Immissioni in ruolo PNRR: si può non chiamare supplente su posto accantonato se sono solo ore di potenziamento?
I posti accantonati per il PNRR sono assegnati tramite supplenze sino all’avente titolo dalle graduatorie di istituto.
Assunzioni PNRR autunnali
Per l’a.s. 2024/25, come abbiamo già scritto più volte, le immissioni in ruolo saranno concluse entro il 31/12/2024, nel rispetto delle condizioni previste dal DL n. 71/2024, che ha introdotto la predetta deroga (assunzioni sino al 31/12 per il solo 24/25) al fine di conseguire gli obiettivi assunzionali previsti dal PNRR. In base all’articolo 14-bis del predetto DL n.71/24:
- gli aspiranti individuati dalle GM PNRR pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e accantonati;
- i suddetti aspiranti prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede;
- gli aspiranti individuati come detto sopra, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante (al 31/08 da GPS) nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto. Evidenziamo che: alcuni USR stanno confermando gli interessati anche su supplenze conferite da GI sino all’avente titolo, in quanto posti accantonati per i vincitori di concorso (sempre che le stesse supplenze si svolgano nella medesima regione e classe di concorso per cui si è risultati vincitori); le sedi su cui si è confermati non sono provvisorie, ma costituiscono la sede di titolarità degli interessati, come testimonia il fatto che gli USR non fanno scegliere provincia e sede ai docenti che si trovano in tale situazione;
- i posti accantonati, in attesa delle nomine entro il 31/12/24 dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024, sono coperti attingendo dalle GI con contratti contenenti clausola risolutiva legata all’individuazione dell’avente titolo (ossia al vincitore si concorso).
Posti potenziamento per ruolo?
Anche in vista del quesito cui risponderemo di seguito, ricordiamo che i posti di potenziamento sono assegnati sull’organico dell’autonomia delle scuole, tuttavia, una volta assegnati, confluiscono senza distinzione alcuna nel predetto organico, come sottolineato nelle annuali note sugli organici (il testo di seguito riportato è tratto dalla nota a.s. 24/25):
I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.
Ciò vuole dire che i posti in questione sono come tutti gli altri in organico di diritto e che nei provvedimenti di nomina in ruolo, assegnazione/utilizzazione ovvero supplenza non si troverà mai posto di potenziamento bensì la classe di concorso o posto di sostegno nella scuola secondaria ovvero il tipo posto – comune o sostegno – nella scuola dell’infanzia e primaria.
Sarà poi il dirigente scolastico ad assegnare i docenti agli insegnamenti, quindi al potenziamento ovvero su cattedra mista curricolare/potenziamento.
Quesito
Se in Organico di Diritto (e così è) ho un posto di potenziamento, in attesa che prenda servizio il titolare (si tratta dei posti PNRR accantonati), posso convocare supplenza temporanea, stante la normativa 13/15 dell’ OM 88/2024??? Oppure devo aspettare che arrivi il titolare o l’avente diritto??? Oppure su GPS ho uno spezzone di 6h (4 di lezione e 2 di potenziamento)…in attesa dell’ avente diritto, posso convocare su 6 oppure devo convocare solo su 4 ore?
Come detto sopra l’assegnazione dei docenti al potenziamento è di competenza del dirigente scolastico. Pertanto, nella scuola in questione è presente un posto di potenziamento in organico di diritto relativo ad una determinata classe di concorso o tipo di posto.
Il posto in questione, stando al DL 71/2024, è accantonato in attesa dell’avente titolo e, sebbene sia coperto con supplenza da GI con termine ultimo il 31/12, trattasi comunque di posto vacante. Il fatto che il DS abbia lasciato il potenziamento a chi ricoprirà tale posto è un altro discorso. Vero è che sui posti di potenziamento non è possibile chiamare supplenti in caso di assenze temporanee, ma è altrettanto vero che il posto in esame è nell’organico dell’autonomia e potrebbe anche verificarsi che non arrivi il vincitore di concorso: in tale ultimo caso, si priverebbe gli alunni del previsto potenziamento dell’offerta formativa per l’a.s. 24/25? Se il posto, inoltre, non fosse stato accantonato, sarebbe andato a supplenza con contratto direttamente sino al 31 agosto.
Per quanto detto, riteniamo che il posto debba essere coperto, intanto con contratto sino ad avente titolo e poi con il vincitore di concorso se arriva. Viceversa, se il titolare non arriva, il posto andrà restituito all’ATP per assegnarlo da GaE o GPS. Come sappiamo, infatti, i posti vacanti resisi tali entro il 31/12 sono assegnati dalle predette graduatorie e, nel caso in esame, entro il 31/12 si saprà se il posto reterà vacante per l’intero anno scolastico.
Scegliere di non nominare il supplente in attesa dell’avente titolo se – illusoriamente – crea un risparmio di spesa, dall’altro getta una pietra tombale sul significato dei posti di potenziamento e del loro utilizzo. E’ cura anche delle scuole a nostro parere valorizzare le risorse, così come speriamo accada anche quando arriverà l’avente diritto da concorso.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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