Immissioni ruolo concorso PNRR 2023 entro il 31 dicembre: in un caso specifico si può rimanere sul posto della supplenza
I docenti assunti da concorso 2023, se prima dell’assunzione ottengono una determinata supplenza, sono confermati sulla medesima.
Immissioni in ruolo 2024/25
Le immissioni in ruolo a.s. 2024/25 presentano una novità introdotta dal DL n. 71/2024, convertito in legge n. 106/2024, secondo cui le operazioni possono concludersi entro il 31/12/2024. Ciò, al fine di conseguire gli obiettivi assunzionali del PNRR assumendo i vincitori del relativo concorso 2023 (concorsi scuola infanzia/primaria e secondaria), le cui GM non sono tutte disponibili per le assunzioni da effettuare entro il 31/08.
Ai sensi del suddetto DL:
- per il solo anno scolastico 2024/25, le assunzioni possono essere completate entro il 31 dicembre 2024 utilizzando le graduatorie pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024;
- gli aspiranti individuati dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e accantonati. I posti sono accantonati in numero pari a quelli banditi o, se inferiore, al numero di candidati ammessi alla prova orale (a livello di singola provincia, poi, avverrà l’accantonamento delle sedi scolastiche, secondo criteri stabiliti a livello locale);
- i suddetti aspiranti prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede;
- gli aspiranti individuati come detto sopra, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante (quindi con contratto al 31/08) nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto;
- i posti accantonati, in attesa delle nomine entro il 31/12/24 dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024, sono coperti attingendo dalle GI con contratti contenenti clausola risolutiva legata all’individuazione dell’avente titolo (ossia al vincitore si concorso), a meno che non si verifichi quanto descritto nel punto precedente.
Dunque, se per le GM disponibili si procede ad assumere entro il 31/08, per quelle non disponibili ma pubblicate dopo la predetta data ed entro il 10/12 si assumerà entro il 31/12/2024.
Focalizziamo la nostra attenzione sulla disposizione di cui al punto 5 sopra riportato.
Vincitori con supplenza
Alla luce di quanto detto sopra, i vincitori di concorso individuati entro il 31/12, scelgono la sede definitiva e prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della medesima, eccetto chi stia svolgendo una supplenza nella stessa classe di concorso e nella medesima regione per cui si è risultati vincitori di concorso. Ma quella di restare nel posto in cui si sta svolgendo la supplenza è una scelta? Così leggiamo nell’articolo 14-bis, comma 3 – quarto periodo, del DL 71/2024:
[…] I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto.
La disposizione è abbastanza chiara e non è una scelta, infatti leggiamo “… sono confermati sul posto”. Non si sceglie ma si è confermati sul posto in cui si sta svolgendo la supplenza. Dal tenore letterale della disposizione, inoltre, la conferma sul posto in cui si sta svolgendo la supplenza non riguarda il solo a.s. 2024/25 ma l’assegnazione della sede di titolarità (anche perché nei periodi precedente della medesima disposizione normativa, si prevede che gli altri scelgono la sede definitiva): se così fosse, chi ha avuto una supplenza con le caratteristiche suddette, si è in pratica assicurato sede scolastica e provincia di immissione in ruolo (e nella maggior parte dei casi le graduatorie per le supplenze sono ubicate nella provincia di residenza), sede/provincia che magari potrebbe interessare ad altri aspiranti che precedono l’interessato in graduatoria. Sebbene la disposizione sembri essere chiara, sarebbe quanto mai opportuno un chiarimento del MIM considerati la posta in gioco, l’interesse degli eventuali altri interessati alla provincia in questione nonché il fatto che si assegnerebbe una sede al di fuori della procedura concorsuale, in quanto quel posto si otterrebbe nell’ambito della procedura per l’assegnazione delle supplenze. Stiamo parlando delle supplenze assegnate da GaE e GPS tramite il sistema informatizzato e non da GI (sebbene da queste, in caso di esaurimento delle GPS, si attinge anche per supplenze al 30/06 e al 31/08), né tanto meno di quelle sui posti accantonati e destinati ai vincitori del concorso in questione, poiché tali supplenze sono assegnate da GI con contratto sino ad avente titolo.
Per completezza, ricordiamo il contingente autorizzato per le immissioni in ruolo a.s. 2024/25, nonché la procedura di partecipazione alle operazioni.
Immissioni in ruolo 2024/25
Riferimenti – DM 158/2024, istruzioni operative a.s. 2024/25 (allegato A al DM), nota 120210/2024, contingenti regionali.
Contingente e graduatorie interessate – I posti autorizzati per le assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2024/25 sono in totale 45.124, da suddividere al 50% tra GaE e GM. A ciascuna procedura concorsuale (GM 2016, 2018, 2020, 2023), nell’ambito del 50% di posti ad esse spettanti, è destinata una precisa percentuale di disponibilità. Dalle GM inoltre si attinge secondo un preciso ordine, indicato nelle succitate istruzioni operative. Qui l’ordine e le percentuali per le GM della secondaria – Qui l’ordine e le percentuali per le GM della scuola dell’infanzia e primaria
Procedura di nomina – E’ gestita dai singoli USR, la cui prima operazione è consistita nella ripartizione del contingente regionale assegnato a ciascuno di essi tra le varie classi di concorso e tipologie di posto, nonché tra GaE e GM. Fatto ciò, ciascun USR avvia il processo di nomina che si articola in due fasi: la prima finalizzata all’assegnazione della provincia/classe di concorso o tipologia di posto e la seconda all’assegnazione della sede. I turni di nomina sono diversi per GaE e GM e possono esserlo per le varie GM.
Domande aspiranti – Gli aspiranti inclusi in GaE e GM presentano, per ciascuna delle due suddette fasi, apposita istanza, naturalmente se convocati. La convocazione, insieme alla tempistica di presentazione delle istanze, è contenuta negli avvisi che gli USR pubblicano. Nella prima domanda gli interessati indicano l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto, mentre nella seconda esprimono in ordine preferenziale le sedi in cui essere assegnati. Per la prima istanza è convocato un numero di candidati superiore ai posti disponibili, in modo da poter sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga scorrendo le relative graduatorie (al riguardo, ciascun aspirante trova gli eventuali diversi turni di nomina cui può partecipare). Per la seconda domanda, invece, sono convocati i soli aspiranti individuati per il ruolo a seguito della prima istanza.
Trattamento d’ufficio – Gli aspiranti che non presentano domanda sono trattati d’ufficio, per cui avranno assegnati provincia e classe di concorso/tipologia di posto dall’Ufficio responsabile, dopo i candidati che hanno presentato domanda (nel caso di mancata presentazione della prima domanda); avranno assegnata la sede scolastica dall’Ufficio responsabile, dopo l’assegnazione agli aspiranti che hanno presentato istanza (nel caso di mancata presentazione della seconda istanza).
Fase 1 – Ricordiamo che diversi USR hanno già dato avvio alla fase 1 e, considerati i tempi stringati per presentare domanda, consigliamo agli interessati di monitorare quotidianamente il sito dell’Ufficio di interesse. Immissioni in ruolo docenti 2024, pochi giorni per fase 1: da concorso si sceglie ordine province. Poi la nomina e la scelta della sede
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).