Impronte digitali per accertare la presenza del personale scolastico. Multata una scuola calabrese

WhatsApp
Telegram

Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente accolto il ricorso presentato dalla FLC CGIL, dichiarando illegittimo l’uso delle impronte digitali per la rilevazione delle presenze del personale ATA in una scuola calabrese. Il provvedimento, secondo quanto riportato dalla FLC CGIL locale e per cui l’istituto ha ricevuto una sanzione pecuniaria, è stato emesso a seguito di un’azione legale intrapresa dal difensore di due lavoratori dell’istituto, i quali si erano rifiutati di fornire i propri dati biometrici per certificare la loro presenza nel posto di lavoro.

La posizione di FLC CGIL rispetto all’utilizzo dei dati biometrici

Il responsabile provinciale della FLC CGIL ha espresso la piena sintonia di questo provvedimento con la posizione adottata dal sindacato, che aveva già manifestato preoccupazioni riguardo all’uso di dati biometrici per il controllo delle presenze.

I precedenti interventi del Garante della privacy sul tema

Questo caso si inserisce in un contesto più ampio, dove l’uso di dati biometrici per il controllo delle presenze è stato oggetto di discussione. Già nel 2005, il Garante aveva espresso parere contrario all’uso generalizzato delle impronte digitali per la rilevazione delle presenze dei lavoratori, ritenendolo invasivo e sproporzionato rispetto alle finalità perseguite.

Inoltre, nel 2019, il presidente del Garante, Antonello Soro, aveva criticato il “decreto concretezza”, che prevedeva l’uso obbligatorio di sistemi biometrici e videosorveglianza per il controllo delle presenze nella pubblica amministrazione, evidenziando l’incompatibilità con la normativa europea sulla protezione dei dati personali.

Il recente intervento del Garante ribadisce, quindi, l’illegittimità dell’uso dei dati biometrici per la rilevazione delle presenze nelle scuole, salvo i casi in cui non sia strettamente necessario e proporzionato, e sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri