Incarico DSGA ad assistente amministrativo, per l’ARAN non può essere rifiutato. Ma gli orientamenti dell’ARAN non sono vincolanti

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L’ARAN con orientamento CIRS 133 risponde al seguente quesito: in base al CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 può l’assistente amministrativo interno alla scuola e titolare della seconda posizione economica rifiutarsi di assumere l’incarico di DSGA?

L’ARAN si pronuncia in questo modo:

Sulla rinunciabilità all’incarico da parte del titolare della seconda posizione economica occorre rilevare quanto segue:

Il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 ha disciplinato un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA della Scuola che offre vari strumenti di valorizzazione del personale in servizio. Tra questi è stata confermata e potenziata la valorizzazione del maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, prevedendo la possibilità di riconoscere una maggiorazione del trattamento economico – denominata posizione economica (1 per l’area dei Collaboratori, 1 per l’area degli Operatori, 2 per l’area degli Assistenti) attribuita sulla base di una graduatoria di merito redatta in base alla valutazione conseguita al termine di un apposito corso di formazione diretto a tutto il personale che potrebbe concorrere alla selezione, integrata, a parità di punteggio, dall’anzianità di servizio. Quindi, tenuto conto che il conferimento della posizione economica dovrebbe testimoniare una maggiore competenza acquisita dall’assistente amministrativo, la scelta in merito all’assistente a cui conferire l’incarico di sostituzione del DSGA dovrebbe naturalmente ricadere in primis sul titolare della seconda posizione economica, a seguire sul titolare della prima posizione economica e, infine, sull’assistente che non gode di alcuna posizione economica. L’ordine di scelta appena indicato, in ogni caso, non rappresenta un obbligo per il DS, il quale potrebbe ritenere che seppure siano presenti assistenti amministrativi in possesso di due o una posizione economica, vi siano in servizio altri assistenti amministrativi in possesso di maggiori capacità e competenze necessarie per la sostituzione del DSGA. A tal riguardo si rileva che sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa i criteri generali per il conferimento degli incarichi al personale ATA. Si ricorda, inoltre, che il conferimento di incarico non è soggetto a rinuncia da parte del soggetto individuato.

Da ciò si desumono due principi importanti:

  1. l’incarico temporaneo di DSGA non è obbligatorio conferirlo a chi detiene la prima o la seconda posizione economica, ma il D.S valuta le competente degli Assistenti Amministrativi;
  2. l’incarico conferito dal D.S non è rifiutabile.

Sul punto urge comunque fare chiarezza anche con una interpretazione autentica.

L’articolo 57 comma 1 del CCNL scuola vigente afferma:

Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica ed inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell’Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. L’incarico di cui al presente comma non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse proroghe.

L’orientamento dell’ARAN non è vincolante per la scuola

Ricordiamo che gli orientamenti dell’ARAN non sono vincolanti e non sono fonti normative. Sul punto si veda anche Sentenza Corte dei Conti sez. giur. Lombardia 31 gennaio 2019. che così ha affermato:  i rilievi dell’ARAN non sono, notoriamente fonti normative.

Anche l’Aran con RAL725_Orientamenti Applicativi, rileva: “Che valore hanno le risposte fornite dall’ARAN ai quesiti formulati dalle Amministrazioni?
Le risposte che la nostra Agenzia fornisce in relazione ai quesiti formulati dagli enti devono essere ricondotte nell’ambito della “attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi”, espressamente prevista dall’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001. Le stesse risposte, pertanto, assumono il contenuto di un orientamento di parte datoriale, e quindi non hanno carattere vincolante e non rivestono neanche la caratteristica della “interpretazione autentica” per la quale, invece, è prescritto uno specifico procedimento negoziale. Gli enti, quindi, hanno piena disponibilità sulla valutazione delle singole questioni, e sulla indicazione delle soluzioni coerenti con le clausole contrattuali nel rispetto dei principi fondamentali di correttezza e buona fede”.

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