Immissioni in ruolo 2015: scelta tra GaE e Gm, utilizzo anche su posto per cui non si ha abilitazione mitiga spettro “mobilità nazionale”
Il DDL, al capitolo assunzioni, vuole stravolgere una norma della quale, a dire la verità, nessuno finora si è lamentato e che potrebbe essere stato introdotta semplicemente per snellimento nelle procedure, di fatto calpestando un diritto.
Il DDL, al capitolo assunzioni, vuole stravolgere una norma della quale, a dire la verità, nessuno finora si è lamentato e che potrebbe essere stato introdotta semplicemente per snellimento nelle procedure, di fatto calpestando un diritto.
Dei criteri per la realizzazione del piano assunzionale straordinario, presenti all'art. 8 del DDL, abbiamo parlato in questo articolo Immissioni in ruolo 2015: si presenterà domanda di assunzione. Per chi non trova posto graduatoria nazionale. Il testo del DDL ma ne vogliamo mettere in evidenza un passaggio, quello in cui si dice
" I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati"
Se dopo le parole "essere trattati" ci fosse stato scritto "con precedenza", questo articolo non sarebbe stato neanche scritto, avremmo compreso la ratio.
Ma imporre al candidato presente in entrambe le graduatorie, ad esaurimento e del concorso 2012 (e dunque doppiamente meritevole) di compiere una scelta a priori ci sembra ingiusto.
Finora la normativa ha previsto che, nello stesso anno scolastico, è possibile essere destinatari di nomina a tempo indeterminato sia dalle Graduatorie ad esaurimento che dalle graduatorie del concorso, qualora tramite scorrimento si arriva in posizione da ruolo in entrambe le graduatorie. Un meccanismo complesso, che prosegue ben oltre il 1° settembre di ciascun anno scolastico e che determina le cosiddette "immissioni in ruolo giuridiche", ossia con effettiva presa di servizio dall'anno scolastico successivo.
Il Governo quest'anno vuole evitare tutto ciò e taglia la testa al toro, 100.000 nuovi assunti in cattedra dal 1° settembre ma con criteri nuovi, che contemplano la possibilità (residuale) di dover trovare posto in albi territoriali di provincia o regione diversa rispetto a quella di inserimento in GaE e GM, e – come dicevamo – scelta della graduatoria per chi è presente in entrambe le gradutorie.
Perchè ciò ci sembra ingiusto? Perchè tra i vincitori del concorso 2012 ci sono moltissimi docenti già presenti anche all'epoca, nelle GaE, e che hanno partecipato al concorso per aumentare del 50% la loro possibilità di entrare in ruolo. Pertanto tale possibilità, conquistata con la vittoria di un concorso, a nostro parere, va loro riconosciuta. Al massimo, introdurre una priorità di trattamento.
Cosa potrebbe cambiare? La provincia in cui essere assunti, tanto per cominciare, o il dubbio di rimanere fuori dal piano di assunzioni qualora si faccia una scelta sbagliata (chi aiuterà i precari a ponderare bene il peso delle possibilità?)
Va invece messo in evidenza che lo spettro della mobilità nazionale potrebbe essere mitigato dalla previsione di utilizzo anche in classi di concorso per le quali non si ha abilitazione. L'art. 8 comma 6 del DDl prevede infatti "Per una maggiore fungibilità del personale assunto e la limitazione del ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'art. 7 "
e cioè "utilizzo del personale docente di ruolo classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purchè possegga titolo di studio valido all'insegnamento".
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