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Immissioni in ruolo: se accetto proposta assunzione, posso poi riceverne un’altra? Occhio a durata delle graduatorie e cancellazione

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Il docente, destinatario di immissione in ruolo da una procedura concorsuale, può accettarne una nuova da altra procedura a condizione che, nel frattempo, non sia stato cancellato dalle relative GM.

Immissioni in ruolo secondaria da concorso

Ricordiamo che le immissioni in ruolo nella scuola secondaria a.s. 2023/24 (come anche nella scuola dell’infanzia e primaria) si svolgeranno in via ordinaria attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM. In caso residuino posti vacanti, si passerà alla Call veloce, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato in provincia/regione diversa da quelli di pertinenza delle relative graduatorie (GaE e GM), sui posti che non è stato possibile assegnare da GaE e GM della relativa provincia/regione.

Di seguito le GM concorsuali di assunzione per la secondaria, l’ordine e le relative percentuali di posti spettanti:

  1. GM 2016 (per gli idonei le GM non sono più vigenti, mentre i vincitori mantengono il diritto all’assunzione)tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
  2. GM 2018 (più fascia aggiuntiva): per l’a.s. 2023/24, il 60% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016;
  3. GM concorso straordinario 2020  e GM concorso ordinario 2020al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020  e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020. 

Precisiamo che:

  • le graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 e del concorso ordinario 2020, sono state integrate con gli aspiranti idonei, ossia con coloro i quali hanno superato le prove concorsuali ma non sono rientrati nel numero dei posti banditi (per lo straordinario 2018 il riferimento normativo è l’articolo 59, comma 3, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021; per l’ordinario 2020, il riferimento normativo è l’articolo 47, comma 11, del DL n. 36/2022, convertito in legge  n. 79/2022).

Per le graduatorie STEM, alla luce delle istruzioni operative (Allegato A) riguardanti le immissioni in ruolo a.s. 2022/23, l’ordine di assunzione è il seguente:

  • vincitori STEM 2021 (se ancora da assumere)
  • vincitori STEM 2022
  • idonei STEM 2021
  • idonei STEM 2022

Quanto detto varrà anche per le assunzioni a.s. 2023/24 (fermo restando che, per gli idonei, il diritto all’assunzione è previsto per il solo periodo di vigenza delle rispettive graduatorie).

Approfondisci immissioni in ruolo secondaria 2023/24

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Se possibile desidero avere chiarimenti sulla procedura di assunzione dei concorsi. Io ho vinto il concorso straordinario del 2020 in Emilia Romagna (cdc A19), e anche il concorso ordinario 2020 (dove però sono solo idonea, essendo 26esima su 5 posti disponibili), in Liguria, sempre A19. Avrei due dubbi:
1) Nel caso in cui io venga chiamata per essere assunta nella regione X, e successivamente chiamata nella stessa estate per la regione Y, posso rinunciare alla prima per la seconda?
2) Nel caso in cui io prenda servizio in Emilia Romagna e negli anni successivi vengo convocata per scorrimento di graduatoria in Liguria, posso assumere servizio in Liguria?

Rispondiamo alle due domande poste dalla lettrice.

D1. Nel caso in cui io venga chiamata per essere assunta nella regione X, e successivamente chiamata nella stessa estate per la regione Y, posso rinunciare alla prima per la seconda?

R1. La risposta è affermativa: può rinunciare e accettare la “nuova” immissioni in ruolo, come leggiamo anche nelle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo a.s. 2022/23:

A.10. L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.

D2. Nel caso in cui io prenda servizio in Emilia Romagna e negli anni successivi vengo convocata per scorrimento di graduatoria in Liguria, posso assumere servizio in Liguria?

R2. La risposta al quesito dipende dalla tempistica di cancellazione da ogni graduatoria di assunzione a tempo determinato e indeterminato prevista dal novellato articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, che così dispone:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

L’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, oltre a disporre il vincolo di permanenza triennale dei neoassunti nella scuola di titolarità, prevede quanto segue:

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova …

Il docente che supera l’anno di prova, quindi, è cancellato da ogni altra graduatoria di merito di istituto o a esaurimento in cui è inserito. Stando al tenore letterale della norma, inoltre, sembra che conferma in ruolo e cancellazione dalle graduatorie debbano avvenire contestualmente [tale aspetto andrà comunque chiarito dal Ministero, al fine di evitare “comportamenti” diversi da parte dei vari Uffici scolastici territoriali e quindi uniformare la tempistica di cancellazione dalla citate graduatorie, cosa che sino ad oggi non si è verificata, nonostante le indicazioni fornite dal ministero con un’apposita nota ( nota del 26/05/2022)]. Pertanto, la nostra lettrice potrà essere individuata dalla GM dell’ordinario 2020 (in Liguria), solo se non è stata cancellata dalle medesime (cosa che dovrebbe avvenire con la conferma in ruolo ottenuta) e, trattandosi di un’idonea (per l’ordinario 2020) se le predette GM siano ancora vigenti (il diritto all’assunzione, infatti, è previsto per i soli vincitori).

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