Incarichi ad Interim DSGA, Valditara firma il decreto: “Ulteriore passo avanti per accrescere l’efficacia dell’azione amministrativa e migliorare le condizioni di lavoro del personale”

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Il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato ieri il decreto che definisce i criteri per l’attribuzione degli incarichi di sostituzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nelle scuole.

Il provvedimento, spiega il Ministero in un comunicato stampa, preceduto dal confronto sindacale, dà attuazione al CCNL di comparto per il triennio 2019-2021, che prevede la sostituzione qualora nel corso dell’incarico triennale il titolare sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico fino al 31 agosto o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.

Il decreto che ho firmato, in coerenza con le linee ispiratrici del mio mandato governativo, rappresenta un ulteriore passo avanti per accrescere l’efficacia dell’azione amministrativa delle Istituzioni scolastiche e per migliorare le condizioni di lavoro del personale scolastico, a vantaggio di studentesse e studenti e della intera comunità educante”, ha dichiarato il Ministro Valditara.

Il decreto giunge a seguito della Ipotesi di intesa, recentemente conclusa con le organizzazioni sindacali, concernente l’aggiornamento e la proroga, nel prossimo anno scolastico, delle previsioni contrattuali integrative sulle assegnazioni provvisorie e sulle utilizzazioni: e infatti con il provvedimento ora emanato, che richiama l’Ipotesi, si accresce la platea dei potenziali incaricati.

Cosa prevede la nuova intesa?

Questo schema procedurale è stato completamente sostituito dalla nuova ipotesi di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i sindacati che stabilisce un nuovo ordine di priorità per il conferimento degli incarichi di DSGA, nelle situazioni di mancanza del titolare.

L’Ambito Territoriale, infatti, procederà con le sostituzioni seguendo tale modalità:

  1. In primo luogo, l’incarico di DSGA verrà conferito ai funzionari inquadrati nel ruolo secondo il precedente ordinamento professionale che si trovano in situazione di esubero;
  2. Successivamente, l’incarico ad interim verrà offerto ai funzionari privi di incarico di DSGA in servizio presso la stessa istituzione scolastica (art. 57 comma 3 lett. a) ovvero ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA (art. 57 comma 3 lett. b), seguendo i criteri stabiliti in sede di confronto (ai sensi dell’articolo 30, comma 9, lettera a) del CCNL 2019/2021);
  3. In terzo luogo, verrà considerato il personale inserito nella procedura valutativa per la progressione all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, in base alla posizione nella graduatoria di merito e per la durata della stessa.
  4. Se non disponibili, l’incarico sarà conferito ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno cinque anni di esperienza nell’Area degli Assistenti o equivalente, oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno dieci anni di esperienza nell’Area degli Assistenti o equivalente.
  5. Qualora non si trovino candidati idonei nelle categorie precedenti, si procederà con l’assegnazione ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi, con priorità per il personale in possesso della seconda posizione economica, seguito da chi possiede la prima posizione economica.
  6. Infine, si considereranno i candidati risultati idonei nella procedura valutativa di altre regioni, graduati secondo il punteggio della loro graduatoria di merito.

In particolare, per quanto riguarda i criteri per gli incarichi da assegnare ai sensi del punto 2 (ossia gli incarichi che potranno essere offerti ai funzionari privi di incarico o ad altro funzionario titolari di incarico di DSGA), all’esito del confronto sono stati individuati i seguenti:

  1. svolgimento dell’incarico ad interim di DSGA nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;
  2. titolarità di incarico di DSGA nell’istituzione scolastica nell’anno più recente;
  3. Maggiore anzianità di servizio nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e/o nel precedente sistema di classificazione;
  4. titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, in relazione al II ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni;
  5. vicinorietà tra l’istituzione scolastica da assegnare e la sede dell’incarico di titolarità;
  6. maggiore anzianità anagrafica.

Il testo della nuova ipotesi di Intesa

I DETTAGLI

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