Immissioni in ruolo su sostegno: passaggio su altra provincia docenti in GPS. Emendamento Decreto Sostegni bis
La prossima settimana si capirà quali emendamenti al Decreto Sostegni bis saranno considerati ammissibili dalla Commissione Bilancio della Camera.
Tra gli emendamenti più interessanti troviamo quello presentato da Alternativa c’è e riguarda le immissioni in ruolo su sostegno.
L’emendanto presentato alla Camera. sopprime il requisito di svolgimento di 3 annualità di servizio per le immissioni in ruolo straordinarie per l’anno scolastico 2021/2022 per i soli posti di sostegno, per i quali è sufficiente aver svolto una sola annualità di servizio (oltre all’inserimento in 1a fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze).
Con l’emendamento si modifica, inoltre, il comma 5 dell’articolo in questione, permettendo di poter transitare, su istanza dell’interessato, in un’altra provincia.
AC 3132
Emendamento
Art. 59
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) entro l’anno scolastico 2020/2021, hanno svolto su posto comune almeno tre annualità di servizio o su posto di sostegno almeno una annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente”.