Imu e coniugi separati, chi deve pagare le imposte sulle case se la residenza è diversa

Chi deve pagare l’Imu sulla casa coniugale in caso di separazione e come funzionano la normativa vigente e gli orientamenti della giurisprudenza.
L’Imu è l’Imposta Municipale unica che grava sugli immobili dei contribuenti italiani. L’Imu è dovuta solo sulle seconde case perché sugli immobili adibiti ad abitazione principale vige l’esonero, a condizione che la prima casa non sia inserita in catasto in aree considerate di lusso dagli strumenti urbanistici vigenti. In pratica solo sulle prime case, ad esclusione degli immobili censiti in catasto alle categorie A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli), non si paga l’Imu. Quando si parla di prima casa si fa riferimento all’immobile e alla sua pertinenza, dove la famiglia del contribuente ha la sua effettiva residenza e dimora. Ma cosa accade quando una famiglia si scioglie, quando due coniugi si separano anche come residenza? Su quali immobili l’Imu è dovuta e chi è il soggetto passivo di fronte all’Imposta?
Casa di abitazione e Imu, alcuni chiarimenti normativi
Quando una coppia di coniugi si separa le problematiche classiche sono quelle del mantenimento, dell’assegnazione della casa coniugale, delle eventuali rate del mutuo da pagare sulla casa e delle utenze e tasse che si pagano sulla casa.
Ogni separazione fa storia a se perché un giudice matrimonialista può decidere in maniera differente in base al caso specifico. Statisticamente, soprattutto in presenza dei figli, la casa coniugale, sede del nucleo familiare prima della separazione dei coniugi, viene assegnata alla moglie, soprattutto se i figli, come spesso accade vengono affidati alla madre.
E capita sovente che a carico del marito, oltre all’assegno di mantenimento nel caso in cui l’ex moglie non sia autosufficiente redditualmente, resti la rata del mutuo e il pagamento delle bollette per le utenze domestiche. Queste cose sono di norma inserite nei verbali delle sentenze che i tribunali emanano nei casi di separazione o divorzio. Raramente anche le tasse sulla casa finiscono nel testo di una pronuncia degli ermellini. Questo perché la normativa fiscale in materia di Imu (ma vale anche per la Tassa sui rifiuti) per i coniugi separati ha un corso tutto suo.
La normativa specifica sull’Imu è piuttosto chiara ed il legislatore per fugare dubbi e per evitare pratiche furbesche da parte die contribuenti ha stabilito che “non è tenuto a versare l’Imu il proprietario dell’immobile che, all’interno di esso, abbia sia la propria residenza anagrafica che la dimora abituale. In altri termini, non si paga l’Imu sulla casa dove si vive per gran parte dell’anno e dove anagraficamente è iscritta al proprio comune la propria famiglia.
Detto ciò è evidente che il semplice cambio di residenza, se non accompagnato dal reale vivere nella casa diversa dalla precedente, non da diritto all’esenzione. Tra l’altro, il fattore della dimora, se si riferisce ad una famiglia con coniugi non effettivamente e legalmente separati è determinante in materia Imu. La dimora deve riguardare tutta la famiglia, poiché a due coniugi che stanno insieme non basta cambiare residenza all’uno per evitare di pagare l’Imu su due immobili, asserendo che la moglie abita nel primo e il marito nel secondo.
Separazione e casa coniugale, come funziona per l’Imu?
Nel caso di coniugi separati però, tutto cambia. Innanzi tutto la legge prevede che l’Imu sulla casa che potremmo definire ex-coniugale, se viene assegnata alla moglie (o al coniuge debole dell’unione) a cui magari vengono assegnati i figli, è dovuta dal soggetto a cui essa viene assegnata.
Naturalmente però, l’ex coniuge assegnatario non dovrà versare l’Imu se nell’immobile continua ad avere la sua residenza abituale. Se invece nonostante l’assegnazione, la residenza sia diversa dalla ex casa coniugale, sempre sull’ex coniuge a cui la casa è stata assegnata, graverebbe l’onere di pagare l’Imu.
Naturalmente se il coniuge assegnatario dell’immobile cambia residenza, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice per la revoca dell’assegnazione. Ed in questo caso, anche se quest’ultimo continua a non abitare l’immobile in questione, potrebbe lo stesso essere esentato dal pagamento dell’Imu in quanto, in materia tributi la legge è chiara perché deve essere prevalente la previsione che ne stabilisce l’esenzione.
Inoltre, il coniuge non assegnatario dell’immobile non deve considerare come seconda casa quella assegnata all’ex coniuge dal giudice. In pratica, essendo il diritto di abitazione un diritto reale sull’immobile anche se l’assegnatario effettivamente non è proprietario, la tassazione sull’immobile non può essere caricata al soggetto non assegnatario nonostante continui ad esserne proprietario. Tra l’altro questo oltre che sull’Imu può riguardare anche le dichiarazioni dei redditi dal momento che la casa assegnata all’ex coniuge non andrebbe inserita nemmeno nelle dichiarazioni dei reddti. In questo caso infatti si parla di “nuda proprietà”.