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Immissioni ruolo PNRR, docenti con supplenza al 30 giugno non rimangono sullo stesso posto ma devono scegliere una cattedra “accantonata”

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Le nomine dalle GM dei concorsi PNRR 2023 procederanno sino al prossimo 31 dicembre, attingendo da GM pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 2024.

Rispondiamo a due quesiti posti in merito in redazione, ricordando dapprima come avverranno le suddette assunzioni, nonché quelle per surroga da GM pubblicate entro il 31 agosto.

Nomine da GM concorsi PNRR pubblicate dopo il 31/08 entro il 10/12

Come previsto dall’articolo 14-bis del DL n. 71/24:

  • per il solo anno scolastico 2024/25, le assunzioni possono essere completate entro il 31 dicembre 2024 utilizzando le graduatorie pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024;
  • gli aspiranti individuati dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e accantonati;
  • i suddetti aspiranti prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede;
  • gli aspiranti individuati come detto sopra, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante (quindi con contratto al 31/08) nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto;
  • i posti accantonati, in attesa delle nomine entro il 31/12/24 dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024, sono coperti attingendo dalle GI con contratti contenenti clausola risolutiva legata all’individuazione dell’avente titolo (ossia al vincitore si concorso), a meno che non si verifichi quanto descritto nel punto precedente.

Nomine dopo il 31 agosto da GM pubblicate entro la stessa data

Stando alle disposizioni di cui all’articolo 4/1 del DL n. 255/2001 (convertito in legge n. 333/2021), disposizioni richiamate nelle annuali istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo, i docenti individuati per il ruolo dopo il 31 agosto 2024, attingendo da graduatorie pubblicate entro la medesima data (ivi comprese le GM dei concorsi PNRR):

  • sono assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2024;
  • prendono servizio a tempo indeterminato nell’a.s. 2025/26, con decorrenza economica 1° settembre 2025;
  • all’atto dell’individuazione hanno assegnata solo la provincia di titolarità;
  • otterranno la sede di titolarità, nella provincia di assunzione, presentando domanda di mobilità (istanza che si presenta nel corso dell’a.s. 2024/25; per il corrente anno scolastico le domande sono state presentate tra il 26 febbraio e il 16 marzo 2024).

Quesito 1

Sono vincitrice di concorso PNRR su classe di concorso A07. La graduatoria è stata pubblicata a Settembre ma ancora non sono stata convocata per la procedura informatizzata della scelta della sede. Nel frattempo ho accettato una supplenza da GPS quindi ho un contratto a TD sulla medesima classe di concorso valido fino al 30/06/2025 su uno spezzone di 12 ore. Potrei essere riconfermata sulla scuola dove sto svolgendo questa supplenza con i requisiti indicati?

La risposta è negativa, in quanto la disposizione sopra riportata prevede la conferma sul posto ricoperto tramite supplenza nella stessa classe di concorso e regione, in cui si è risultati vincitori di concorso, a condizione che si tratti di un posto (intero) vacante (quindi al 31 agosto) ma non su uno spezzone (o anche cattedra) al 30 giugno.

Il docente con supplenza al 30 giugno sarà invitato a partecipare alla FASE 1 delle nomine in ruolo  – scelta della provincia – sui posti accantonati.

L’elenco dei posti accantonati

Ottenuta la provincia, sarà la volta della FASE 2 – scelta della scuola – e il docente dovrà assumere servizio già per per l’a.s. 2024/25.

Quindi l’assegnazione potrà avvenire anche in provincia diversa rispetto a quella di attuale servizio, provincia nella quale scatterà il vincolo territoriale (con le deroghe che saranno eventualmente individuate nel nuovo Contratto mobilità 2025/28) e l’assunzione in servizio è immediata, entro 5 giorni dall’individuazione.

Il posto lasciato libero dal vincitore di concorso diventa “disponibilità sopravvenuta” e sarà assegnato tramite l’algoritmo dalle GPS.

Quesito 2

Desidero sottoporre alla Vostra attenzione un quesito relativo alla mia situazione. Sono risultato vincitore di un Concorso Ordinario PNRR per la classe di concorso X, ma poiché sono stato individuato a seguito di rinunce dopo il 31 agosto da una graduatoria stilata prima di tale data, la mia assunzione avverrà con decorrenza economica dal 1° settembre 2025 e decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024. La sede di formazione e prova sarà determinata attraverso le operazioni di mobilità nei prossimi mesi. Nel frattempo, sono anche vincitore di un altro concorso per la classe di concorso Y, per la quale la graduatoria è stata stilata dopo il 31 agosto. In questo caso, l’assunzione avverrà con decorrenza sia economica che giuridica immediata, e dovrò affrontare l’anno di prova già nel corso di quest’anno scolastico. Il mio dubbio riguarda la possibilità di accettare l’immissione in ruolo nella classe di concorso Y e, successivamente, partecipare alle operazioni di mobilità per il ruolo nella classe di concorso X. In caso di accettazione del ruolo per Y, sarebbe possibile rinunciare al concorso Y per passare automaticamente alla classe di concorso X partecipando alle operazioni di mobilità nei prossimi mesi? Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e resto in attesa di un gentile riscontro. Cordiali saluti,

Ricapitolando, il lettore ha ottenuto una nomina giuridica sulla classe di concorso X, relativamente alla quale otterrà la sede con le domande di mobilità per l’a.s. 2025/26 e, nello stesso tempo, potrebbe ottenere una nomina sulla classe di concorso Y da GM del concorso PNRR 2023, pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12, per cui dovrà prendere servizio entro cinque giorni dalla nomina e quindi essere subito assunto a tempo indeterminato.

Considerato che il contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso X lo firmerà il primo settembre 2025, riteniamo che lo stesso possa:

  • accettare il ruolo da GM PNRR sulla classe di concorso Y;
  • presentare domanda di mobilità per ottenere la sede relativamente alla classe di concorso X;
  • decidere il prossimo settembre se mantenere il ruolo nella classe di concorso Y oppure lasciarlo e accettare quello sulla classe di concorso X.

Non è, infatti, prevista alcuna sanzione per la rinuncia al ruolo già accettato. Inoltre, se così non fosse, si vanificherebbero i sacrifici effettuati per i due concorsi affrontati soltanto per questioni legate alle tempistiche di pubblicazione delle due GM e, nel caso in esame, non è prevista alcuna scelta a monte, ossia prima di ottenere la sede e firmare il contratto a tempo indeterminato.

In ogni caso, al momento della seconda individuazione consigliamo al lettore di contattare l’Ufficio Scolastico per sottoporre il quesito e accertarsi che si concordi con questa modalità operativa.

Precisiamo infine che, ai sensi dell’art. 13/59, i docenti immessi in ruolo sono sì cancellati dalle altre GM di inclusione, ma la cancellazione è prevista solo a seguito della conferma in ruolo. Approfondisci

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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