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Immissioni ruolo 2024/25, straordinario 2018 e ordinario 2020: chi sceglie prima la sede

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Le immissioni in ruolo nella scuola secondaria dalle GM del concorso ordinario 2020 vengono effettuate sull’eventuale 60% di posti residuato dalle GM 2016. Chi sceglie prima la sede.

Immissioni in ruolo secondaria

Le operazioni di immissioni in ruolo ordinarie si effettuano attingendo al 50% da GaE  e al 50% da GM. Da queste ultime, inoltre, si attinge secondo un preciso ordine e precise percentuali. Nello specifico, per la scuola secondaria, l’ordine e le percentuali sono le seguenti:

1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi (art. 1/4 D.lgs. 126/2019)

2. GM 2018 (più fascia aggiuntiva): per l’a.s. 2024/25, il 40% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016 (come si legge nell’art. 17/2, lettera b) del D.lgs. 59/2017); quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016;

Il restante 60% viene così suddiviso

3. GM concorso straordinario 2020, cui destinare il 50% dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva);

4. GM concorso ordinario 2020 (vincitori) cui destinare il 50% dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), e a seguire GM primo concorso PNRR (quello in corso di svolgimento, con posti da accantonare se le GM non saranno pronte entro il 31 agosto).

Ne avevamo parlato in Immissioni in ruolo docenti 2024, ecco da quali graduatorie per la secondaria. Prima GPS sostegno prima fascia e poi idonei concorso 2020?

Chi sceglie prima sede tra ordinario e straordinario

Quello sopra riportato è l’ordine delle assunzioni secondo le indicazioni fornite dal MIM nelle annuali istruzioni operative, coerenti con le relative disposizioni legislative. In base a queste ultime, come detto sopra, dapprima sono effettuate le assunzioni da GM 2016 e, se residuino posti, gli stessi sono destinati per il 40% alle GM dello straordinario 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), mentre le restanti disponibilità (cioè il 60% residuato dalle GM 2016) sono suddivise al 50% tra straordinario 2020 e ordinario 2020 e a seguire ordinario 2023.

Quanto alla scelta della sede, seguendo sempre le indicazioni delle succitate istruzioni operative, l’ordine dovrebbe essere il seguente:

  1. assunti da GM 2016 (i quali sono assunti con priorità su tutti i posti disponibili);
  2. assunti da GM 2018 (i quali sono assunti sul 40% di posti residuati dalle GM 2016);
  3. assunti da GM concorsi ordinari (2020 e 2023) e poi assunti da straordinario 2020; infatti, così leggiamo nelle istruzioni operative: Conseguentemente, determinato il contingente regionale spettante ai concorsi ordinari, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nelle relative graduatorie fino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50 per cento agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al dd 510/2020. Quindi, una volta determinati i posti spettanti, si assegnano gli aspiranti degli ordinari (2020 e 2023) e poi si riserva il 50% di disponibilità agli agli aspiranti di cui allo straordinario 2020.

Focalizziamo la nostra attenzione sugli assunti dallo straordinario 2018, in vista del quesito cui risponderemo di seguito. Dunque, gli aspiranti individuati dallo straordinario 2018 dovrebbero scegliere prima, anche la sede, rispetto agli aspiranti assunti dai concorsi successivi, stando all’ordine sopra riportato e a quanto scritto nelle istruzioni operative nel rispetto della previsione di cui all’articolo 1, comma 4, del DL n. 126 del 2019:

A norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, completata l’immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell’eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all’immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato il 50 per cento dei posti così residuati. L’eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria. 

Dunque, stando alla lettera della disposizione normativa sopra riportata, si passa ad assumere dal concorso straordinario e ordinario 2020 (ora anche 2023), solo dopo aver completato l’immissione in ruolo dei docenti delle GaE e dei concorsi 2016 e 2018. Da ciò si deduce che i docenti dello straordinario scelgono prima dell’ordinario. Vero è che per la scelta della sede, una volta determinati i contingenti spettanti a ciascuna GM, l’ordine potrebbe essere diverso (come nel caso dei concorsi straordinario e ordinario  2020), ma al riguardo le indicazioni operative non dicono nulla, come invece nel caso dei predetti concorsi straordinario e ordinario  2020. L’unica indicazione è quella sopra riportata, ossia che completata l’assunzione dalle GM 2016 e 2018, si passa alle assunzioni dalle altre GM.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono vincitrice del concorso ordinario 2020, regione Campania. Sono stati assunti 10 vincitori dalla mia GM e 6 dalla GM dello straordinario 2018. Lo straordinario 2020 era esaurito. Ora che hanno assegnato le province, chi avrà precedenza nella scelta della sede? Noi dell’ ordinario o lo straordinario? Come funziona il sistema?

Come detto sopra, stando alle disposizioni legislative sopra richiamate e riportate nelle istruzioni operative, i docenti dello straordinario 2018 dovrebbero scegliere prima degli aspiranti dell’ordinario 2020.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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