Incidenti a scuola, Valditara: “Assicurazione per docenti e studenti”

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“Il 1° maggio abbiamo esteso la copertura assicurativa anche per il personale della scuola, anche durante il percorso in itinere, quando vanno a scuola, ad esempio. Se nelle aule scolastiche dovessero avere un incidente i docenti o gli studenti durante l’educazione fisica, ci sarà un’assicurazione pagata dallo Stato”.

Lo ha ribadito il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso della quarta puntata della rubrica “Il Ministro Risponde”.

Valditara ha infatti toccato il tema che riguarda il decreto lavoro, che prevede infatti un’innovativa estensione dell’assicurazione per i rischi connessi alle attività educative e formative, coinvolgendo tanto il personale scolastico quanto gli studenti.

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si applica, limitatamente agli eventi avvenuti all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività o comunque nell’ambito delle attività programmate, al sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (ITS, università e AFAM). È prevista l’estensione della tutela assicurativa per studenti, insegnanti, esperti esterni, assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali, istruttori e personale ausiliario e tecnico-amministrativo.

Ecco cosa dice il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale

1. Allo scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e ella formazione superiore.

2. Ai fini dell’applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell’assicurazione, se non già previsti dall’articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnicoscientifiche e alle attività laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l’anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l’anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall’anno 2025 si provvede ai sensi dell’articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all’INAIL, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo fino alla rendicontazione dell’effettiva spesa.

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