • far svolgere le unità di apprendimento adeguate al livello di apprendimento dello studente e verificarne l’acquisizione (portfolio delle competenze)
  • facilitare l’accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe;
  • far interagire nel miglior modo possibile le attività d’aula con il laboratorio di italiano L2, se attivato;
    Dopo i due anni dall’ingresso in Italia dello studente, nel caso permangano delle difficoltà che necessitino di un percorso personalizzato, il coordinatore convoca il CdC/Team Docente. per elaborare il piano didattico personalizzato (PDP), nel quale verranno descritte le difficoltà ancora presenti nello studente e le misure utili a superarle. Il progetto (PSP o PDP), approvato dal CdC/Team Docente, è presentato alla famiglia, che dovrà sottoscriverlo.

Avvio del processo di apprendimento

La gestione della prima fase (entro i primi due anni dall’ingresso in Italia) coinvolge il Consiglio di Classe, il GLI, eventualmente il laboratorio di italiano L2, ed il mediatore interculturale se esiste nel comune interessato.

È la fase – si legge nel protocollo di “Inclusione degli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana” redatto e in uso nel prestigioso Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Randi” di Ravenna – che dà attuazione al piano di studio personalizzato elaborato dal CdC/Team Docente. per gestire l’accoglienza dell’allievo/a. Esso ha la durata massima di due anni scolastici ed ha come obiettivi:

  • condurre l’allievo ad apprendere l’italiano come lingua per comunicare (livello A2);
  • realizzare una buona socializzazione tra alunno neo-arrivato ed il resto della classe;
  • incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie.

In questa fase la relazione docenti-allievi migranti e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.

Accompagnamento allo studio

È la fase che ha come destinatari gli allievi stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell’accoglienza. La gestione di questa fase coinvolge il CdC/Team Docente., il GLI, eventualmente il Laboratorio di italiano L2, ed eventualmente il mediatore di territorio attraverso i cosiddetti “gruppi di studio”, laboratori di italiano L2 concepiti come interventi di mediazione collettiva, in contesti mono o pluri-lingua, prevedendo di studiare per significati (studio del linguaggio tecnico delle discipline di studio), valorizzando le lingue madri e utilizzando una metodologia interattiva fra pari. In questa fase il processo di insegnamento-apprendimento rivolto agli alunni stranieri può dispiegarsi con compiutezza in tutte le sue fasi (partecipazione piena alle attività della classe, studio delle materie, valutazione degli apprendimenti), sia pure con gli adattamenti del caso. A questo proposito il CdC/Team Docente aggiornerà il piano di studio personalizzato, fondandolo su un rinnovato raccordo con il laboratorio di italiano L2 o il gruppo di studio, sulla semplificazione dei testi e sulla facilitazione alla loro comprensione.

La valutazione degli alunni stranieri

In generale, l’alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano le sue competenze. Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa (con il laboratorio di italiano L2 o i gruppi di studio). La valutazione non può che tenere conto di ciò. Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche “intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa” (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal Piano di Studio Personalizzato (o dal Piano Didattico Personalizzato) elaborato dal CdC/Team Docente per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio. Il Protocollo d’intesa per l’accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie raccomanda l’applicazione delle “Linee guida per la Valutazione degli studenti stranieri”, sperimentazione in cui si utilizzano prassi e indicatori possibilmente comuni agli Istituti Scolastici.

I tipi di valutazione: fase di avvio allo studio

Durante la fase di avvio allo studio, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

  • la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell’accoglienza;
  • il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento.
  • In questa fase, per le valutazioni periodiche il Consiglio di Classe/Team Docente, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione del tipo: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

Fase di accompagnamento allo studio

Nella successiva fase di accompagnamento allo studio, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC/Team Docente.

Piano Didattico Personalizzato per gli alunni stranieri

In allegato un eccellente “Piano Didattico Personalizzato per gli alunni stranieri”. Si tratta di quello realizzato e in uso presso l’istituto d’Istruzione Superiore “Galileo Galilei-Tommaso Campailla” di Modica (RG) diretto dal dirigente scolastico Prof. Sergio Carrubba. Un eccellente esempio di “Buona scuola”.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI STRANIERI

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