Incarichi DSGA ad interim: quali criteri. Cosa si è detto durante l’incontro tra sindacati e Ministero
Durante l’incontro tra Ministero e parti sindacali, che si è tenuto oggi 3 Giugno, si è parlato dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi ad interim dei DSGA, in sostituzione dei titolari. Ci si riferisce a quanto esplicitato dall’art. 57 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 rubricato “Sostituzione del titolare di incarico di DSGA”.
In particolare, si fa riferimento alla possibilità di procedere alla sostituzione dei titolari di incarico di DSGA qualora siano assenti dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 31 Agosto ovvero per un periodo continuativo superiore a tre mesi (art. 57 comma 3 CCNL 2019-2021). In questi casi, sarà l’Ambito territoriale di riferimento a procedere con il conferimento dell’incarico ad interim.
Avranno priorità i funzionari che saranno privi di incarico di DSGA al momento dell’interpello e manifesteranno disponibilità all’assunzione dell’incarico temporaneo. Solo in caso di assenza di funzionari privi di incarico, sarà possibile procedere al conferimento di tali incarichi temporanei a DSGA già in servizio (art. 57 comma 3 CCNL 2019-2021).
I criteri
In base a quanto riferito alla nostra redazione, nel caso in cui ci fossero più domande per il medesimo incarico, l’Ambito territoriale di riferimento procederà alla definizione di una graduatoria favorendo, in ordine:
- il funzionario che ha svolto, più di recente, un incarico di DSGA titolare;
- il funzionario che ha svolto, più di recente, un incarico di DSGA ad interim;
- il funzionario che ha svolto, per il maggior numero di anni, l’incarico in una istituzione scolastica dello stesso ciclo ovvero, ma solo per la scuola secondaria di II grado, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta;
- il rapporto di vicinanza tra la sede dell’incarico di titolarità e la sede della scuola da assegnare;
- la maggiore anzianità di servizio nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- il funzionario più anziano.
Nel caso in cui, invece, non siano pervenute richieste su base volontaria, l’Ambito territoriale procederà d’ufficio, favorendo, in ordine:
- il funzionario che ha svolto, più di recente, un incarico di DSGA titolare;
- il funzionario che ha svolto, più di recente, un incarico di DSGA ad interim;
- il rapporto di vicinanza tra la sede dell’incarico di titolarità e la sede della scuola da assegnare;
- il funzionario che abbia la minore anzianità di servizio nel ruolo;
- il funzionario più giovane.
L’incarico conferito d’ufficio avrà carattere obbligatorio e il funzionario individuato non potrà rifiutarsi.
Le istituzioni scolastiche restano in attesa del decreto ministeriale ufficiale, pertanto, tale ricostruzione potrà essere soggetta a revisione e modifiche in fase di definizione del decreto stesso.