IMU per separati non conviventi: il pagamento è dovuto?

L’IMU della casa coniugale non deve pagarlo il coniuge non assegnatario, ecco cosa dice la legge.
Quando si possiede una sola casa ma non si ha in essa la residenza si è costretti a pagare l’IMU. Anche se non si possiedono altre abitazioni. Ma cosa succede se nella casa non si abita a causa di una sentenza del giudice che in sede di separazione ha assegnato l’immobile all’ex coniuge? Scopriamolo rispondendo ad un nostro lettore che ci scrive:
Gentile Orizzonte Scuola,
Ho una casa cointestata con l’ ex moglie, dopo la separazione e il divorzio, sono andato ad abitare in affitto. Il mio ragioniere mi ha detto che dovevo pagare l’ IMU in quanto la mia metà proprietà mi risulta come seconda casa ma il giudice ha assegnato la casa alla mia ex moglie e a mio figlio ( di 27 anni ). Finora sto pagando 400 euro di tassa annua, mi tocca pagare ? Se non devo pagare, si può richiedere il rimborso dei soldi pagati fino ad oggi ? Saluti
IMU per separati, come funziona?
L’IMU va pagata dai soggetti che hanno un diritto reale sull’immobile e sono esclusi dal pagamento solo quegli immobili adibiti ad abitazione principale. In caso di separazione o divorzio, però, uno dei due coniugi è costretto a lasciare la casa coniugale spostandosi con la residenza altrove. Ma rimane, in ogni caso, co-proprietario dell’immobile come è accaduto a lei.
Nel momento che il giudice assegna la casa coniugale a uno dei due coniugi stabilisce chi ha diritto di abitazione in essa. Diritto che fa sorgere l’obbligo di pagamento dell’IMU. La tassa, quindi, è dovuta dal solo coniuge assegnatario dell’immobile, che però non dovrà pagare nulla perchè avendo le residenza nella casa è abitazione principale.
Il coniuge non assegnatario rimane solo nudo proprietario dell’immobile, non potendolo abitare e non potendolo neanche vendere. Questo è quanto previsto dalla legge 160 del 2019 e quanto chiarito dalla Circolare-IMU-legge-di-bilancio-2020-definitiva.
Per quanto riguarda, invece, l’eventuale rimborso di quanto pagato e non dovuto può rivolgersi al suo Comune allegando all’eventuale domanda la sentenza di separazione e divorzio e le ricevuto di quanto già versato negli anni precedenti.
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