Immissioni in ruolo: novità fascia aggiuntiva ai concorsi 2018. Sindacati convocati domani per le modalità
Immissioni in ruolo: prosegue il lavoro del Ministero per definire criteri e modalità per l’anno scolastico 2020/21. Sindacati convocati domani in videoconferenza.
Le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2020/21 si svolgeranno seguendo la modalità ordinaria di assegnazione del 50% ai posti dalle Graduatorie ad esaurimento e 50% ai concorsi.
Le novità delle immissioni in ruolo 2020/21
- la call veloce, per la quale il Ministero ha già pubblicato il decreto con le relative indicazioni, per cui i docenti di Gae e concorsi possono essere assunti in provincia/regione diversa dalla propria sui posti che eventualmente rimangono disponibili dopo le operazioni ordinarie
- la fascia aggiuntiva ai concorsi 2018.
Per concorsi 2018 si intende
- concorso infanzia e primaria, bandito con con DDG n. 1546 del 7 novembre 2018
- concorso secondaria I e II grado bandito con DDG n. 85 del 1° febbraio 2018
I docenti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso ordinario 2016 potranno inserirsi, a domanda, in una fascia aggiuntiva ai rispettivi concorsi 2018 anche in altra regione, per aumentare le possibilità di immissione in ruolo.
L’inserimento interessa sia i posti comuni che di sostegno.
La norma è contenuta nel decreto legge n. 126/2019 convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019 n. 159, all’art. 1 comma 18-bis.
Le modifiche inserite nel Decreto Scuola di aprile
E’ stato il Decreto scuola approvato in Parlamento il 6 giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno a modificare il testo della legge precedente, limitando l’iscrizione ad un’altra unica regione.
Vincolo territoriale almeno 5 anni
Ricordiamo che per tutti i docenti neoassunti dal 1° settembre 2020 sarà applicato il vincolo territoriale di almeno cinque anni, per cui non sarà possibile richiedere trasferimento provinciale e/o interprovinciale;
Il blocco quinquennale non si applicherà solo in caso di soprannumerarietà o per i docenti che usufruiscono dell’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché la certificazione della disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.