Immissioni in ruolo, UIL: richiesta chiarimenti assunzione diplomati magistrale da GaE con riserva e cancellazione docenti ex FIT
Immissioni in ruolo 2020/21: il sindacato UIL Scuola ha inviato una richiesta di chiarimenti al Ministero sull’assunzione con riserva dei docenti in possesso di diploma magistrale e su un passo poco chiaro delle istruzioni contenute nell’allegato A.
Immissione in ruolo con riserva da GaE dei diplomati magistrale
La scrivente organizzazione sindacale sollecita un ulteriore chiarimento che interessa molti docenti i quali otterranno per il 2020/21 l’immissione in ruolo con riserva dalle graduatorie ad esaurimento (GAE).
Come riportato anche nell’allegato A, ai sensi dell’articolo 399, comma 3 bis del T.U, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, “i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, decadranno da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.
Ad avviso della UIL Scuola, dal momento che tali docenti saranno immessi in ruolo con riserva con esito positivo del periodo di prova e qualora, successivamente, l’esito del contenzioso dovesse essere negativo, gli stessi non dovranno essere depennati dalle altre procedure concorsuali (ad esempio concorso straordinario del 2018), proprio in virtù dell’assunzione con riserva.
La UIL Scuola chiede un necessario e urgente chiarimento in merito onde evitare un ulteriore inutile contenzioso.
Pino Turi
Segretario Generale
Cancellazione dalle graduatorie dei docenti assunti nel 2019/20 con il “nuovo” percorso FIT
La scrivente Organizzazione Sindacale, in merito ad una parte dell’Allegato A (immissioni n ruolo) che risulta poco chiara, chiede un chiarimento onde evitare interpretazioni differenti tra i vari Uffici territoriali.
In particolare a pag. 3, per la scuola secondaria è scritto:
“I docenti nominati nell’a.s. 2019/20 per effetto di quanto disposto dal D.D.G. n. 85/2018 potranno optare per una graduatoria di altra classe di concorso se pubblicata in data successiva alla nomina precedentemente accettata.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che i soggetti inseriti in ruolo dalle predette procedure mantengono il diritto a essere nominati in ruolo dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami.”
In realtà, per la parte evidenziata, ciò non vale per i docenti assunti nel 2019/20 con il “nuovo” percorso FIT che è stato novellato dalla legge di bilancio del 2019:
l’articolo 13 del novellato D.lgs . 59/2017 ora recita:
…L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Dunque, chi ha già avuto la valutazione finale positiva deve essere cancellato dalle altre graduatorie, anche quelle di merito.
Potremmo infatti avere il caso di un docente che è stato assunto dal concorso 2018 in una regione ed essere presente nella graduatoria di merito del 2016 in altra regione.
Ad avviso della UIL, l’interessato deve essere cancellato da quest’ultima graduatoria, se nel frattempo ha avuto l’esito positivo dell’anno di prova.
Cordialmente
Giuseppe D’Aprile
Segretario Nazionale