Immissioni in ruolo. Come saranno effettuate le nomine? Che fine faranno le GaE e le GM?

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La UIL scuola ha elaborato una serie di Faq sulla riforma della scuola. Una parte di esse riguarda le assunzioni.

La UIL scuola ha elaborato una serie di Faq sulla riforma della scuola. Una parte di esse riguarda le assunzioni.

Come verranno effettuate le nomine in ruolo alla luce delle recenti novità?

Le nomine verranno effettuati in più fasi.

a) Le così dette nomine “tradizionali”, su tutti i posti disponibili e vacanti (turn-over) più quelli del sostegno consolidati;
b) Tutti i posti di diritto disponibili e non assegnati nella fase a).
c) I posti che residuano dalla fase precedente più tutti i posti previsti dall’organico potenziato.

Quindi verranno fatte anche nomine con le procedure tradizionali?

Sì. Sui posti di diritto, vacanti e disponibili relativi al turn-over, verranno effettuate le nomine in ruolo con le modalità tradizionali: il 50% dei posti disponibili andrà alle GAE e il restante 50% ai concorsi ordinari.

Anche ai concorsi vecchi, quelli antecedenti quello del 2012?

Sì. Il 50% dei posti destinato ai concorsi ordinari va al personale inserito nelle graduatorie del concorso a cattedre del 2012 e a quello inserito nelle graduatorie del 1999 e 1990 ancora in vigore.

Qual è la tempistica di queste operazioni?

Queste operazioni, come per il passato, devono concludersi entro il prossimo 31 agosto.

In che ambito saranno effettuate queste procedure?

Come per il passato, le nomine avverranno per ambiti provinciali (GAE) e regionali (Concorsi).

Dopo questa fase avranno ancora validità le graduatorie dei concorsi ordinari del 1999 e del 1990?

No. Dopo questa prima fase le graduatorie di detti concorsi cesseranno di avere efficacia.

Dopo le nomine col sistema tradizionale che succede?

Dopo scatta il piano straordinario di assunzioni previsto dalla nuova legge e, conseguentemente, cambiano i criteri di nomina.

Ma i posti che eventualmente dovessero residuare dopo la fase “tradizionale” si recuperano?

Sì. Questa fase riguarderà sempre i posti vacanti e disponibili che, di solito, con le vecchie regole non venivano attribuiti. Questi posti vanno assegnanti per il 50% dal concorso del 2012 e il 50% dalle GAE mediante una procedura nazionale.

Queste nomine che decorrenza giuridica hanno?

Decorrenza giuridica 1 settembre 2015.

E quelli che non dovessero trovare posto neanche in questa fase?

Verranno assegnati, sempre con nomina decorrenza giuridica 1 settembre 2015, all’organico aggiuntivo con la procedura di assegnazione e nomina nazionale. Dovranno indicare l’ordine di preferenza fra tutte le province, secondo quanto previsto al comma 100 della legge.

L’assegnazione della sede a questo personale come avviene?

Avviene al termine della fase di assunzione, salvo che siano titolari di contratti di supplenza annuale o fino al temine dell’attività didattica.

In questo caso l’assegnazione alla sede avviene al 1 settembre 2016 per il personale con supplenza annuali e al 1 luglio 2016 per il personale con supplenza fino al temine delle attività didattiche.

E la decorrenza economica?

La decorrenza economica del contratto ci sarà solo al momento della presa di servizio presso la sede assegnata.

Il personale che ha fatto domanda su procedura nazionale scegliendo tutte le province, come previsto dal comma 100, come può essere nominato?

Detto personale (c. 98, lettere b – c) deve accettare la proposta di assunzione entro 10 giorni dalla ricezione della stessa. Le modalità verranno diramate attraverso un apposito avviso nella “Gazzetta Ufficiale”.

In caso di non accettazione della proposta di assunzione che succede?

I soggetti che non accettano la proposta di nomina non possono essere destinatari di ulteriori proposte, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie.

Il personale già di ruolo può essere nominato?

No. Il personale già di ruolo è escluso dal piano straordinario di assunzioni e dalle rispettive graduatorie.

E’ escluso anche il personale che non sciolga la riserva per il conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015.

Che fine faranno le GAE?

Le GAE, a decorrere dal 1 settembre 2015, se esaurite, sono soppresse sia ai fini delle nomine in ruolo che delle supplenze.

E la prima fascia delle graduatorie d’istituto?

Queste graduatorie continuano a restare valide limitatamente al personale già iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e non assunto in ruolo.

Sono previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie d’istituto?

Sì. A decorrere dall’a.s. 2016/17 l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire elusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione

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