Incarichi specifici ATA: il dirigente può scegliere anche chi non ha posizione economica, il lavoratore non può rinunciare

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L’assistente amministrativo interno alla scuola e titolare della seconda posizione economica può rifiutarsi di assumere l’incarico di DSGA? Con orientamento del 17 febbraio l’Aran riprende il CCNL 2019/21 sottoscritto il 18 gennaio 2024, riepilogando l’attribuzione delle posizioni economiche e degli incarichi al personale ATA.

Sulla rinunciabilità all’incarico da parte del titolare della seconda posizione economica l’Aran rileva:

Il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 ha disciplinato un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA della Scuola che offre vari strumenti di valorizzazione del personale in servizio. Tra questi è stata confermata e potenziata la valorizzazione del maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, prevedendo la possibilità di riconoscere una maggiorazione del trattamento economico – denominata posizione economica (1 per l’area dei Collaboratori, 1 per l’area degli Operatori, 2 per l’area degli Assistenti) attribuita sulla base di una graduatoria di merito redatta in base alla valutazione conseguita al termine di un apposito corso di formazione diretto a tutto il personale che potrebbe concorrere alla selezione, integrata, a parità di punteggio, dall’anzianità di servizio.

Quindi, tenuto conto che il conferimento della posizione economica dovrebbe testimoniare una maggiore competenza acquisita dall’assistente amministrativo, la scelta in merito all’assistente a cui conferire l’incarico di sostituzione del DSGA dovrebbe naturalmente ricadere in primis sul titolare della seconda posizione economica, a seguire sul titolare della prima posizione economica e, infine, sull’assistente che non gode di alcuna posizione economica. L’ordine di scelta appena indicato, in ogni caso, non rappresenta un obbligo per il DS, il quale potrebbe ritenere che seppure siano presenti assistenti amministrativi in possesso di due o una posizione economica, vi siano in servizio altri assistenti amministrativi in possesso di maggiori capacità e competenze necessarie per la sostituzione del DSGA.

L’Aran rileva che sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa i criteri generali per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

L’Agenzia ricorda infine che il conferimento di incarico non è soggetto a rinuncia da parte del soggetto individuato.

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Pubblicato in ATA

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