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Immissioni ruolo 2024, accetto entro il 31 agosto per una classe di concorso. Potrò cambiare con nuova nomina da GM 2023 entro il 31 dicembre?

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Per lo stesso anno scolastico è possibile accettare una nuova proposta di nomina. Anche entro il 31/12/2024?

Immissioni in ruolo 24/25

Le immissioni in ruolo 2024/25 presentano una novità introdotta dal DL n. 71/2024, secondo cui le operazioni di nomina, per il solo a.s. 2024/25, si possono concludere entro il 31/12/2024, attingendo dalle GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12. Ciò, al fine di consentire le assunzioni dei vincitori dei concorsi PNRR scuola dell’infanzia/primaria e scuola secondaria, le cui GM non sono tutte disponibili per le individuazioni da effettuare entro il 31/08.

I docenti individuati dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre dalle succitate GM pubblicate entro il 10/12:

  •  scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e accantonati;
  • prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede;
  • qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante (quindi con contratto al 31/08) nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto.

E se tali docenti sono già stati nominati in ruolo da altre GM o da GaE entro il 31/08/2024, possono poi accettare la nuova proposta da GM 2023 pubblicata dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 24?

Accettazione nuova proposta

Prima di rispondere alla domanda di cui sopra, ricordiamo che in linea generale l’accettazione di una proposta di nomina in ruolo su posto comune o di sostegno permette di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di nomina, anche da GPS sostegno prima fascia (quindi anche un incarico finalizzato al ruolo). Quanto detto indipendentemente dalle graduatorie/posti di assunzione, per cui: posso prima accettare da GM e poi da GaE e viceversa oppure prima da GM e poi da un’altra GM ancora*.

La possibilità in questione vige anche per il caso sopra esposto, ossia docenti individuati entro il 31/08 da GaE o GM e che poi ricevono un’altra proposta di nomina dalla GM dei concorsi PNRR 2023 entro il 31/12/2024, in quanto nelle istruzioni operative a.s. 2024/25 non si fa al riguardo nessuna distinzione ma si parla solo di proposte riferite allo stesso anno scolastico, come sarebbe nel caso in esame, con la differenza che la nuova proposta arriverebbe ad anno scolastico iniziato ma sempre per il 2024/25. Ecco cosa leggiamo nelle citate istruzioni operative:

A.10. L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato – o, comunque, finalizzata al ruolo – su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato o proposte di assunzione a tempo determinato finalizzate al ruolo di cui al DM n. 111 del 2024 o agli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

Come detto, non c’è precisazione alcuna riguardo alle assunzioni dopo il 31/08 ed entro il 31/12, né poteva essere diversamente in quanto trattasi di proposte di nomina relative al medesimo a.s. 2024/25, in linea con quanto disposto dal DL 71/2024 (ossia nomine sino al 31/12/24 per l’a.s. 2024/25). Certo, non si può negare il fatto che accettare una nuova nomina nel mese di dicembre (o poco prima) ha degli effetti non positivi sulla continuità didattica nonché sull’eventuale anno di prova avviato, tuttavia è così. A prescindere da tale caso specifico, evidenziamolo, la continuità verrà comunque meno, perché i posti accantonati per i vincitori dei concorsi PNRR 2023, in attesa dell’avente titolo, sono coperti con supplenti individuati dalle GI.

Quanto sopra, ribadiamolo, per le sole GM PNRR 2023 pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12, mentre nel caso di nuove proposte di nomina da altre GM pubblicate entro il 31/08, la nomina sarà giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dal 1° settembre 2025.

*[Sottolineiamo che gli aspiranti obbligati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, ossia quelli con titolo di specializzazione conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del DM n. 21/05 e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del suddetto DM 21/2005].

Quesiti

D1. Scrivo per un dubbio circa le GM del concorso scuola 2024 che sono in via di pubblicazione. Le parlo della regione Lazio. Hanno pubblicato pochi giorni fa le cdc AAAA, ADAA, ADEE. Per EEEE gli orali termineranno a fine settembre e quindi ci vorrà ottobre/novembre per avere la GM. Qualora si risultasse vincitori in AAAA e si accettasse l’immissione in ruolo (nel Lazio si sta svolgendo già la scelta della provincia e della scuola) poi si può passare su EEEE se si risultasse vincitori anche in quella GM? In corso di anno scolastico e/o di anno di prova già avviato?
Spero di essermi spiegata.

D2. Sono rientrata nella GM della A022, a breve sosterrò la prova anche per A011, la cui GM non verrà pubblicata prima del 10 dicembre. Qualora dovessi accettare entro il 2 settembre il ruolo su A022, ma poi dovessi rientrare anche nella GM per A011, cosa avverrà? Io leggo di cancellazione da altre GM, senza eccezione, ma ancora non si sa se l’eliminazione avverrà nel momento in cui si prende servizio (2 settembre) o dopo aver superato l’anno di prova. Sapreste darmi delucidazioni a riguardo? Perché prima di firmare un contratto sulla A022 vorrei avere chiare tutte le clausole, dal momento che starei per interessata al ruolo su A011.

La risposta è affermativa in entrambi i casi: le nostre lettrici potranno accettare un’eventuale nuova proposta di nomina dalle GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12.

Quanto all’anno di prova eventualmente già iniziato, le attività vengono generalmente avviate nel mese di ottobre/inizio novembre, per cui potrebbe esserci il rischio paventato dalla lettrice di cui al primo quesito, tuttavia riteniamo che il MIM fornirà apposite indicazioni nell’annuale nota sull’anno di prova.

Rassicuriamo, infine, la lettrice di cui al secondo quesito sulla cancellazione dalle graduatorie di assunzione. Questa avviene dopo il superamento dell’anno di prova e la conferma in ruolo, come disposto dall’art. 13, comma 5 – primo periodo, del D.lgs. 59/2017: In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova … Quindi, la lettrice sarà eventualmente cancellata dall’altra GM nell’anno di conferma in ruolo ossia nel 2025/26. Al riguardo, sebbene riferendosi alla pregressa disciplina, il Ministero aveva indicato in un’apposita nota che la cancellazione avviene nel corso dell’a.s. di conferma in ruolo, quindi nel caso della lettrice nel corso del 2025/26 (considerato che la conferma in ruolo decorre dal 1° settembre del 2025, nel caso specifico). Pertanto, qualora la stessa non riuscisse ad essere assunta entro il 31/12/2024 sulla A-11 perché la GM non sarà pubblicata entro il 10/12, parteciperebbe alle assunzioni 2025/26 sulla A-11 prima della cancellazione.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Immissioni in ruolo docenti 2024/25, pubblicato il DECRETO. 45.124 i posti: TABELLA per regione e suddivisione percentuali tra i concorsi

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