Immissioni in ruolo, perchè sono stati chiamati anche docenti già in ruolo? Non dovevano essere cancellati? Alcuni chiarimenti
Un docente immesso in ruolo da concorso straordinario bis può accettare una nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato da GM. La cancellazione dalle graduatorie, infatti, entra in vigore per i neoassunti dall’a.s. 2023/24.
Quesito
Una nostra lettrice chiede delucidazioni in relazione alla disposizione normativa che prevede per i neoassunti, dopo il superamento dell’anno di prova , la cancellazione dalle GM, dalle GaE e della GI, di cui abbiamo già parlato in “Neoassunti in ruolo dall’a.s. 2023/24: cancellati da graduatorie dopo superamento anno di prova. Che significa?”
Ecco il quesito:
Ho superato il Concorso Ordinario docenti scuola secondaria D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 classe di concorso *** sono perciò inserita nella relativa graduatoria di merito per la regione ***. Il 17 Luglio 2023 l’USR *** pubblicava l’avviso di “Operazioni di assunzione in ruolo per l’a.s. 2023/2024 – assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie di merito al fine della scelta della provincia – FASE 1”. In base alle assunzioni già avvenute, anche in seguito all’espletamento delle prove del Concorso Straordinario D.D. n. 1081 del 6.05.2022, risultavo essere prima in graduatoria per l’assegnazione dell’unico posto disponibile in Puglia per la cdc ***; ma con la pubblicazione dell’avviso del 20 luglio 2023 riferito alla FASE 2, il posto veniva assegnato al docente che mi precede nella graduatoria di merito del Concorso Ordinario, tale docente aveva però già avuto assegnazione di ruolo dal Concorso Straordinario e superato l’anno di prova; il docente in questione ha fatto tra l’altro richiesta di “assegnazione provvisoria” nella provincia di ***per l’a.s. 2023/2024, sono stata informata che nel caso tale assegnazione venisse accettata, il docente non potrebbe essere immesso in ruolo utilizzando la graduatoria del Concorso Ordinario. Credo che a rigor di logica, un posto che si rende disponibile dovrebbe essere assegnato a un docente in graduatoria di merito piuttosto che essere utilizzato per il trasferimento di un docente che è già inserito in ruolo e che tra l’altro ha già superato l’anno di prova; perciò mi ritrovo a scriverle e vorrei capire se posso appellarmi alle normative di legge che vengono citate nell’articolo di Orizzonte Scuola o se tale normative invece entreranno in vigore solo dal prossimo anno. Da un’ulteriore ricerca mi risulta che la norma introdotta dal Decreto Legge 36/2022 (convertito nella Legge 79/2022) che è oggi contenuta all’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017, conferma quanto segue:
“In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova”.
Rispondiamo alla nostra lettrice, affermando innanzitutto che la normativa non vieta ad un docente già assunto in ruolo (anche dal concorso straordinario bis) di essere nuovamente assunto da un’altra procedura di assunzione.
Pertanto, il collega cui è stata assegnata la cattedra di *** dal concorso ordinario può accettarla, come si evince anche dai diversi Avvisi degli USR.
Quanto al discorso relativo all’assegnazione provvisoria, il docente in questione l’ha potuta chiedere in quanto ha superato l’anno di prova, condizione necessaria per gli assunti dallo straordinario bis (come anche per gli assunti da GPS), in quanto nel 2022/23, a.s. di presentazione delle istanze, tali docenti erano titolari (e sono) di un contratto a tempo determinato che solo nel 2023/24 diventerà a tempo indeterminato.
Precisato ciò, è vero che in caso di nuova assunzione in ruolo da concorso ordinario, il docente in questione non può ottenere assegnazione provvisoria interprovinciale, come previsto dal nuovo vincolo di cui all’articolo 399/3 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017. Evidenziamo, inoltre, che nel caso del docente assunto nuovamente da concorso ordinario non trattasi di trasferimento (dal quesito sembra che la lettrice affermi questo) e che i posti annualmente disponibili sono suddivisi al 50% tra immissioni in ruolo e trasferimenti interprovinciali/passaggi.
In definitiva, l’assegnazione della cattedra al collega è corretta, in quanto la normativa relativa alla cancellazione dalle GM, GaE e GI entra in vigore dall’a.s. 2023/24, per cui la predetta cancellazione riguarderà i neoassunti a decorrere dal predetto anno scolastico, i quali supereranno l’anno di prova. Nel caso del docente in questione è vero che è assunto e confermato in ruolo nel 2032/24 dallo straordinario bis e che ha già superato l’anno di prova, ma è altrettanto vero che lo stesso ha partecipato ad una procedura straordinaria avviata lo scorso anno e la nuova disposizione entra in vigore dal 2023/24, per cui gli Uffici non hanno ancora correttamente provveduto ad applicarla.
Di seguito il riferimento normativo.
Cancellazione graduatorie e vincolo neoassunti
Cancellazione graduatorie
Così leggiamo nel summenzionato art. 399/3 del D.lgs. 297/94:
3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in
ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
In base a quanto disposto nell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017:
- In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova …
Dunque, superato l’anno di prova, il docente è cancellato dalle graduatorie di merito, di istituto e ad esaurimento di eventuale inclusione ed è confermato in ruolo. Come si può notare leggendo la disposizione sopra riportata, cancellazione dalle graduatorie e conferma in ruolo sembra che debbano avvenire contestualmente. Considerato che la conferma in ruolo si ha per l’a.s. successivo a quello in cui si svolge l’anno di prova, la cancellazione in esame dovrebbe avvenire o prima che inizi il medesimo anno scolastico ovvero nel corso dello stesso anno scolastico. Tale dubbio dovrà essere chiarito dal MIM. Così, ad esempio, il docente, che svolge e supera l’anno di prova nel 2023/24, sarà confermato in ruolo nel 2024/25 e nello stesso anno dovrebbe essere cancellato dalle graduatorie summenzionate o prima che inizi o nel corso dello stesso anno. Ribadiamo comunque che la norma decorre dall’a.s. 2023/24.
Vincolo triennale
Sempre nel succitato articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 è riportata la disposizione riguardante il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione. In base a tale disposizione:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.