In Gazzetta Ufficiale le deleghe al Governo per la valorizzazione della famiglia, Anief: occasione persa per agevolare il ricongiungimento dei lavoratori

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Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, nella Serie Generale n.97 del 27-04-2022, le deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia che il 6 aprile scorso il Senato aveva approvato con il sì definitivo al DDL n. 2459 e il via libera alla Legge 32/2022: si tratta del cosiddetto “Family Act”, contenente una serie di misure che facendo proprie alcune direttive europee “estendono i diritti dei lavoratori e che introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro”.

La legge, che entrerà in vigore il 12 maggio prossimo, delega il Governo (entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge attraverso appositi decreti legislativi) a esercitare la funzione legislativa, tra le altre, anche sull’adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie: tra le novità c’è il congedo obbligatorio per i padri lavoratori, che introdotto con la legge n. 92 del 2012 viene concesso ancora oggi – per volontà della Funzione Pubblica – solo ai lavoratori del settore privato.

Anief è soddisfatta per l’avvicinamento che le disposizioni approvate hanno prodotto sul fronte dei congedi dei lavoratori tra comparto privato e pubblico, facendo venire meno le ingiuste differenze di trattamento che permanevano. Il sindacato si rammarica, tuttavia, per la mancata attenzione del legislatore sulla lontananza lavorativa di tanti genitori frutto solo della burocrazia.

“Nella scuola – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – continuano ad esistere delle condizioni di conferma del servizio in sedi lontanissime dagli affetti e dalle origini di docenti e Ata, pur in presenza di posti vacanti in strutture molto più vicine: non tenere conto di esigenze familiari, di figli piccoli o genitori anziani da assistere, rimane inconcepibile, ancora di più perché quei posti non concessi al lavoratore di ruolo vengono poi coperti con supplenze. Ci troviamo davanti all’ennesima occasione mancata per cancellare questo problema sempre più intollerabile e introdurre dei dispositivi di legge che agevolino il ricongiungimento delle famiglie quando vi sono le condizioni”, conclude Pacifico.

I CONGEDI PARENTALI

Sui congedi di paternità, nell’esercizio della delega il Governo, in base all’articolo 3, dovrà attenersi ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente; b) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore; c) prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio; d) prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l’esercizio del diritto al congedo di paternità; e) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato; f) prevedere misure che favoriscano l’estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Ancora l’articolo 3 prevede che sia favorito l’aumento dell’indennità obbligatoria per il congedo di maternità.

Tra le norme introdotte figura l’aumento del limite di età da 6 a 12 anni del figlio per il quale si può chiedere il congedo parentale parzialmente indennizzato. Inoltre, i mesi di congedo parentale coperto da indennità (il 30% della retribuzione) sono aumentati da sei a nove in totale. Si stabilisce anche che l’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, sarà del 30%. È stato infine esteso il diritto al congedo parentale per il genitore da 10 a 11 mesi, mentre sinora l’estensione a 11 mesi valeva solo nel caso di utilizzo da parte di entrambi i genitori con l’utilizzo di cinque mesi da parte del padre.

LE ALTRE MISURE APPROVATE

Tra le disposizioni approvate, sulle quali poi occorrerà ulteriormente legiferare, figurano il sostegno all’occupazione femminile, la promozione della natalità, l’incentivazione delle attività educative dei figli e il sostegno ai giovani per il raggiungimento dell’autonomia economica. Per quanto riguarda i lavoratori, viene introdotta la possibilità di usufruire di un permesso retribuito di durata non inferiore alle 5 ore annuali, per ogni figlio, al fine di permettere ai genitori lavoratori di partecipare ai colloqui con la scuola. È stato inoltre razionalizzato il sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, con nuove agevolazioni per le spese affrontate per l’educazione formale (come i libri e gli strumenti informatici) e non formale (come le attività sportive o i corsi di lingua o partecipazione a mostre, spettacoli teatrali). Il decreto introduce pure agevolazioni fiscali per le locazioni o l’acquisto della prima abitazione da parte di giovani coppie (di età non superiore a 35 anni) o per i nuclei familiari composti da un solo genitore (con lo stesso limite d’età).

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