Incarichi ad interim DSGA: a domanda o d’ufficio a funzionari in esubero, poi su base volontaria con interpello. Ecco il DECRETO
Ecco il decreto n. 132 del 4 luglio contenente le disposizioni concernenti i criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di DSGA. Il decreto attua quanto previsto dall’articolo 57, comma 3, del C.C.N.L. 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 all’Aran.
Il provvedimento disciplina la sostituzione del DSGA titolare assente dall’inizio alla fine dell’anno, fino al 31 agosto, o per più di tre mesi continuativi.
Quando l’incarico ad interim
In caso di assenza superiore a tre mesi o per l’intero anno, ci saranno due possibilità:
- l’Ambito territoriale conferisce l’incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA;
- laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, l’Ambito territoriale può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.
Conferimento incarico ad interim
In primo luogo l’Ambito territoriale conferisce l’incarico ad interim a domanda o, in subordine, d’ufficio, a funzionari privi di incarico in situazione di
esubero, compresi coloro i quali, inquadrati nell’Area C del precedente sistema di classificazione ATA, siano automaticamente confluiti nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (la nuova Area del CCNL 2019-21).
In secondo luogo, l’Ambito territoriale attribuisce l’incarico su base volontaria e tramite interpello, seguendo il seguente ordine di priorità:
a) conferimento dell’incarico a funzionario privo di incarico di DSGA che abbia manifestato disponibilità all’assunzione dell’incarico;
b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, conferimento dell’incarico ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA che abbia manifestato disponibilità all’assunzione dell’incarico ad interim.
In caso di più domande, l’Ambito territoriale segue i criteri:
a) svolgimento dell’incarico ad interim di DSGA nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;
b) titolarità di incarico di DSGA nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;
c) maggiore anzianità di servizio nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.
d) titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al secondo ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni.
e) viciniorità tra l’istituzione scolastica da assegnare e la sede dell’incarico di titolarità;
f) maggiore anzianità anagrafica.
Ulteriori disponibilità
Qualora dovessero residuare ulteriori disponibilità, si applicano le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA.
L’Ipotesi di intesa è stata sottoscritta il 27 giugno e prevede la ridefinizione delle modalità di copertura dei posti di DSGA stabilite dall’art. 14 del CCNI dell’8 luglio 2020.
L’ordine di priorità che l’Ambito territoriale segue è:
a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di DSGA secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;
b) ai funzionari privi di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica o ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all’articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;
c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;
e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;
f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.