Immissioni ruolo 2024/25, docente non assunto lo scorso anno presenta di nuovo domanda online ma cancellati i rinunciatari per preferenze non espresse

I docenti non individuati per l’immissione in ruolo lo scorso anno scolastico presenteranno nuovamente l’istanza per partecipare alle procedure di nomina, esprimendo di nuovo le relative preferenze.
Immissioni in ruolo a.s. 2024/25
Le assunzioni a.s. 2024/25, come quelle dello scorso anno, si articoleranno in fase ordinaria e straordinaria:
- fase ordinaria: assunzione a tempo indeterminato degli aspiranti inclusi in GaE (cui è destinato il 50% dei posti disponibili per le assunzioni in ruolo) e GM concorsuali (cui è destinato il 50% dei posti disponibili per le assunzioni in ruolo; tale percentuale va suddivisa tra le varie procedure e le assunzioni si svolgono secondo un preciso ordine) sui posti comuni e di sostegno;
- fase straordinaria: assunzione sui soli posti di sostegno degli aspiranti inclusi in prima fascia GPS sostegno, in caso di esaurimento delle GM dei concorsi indetti ai sensi dell’articolo 59/10 del DL 73/2021, convertito in legge 106/2021. Le assunzioni avvengono, nel 2024/25, a tempo determinato e poi, previo superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare, a tempo indeterminato nel 2025/26 con decorrenza 2024/25 [ricordiamo che è stato il DL 19/2024, convertito in legge n. 56/2024, a prorogare sino al 31 dicembre 2025 le assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia previste dal DL 44/2023, convertito in legge n. 74/2023].
Domande ruolo
Le immissioni in ruolo e le assunzioni finalizzate al ruolo (come anche le supplenze) si svolgono ormai tramite una procedura informatizzata, sebbene le relative istanze si presentino secondo modalità e tempistiche differenti. Le domande per le assunzioni a tempo indeterminato, infatti, si presentano prima, mentre quelle per gli incarichi di sostegno finalizzati al ruolo, dopo, nell’ambito della procedura di attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto.
Per partecipare alle immissioni in ruolo, gli aspiranti inclusi in GaE e GM presentano due distinte istanze, in due differenti momenti, secondo la tempistica indicata dagli UUSSRR competenti per territorio e secondo gli avvisi di convocazione dagli stessi pubblicati. Queste, nell’ordine, le domande da presentare:
- domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, per indicare l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto [gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto (almeno quelli inclusi per più classi di concorso) e anch’essi con tale prima istanza accettano o rinunciano alla proposta di assunzione]
- domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”, compilata da chi risulta destinatario di nomina, tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto, al fine di indicare l’ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui essere assegnato.
Precisiamo che per la:
- compilazione della prima domanda, è convocato un numero di candidati superiore ai posti disponibili, in modo da poter sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga scorrendo le relative graduatorie (al riguardo, ciascun aspirante troverà gli eventuali diversi turni di nomina cui i può partecipare). Pertanto, la convocazione per la presentazione della prima domanda, non vuol dire che si è stati già individuati per il ruolo. Chi non presenta l’istanza, evidenziamolo, sarà trattato d’ufficio, in coda a coloro i quali hanno presentato regolarmente domanda. In sostanza, tali aspiranti avranno assegnata una provincia/posto/classe di concorso d’ufficio;
- la presentazione della seconda domanda, finalizzata alla scelta della sede, sono convocati i soli aspiranti individuati, con la prima istanza, quali destinatari di nomina in ruolo. Anche in questo caso, i candidati che non presentano l’istanza saranno trattati d’ufficio.
Dunque, può succedere che un aspirante convocato per la presentazione delle prima istanza non sia individuato per il ruolo in quanto, come suddetto, per la prima domanda è convocato un numero di aspiranti maggiore a quello dei posti da assegnare (in sostanza l’interessato non è rientrato nel contingente di nomina). Chi si è trovato in tale condizione ripresenterà nuovamente la domanda (la prima e poi la seconda, se individuato quale destinatario di nomina a tempo indeterminato), a meno che non sia stato rinunciatario per le preferenze non espresse (di seguito illustriamo di chi si tratta).
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Lo scorso luglio ho partecipato alla INFORMATIZZAZIONE DELLE IMMISSIONI IN RUOLO a/a 2023/2024 ma non sono stata individuata dall’algoritmo, Quest’anno sarà possibile rivedere le scelte delle preferenze e rinunce espresse nella precedente procedura, che mi era sembrato di capire guardando un vostro video, che fossero valide solo per l’a.a 2023/2024. Quindi mi confermate che ogni anno si procede con l’informatizzazione per le immissioni in ruolo?
La nostra lettrice, dunque, non è stata individuata per l’immissione in ruolo pur partecipando alla procedura (non specifica il perché: non è rientrata nel contingente di nomina oppure è stata rinunciataria per le preferenze non espresse?) Prefiguriamo i due scenari.
Se la lettrice, presentando la prima istanza, non è rientrata nel contingente di nomina, per l’a.s. 2024/25, dovrà monitorare il sito dell’USR di riferimento per la convocazione, quindi presentare nuovamente la prima istanza e, se individuata, presentare la seconda domanda per la scelta della sede. La procedura, con le relative domande, infatti, è annuale e le domande vanno ripresentate anche dagli aspiranti partecipanti lo scorso anno scolastico e non rientranti nel contingente di nomina. Anche perché i posti disponibili non sono sempre gli stessi e nelle medesime sedi.
Diverso il discorso qualora la lettrice sia stata rinunciataria per le preferenze non espresse.
Infatti, qualora nella prima domanda non siano state espresse tutte le preferenze (ossia mancata espressione di alcune province/classi di concorso/posti) e al turno di nomina della lettrice non è stata soddisfatta nelle preferenze espresse, pur rientrando nel contingente di nomina, la stessa è considerata rinunciataria per le preferenze non espresse, con la conseguenza che non potrà essere più destinataria di proposta di assunzione dalla graduatoria specifica cui si ha rinunciato (quindi si viene cancellati dalla sola specifica GM o GaE da cui si è individuati).
Così, ad esempio, leggiamo in uno degli Avvisi pubblicati lo scorso dall’USR Veneto e nelle istruzioni operative a.s. 2023/24:
- USR Veneto: Si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia.
- istruzioni operative a.s. 2023/24: La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.
In tale secondo ultimo caso, la nostra lettrice avrebbe perso l’opportunità di essere assunta in ruolo dalle specifica GaE o GM.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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