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Incarichi collaboratori scolastici per assistenza igienica ad alunni: quando vanno attribuiti? È coinvolto anche il personale precario?

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Un utente ci scrive in relazione alle novità contenute nel Contratto collettivo nazionale relativamente alla questione legata ai nuovi compiti assegnati ai collaboratori scolastici circa l’aiuto nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale per tutti gli studenti (non soltanto con disabilità) delle scuola d’Infanzia e Primaria.

“In merito al recente articolo pubblicato su Orizzonte Scuola – leggiamo nella email – sulla pulizia e lavaggio degli alunni e il cambio dei pannolini, che ha creato non poco scalpore tra i frequentatori dei social e il personale scolastico, chiedo gentilmente di aiutarmi a sciogliere dei dubbi su alcune questioni mai puntualizzate.

Domanda 1: gli incarichi specifici previsti dall’art. 54 “in particolare per l’Area dei Collaboratori per remunerare gli incarichi correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza agli alunni – ivi compresi quelli della scuola dell’infanzia e quelli con disabilità – e al primo soccorso.” – Entro quanto tempo vanno attribuiti al personale in servizio?

In base all’art 54 (commi 1 e 3) gli incarichi specifici vanno attribuiti dal dirigente scolastico quando si manifestano esigenze organizzative e di servizio, previo confronto sui criteri di individuazione del personale.

Ciò detto giova ricordare che gli stessi sono retribuiti con una specifica indennità, il cui valore è definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di istituto che dovrà svolgersi tra il 15 settembre (apertura trattative) ed il 30 novembre (chiusura contrattazione).

In conclusione non potranno essere attribuiti incarichi specifici oltre la chiusura della contrattazione di istituto.

Domanda 2: è vero che possono essere retroattivi così da poter coprire l’intera durata del servizio e non solo il periodo che va dalla contrattazione di istituto e il termine dell’anno scolastico?

In linea generale ricordiamo che l’art. 54 comma 1 prevede chiaramente che possono essere conferiti incarichi specifici della durata di un anno scolastico. Ai fini del computo del periodi di lavoro svolto con incarico specifico, si terrà conto della nomina di assegnazione dell’incarico e formalmente ricevuta dal lavoratore.

Domanda 3: visto che sono della durata di un anno spettano anche al personale supplente breve o al 30 giugno? (Se così non fosse sarebbe una grave disparità di trattamento).

L’unico divieto esplicitato dal CCNL 19/21, riguarda i titolari di incarico DSGA.

Domanda 4: Che differenza c’è tra “assistenza necessaria […], nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale” del collaboratore scolastico e “attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità” dell’operatore scolastico?

Il contratto di lavoro non fornisce nessuna indicazione e/o esplicitazioni utili al corretto adempimento della previsione contrattuale. L’unico elemento oggettivamente desumibile, riguardante attività qualificata che, per definizione, dovrà possedere competenze e attitudini adeguate.

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