Incarichi a docenti o ATA collocati in pensione, è possibile? Una guida

In riferimento ai molteplici quesiti posti dalle istituzioni scolastiche in merito alla facoltà e ai limiti riguardanti l’attribuzione di incarichi ad ex dipendenti, collocati in quiescenza, e più in generale a soggetti in pensione, in ragione dell’esperienza maturata nel corso degli anni di servizio e per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici, con questo contributo forniamo chiarimento utili, partendo anzitutto dai riferimenti normativi.
Le finalità della legge.
La ratio di tali divieti è quella di evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. La finalità primaria è dunque quella di agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
In aggiunta, vi sono ulteriori finalità di controllo e razionalizzazione della spesa pubblica. Sul punto si segnala che il Testo unico sul pubblico impiego all’art. 7 comma 6 prevede che “il ricorso ai contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie […] è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.
In proposito va ricordato che, ai sensi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) vigila sul rispetto, da parte della pubblica amministrazione, delle norme in materia di conferimento e incompatibilità di incarichi e nomine, poiché il settore rientra tra quelli più interessati dal fenomeno corruttivo.
Quali sono le norme da rispettare?
Le fonti normative su cui si basa la materia dell’attribuzione di incarichi al personale collocato in pensione, da parte delle pubbliche amministrazioni, sono:
- Il Testo unico sul pubblico impiego, di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001;
- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- La Riforma Madia, Legge n. 124 del 7 agosto 2015;
- La Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, inerente l’interpretazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
Gli incarichi a titolo oneroso.
La Legge n. 124 del 7 agosto 2015 all’art.17, comma 3, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni (dunque istituzioni scolastiche comprese), di attribuire incarichi:
- Di studio
- di consulenza
- di direzione
- di vertice nella pubblica amministrazione o in società controllate
- a soggetti collocati in quiescenza, indipendentemente dal fatto che siano stati lavoratori privati o pubblici dipendenti.
La Circolare n.6 del 4 dicembre 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che il divieto riguarda solo gli incarichi e le attività espressamente previste dalla Legge, non si applicano dunque interpretazioni estensive al divieto.
La finalità del divieto imposto dal legislatore è quella di porre un controllo alla spesa pubblica dedicata anzitutto alle attività di consulenza, oltre che per finalità di controllo del regime delle incompatibilità, e sostenere altresì il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione.
In merito allo status del soggetto incaricato, la circolare del Dipartimento per la funzione pubblica fornisce il seguente chiarimento: “La condizione del collocamento in quiescenza, ostativa rispetto al conferimento di incarichi e cariche, rileva nel momento del conferimento. Le amministrazioni eviteranno peraltro comportamenti elusivi, consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza”.
Incarichi a titolo gratuito.
Gli incarichi che non prevedono alcun corrispettivo, dunque non gravanti sulla spesa pubblica, possono essere attribuiti dalle pubbliche amministrazioni senza i divieti sopra indicati.
Come espressamente indicato dalla circolare n.6/2014 del Dipartimento per la funzione pubblica, l’incarico deve avere una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.
Al soggetto incaricato, fermo restando il divieto di qualsiasi somma a titolo di compenso, è possibile riconoscere il rimborso delle spese documentate mediante valida attestazione (scontrino, ricevute e fatture).
Prima dell’attribuzione, le amministrazioni dovranno valutare la compatibilità dell’incarico o carica con la gratuità e con la durata limitata. Per alcuni tipi di incarico, infatti, la durata massima inferiore all’anno può risultare incompatibile con le esigenze dell’amministrazione (si pensi ad esempio agli incarichi di natura dirigenziale, che richiedono una certa continuità).
La questione degli incarichi di docenza al personale scolastico.
Fermo restando la facoltà di attribuire incarichi a titolo gratuito, è legittima l’attribuzione di incarichi retribuiti di docenza a personale in quiescenza, purché non si tratti di un incarichi “di facciata” che mirino a nascondere incarichi di consulenza o aventi ad oggetto mansioni di competenza del personale interno all’istituzione scolastica.
Il formale atto di nomina deve riportare:
- la natura dell’attività da espletare, con dettaglio delle singole prestazioni;
- l’indicazione di una congrua retribuzione, che sia proporzionata all’incarico;
- la durata temporale dell’incarico.
Da ultimo, l’art. 43, comma 3, del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, permette alle scuole di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.
Tali attività ed insegnamenti devono essere oggetto di una programmazione didattico-educativa coerente ed inserita nel PTOF dell’istituto, previa formale delibera del Collegio dei docenti.