Immissioni in ruolo, scadute alcune graduatorie del concorso 2016. La sorte degli idonei
Gli idonei del concorso 2016, inseriti nelle relative GM o meglio elenchi aggiuntivi, pubblicati nell’a.s. 2016/17, non potranno partecipare alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/23 da tali graduatorie. Vediamo perché.
Validità GM 2016
Sulle graduatorie di merito 2016 vi sono stati due diversi interventi legislativi, che ne hanno prorogato la validità “originaria” prevista dalla legge n. 107/2015, ai sensi della quale è stato bandito il relativo concorso.
L’articolo 1, comma 113, della legge 107/2015, ha disposto che le graduatorie di merito hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse.
La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha poi prorogato di un anno la validità delle suddette graduatorie:
Le graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all’articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Alla proroga succitata se ne è aggiunta un’altra di un ulteriore anno, disposta dall’articolo 1, comma 18, del DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019:
Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Alla luce dei sopra riportati interventi normativi, le graduatorie di merito del concorso 2016 e i relativi elenchi di idonei hanno validità quinquennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse:
- 3 anni “ordinari” + 1 anno di proroga (legge bilancio 2018) + 1 anno di proroga (DL 126/2019).
Diritto vincitori all’assunzione
A prescindere dalla validità delle GM, sottolineiamo che resta fermo il diritto dei vincitori ad essere assunti, come disposto:
- dal DL n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 (articolo 4, comma 1-quater, lettera a), per la scuola dell’infanzia e primaria;
- dall’articolo 3 del D.lgs. 59/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 792, della legge n. 145/2018, per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
La “scadenza” delle GM, dunque, “intacca” soltanto gli idonei.
Istruzioni operative immissioni in ruolo a.s. 2021/22
Quanto detto sopra è stato ripreso e chiarito dalle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’a.s. 2021/22, ove leggiamo:
Si coglie l’occasione per rammentare che l’articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha prorogato per un ulteriore anno – oltre al periodo previsto all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – il periodo di vigenza delle graduatorie di merito e degli elenchi aggiuntivi dei concorsi indetti in attuazione dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (procedure concorsuali indette con i DD.DD.GG. 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107); pertanto, rimangono in vigore ai fini del reclutamento per l’anno scolastico 2021/2022 esclusivamente gli elenchi aggiuntivi delle graduatorie pubblicate dopo l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, sempre fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo.
Scadenza GM 2016 per idonei
Alla luce di quanto detto sopra, ossia che la validità delle GM/elenchi è quinquennale, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione degli stessi, gli idonei del concorso 2016, i cui elenchi siano stati pubblicati dopo l’inizio ossia nel corso dell’a.s. 2016/17, non potranno partecipare alle immissioni in ruolo a.s. 2022/23, in quanto gli stessi hanno avuto la seguente validità:
- a.s. 2017/18;
- a.s. 2018/19;
- a.s. 2019/20;
- a.s. 2020/21;
- a.s. 2021/22;
Resta fermo, come sopra sottolineato, il diritto dei vincitori (quindi dei docenti rientranti nel numero dei posti messi a concorso) all’assunzione.
Evidenziamo che i docenti interessati, non solo gli idonei ma anche i vincitori, hanno avuto la possibilità di inserirsi nella fascia aggiuntiva delle GM 2018 che, essendo ad esaurimento, garantirà l’assunzione a tempo indeterminato.