Incidente a scuola: chi risponde per danni?
Secondo l’articolo 2048 la responsabilità per culpa in vigilando su figli minorenni ricade sui genitori. Questa responsabilità, però, può essere superata dimostrando di aver fornito agli stessi figli minori una adeguata educazione.
Secondo l’articolo 2048 la responsabilità per culpa in vigilando su figli minorenni ricade sui genitori. Questa responsabilità, però, può essere superata dimostrando di aver fornito agli stessi figli minori una adeguata educazione.
Questo è quanto si evince dalla sentenza numero 86 dello scorso 27 gennaio del Tribunale di L’Aquila nella quale si affronta la divisione delle colpe in caso di incidente scolastico.
Il fatto
Un alunno di classe seconda di una scuola superiore, durante un’assemblea di classe autorizzata e tenuta all’interno del laboratorio di chimica, subiva un’ustione sul viso e sul collo dopo che un compagno lo aveva spruzzato con un contenitore di sostanze ustionanti. Questo è quanto si apprende nell’articolo di oggi del Sole24ore.
I genitori dell’alunno hanno richiesto un risarcimento di 100mila euro anche se dalla ricostruzione dei fatti è risultato che il compagno aveva reagito dopo che la vittima, per prima, lo aveva spruzzato con un contenitore simile ma che non conteneva sostanze pericolose.
Il Tribunale ha attribuito anche alla vittima la colpa di aver usato in maniera sconsiderata degli oggetti potenzialmente pericolosi, avendo un’età in cui è possibile discernere cosa è lecito fare.
Il minore, quindi, nella sentenza è stato considerato capace di intendere e di volere, e anche se la sua responsabilità è stata riconosciuta questo non preclude il prendere in considerazione la responsabilità dei genitori e degli insegnanti.
Il giudice ha, però, escluso la responsabilità dei genitori avendo accertato che questi ultimi avevano impartito al figlio minore un’educazione consona all’età esercitando al tempo stesso una vigilanza adeguata all’età.
Proprio riguardo alla vigilanza si riporta la sentenza 4481 del 2001 della Corte di Cassazione che specifica che i genitori non devono per forza essere presenti fisicamente al minore per provare la propria vigilanza ma si devono considerare i rapporti del minore stesso con l’ambiente extrafamiliare.
Il fatto accaduto non è sinonimo, secondo il Tribunale, di una cattiva educazione ma piuttosto di una immaturità ed un’imprudenza dovuta al contesto goliardico che può emergere da un momento di pausa durante un’assemblea di classe.
Proprio in questo modo è stata esclusa la responsabilità dei genitori in quanto accaduto.
Ma la responsabilità può essere attribuita ai docenti e allo stesso Ministero?
Nonostante vi sia stata una condanna penale nei confronti dell’insegnante che aveva lasciato sola la classe omettendo la vigilanza sugli alunni, del dirigente scolastico che aveva autorizzato l’assemblea facendola svolgere nel laboratorio di chimica, il Tribunale ha scagionato il docente poiché non esiste un obbligo di vigilanza costante nel corso delle assemblee di classe, ma non ha scagionato il dirigente che aveva autorizzato lo svolgimento dell’assemblea nel laboratorio di chimica dove, chiaramente erano presenti delle sostanze che potevano rivelarsi pericolose. Il concorso di colpa coinvolge anche il MIUR per il rapporto di immedesimazione organica.
Il Tribunale ha, però, riconosciuto colpevole anche la vittima nella misura del 25% perché ha partecipato volontariamente al gioco che ha portato al suo incidente quando, esercitando il suo libero arbitrio, avrebbe potuto allontanarsi.
Il 75% della colpa restante è stato suddiviso tra il MIUR e il compagno di classe nella misura del 45% per il Ministero e il 30% per l’alunno.