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Immissioni in ruolo GM PNRR 2023: abilitati anche dopo concorso assunti a tempo indeterminato. No anno di prova se superato nello stesso grado

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I vincitori del concorso PNRR 2023, se conseguono l’abilitazione dopo l’iscrizione al concorso e prima dell’assunzione, sono immessi direttamente in ruolo.

Immissioni in ruolo non abilitati

Alle immissioni in ruolo a.s. 2024/25, come sappiamo, partecipano anche docenti non abilitati, ossia i vincitori del concorso scuola secondaria PNRR 2023, i quali hanno partecipato alla citata procedura in virtù del possesso di: laurea + 3 anni di servizio (nelle scuole scuole statali, anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione) oppure laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022 (al medesimo concorso hanno partecipato naturalmente anche aspiranti abilitati).

I suddetti vincitori non abilitati, una volta individuati dalle GM, sono assunti a tempo determinato (al 31/08), nel corso dell’a.s. a tempo determinato conseguono l’abilitazione acquisendo 30 CFU/CFA (i partecipanti con tre anni di servizio) oppure 36 CFU/CFA (i partecipanti con 24 CFU/CFA) dei 60 CFU/CFA del previsto percorso universitario abilitante e, infine, conseguita l’abilitazione, l’a.s. successivo (ossia nel 2025/26) sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di formazione e prova.

Da evidenziare che, qualora un non abilitato abbia conseguito l’abilitazione dopo l’iscrizione al concorso e prima dell’assunzione, lo stesso non dovrà seguire il percorso suddetto ma sarà assunto direttamente a tempo indeterminato. Non a caso, nella seconda domanda per le immissioni in ruolo, i vincitori del suddetto concorso PNRR 2023 scuola secondaria, di cui al DDG 2575/2023, sono chiamati a dichiarare se sono o meno abilitati.

Tempistica assunzioni GM 2023

I docenti vincitori del concorso PNRR 2023 scuola secondaria, come i vincitori del concorso PNRR 2023 scuola dell’infanzia e primaria, possono essere assunti sino al 31 dicembre 2024, purché le relative GM siano pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12/2024. Infatti, il DL n. 71/2024 ha previsto che, per il solo a.s. 2024/25, le immissioni in ruolo possano essere completate entro il 31/12/2024 attingendo dalle GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12 (questo perché la maggior parte delle GM 2023 non è stata ancora pubblicata ed è attingendo da tali GM che si conseguono i previsti obiettivi assunzionali di cui al piano nazionale di ripresa e resilienza).

I vincitori assunti dopo il 31/08, secondo quando detto sopra, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 (e accantonati) e prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede. Tali docenti, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante (quindi con contratto al 31/08) nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto.

Domande

Per partecipare alle operazioni di immissione in ruolo, ricordiamolo, gli aspiranti inclusi in GaE e GM sono chiamati a presentare due domande, tramite Istanze Online, secondo la tempistica indicata dagli USR nei relativi avvisi di convocazione. Nella prima domanda gli aspiranti convocati indicano in ordine di preferenza province/classi di concorso/tipi di posto cui intendono partecipare, mentre nella seconda le sedi in cui essere assegnati.

Per la prima domanda è convocato un numero di aspiranti superiore a quello dei posti da assegnare, al fine di sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga. Per la seconda istanza sono convocati gli aspiranti cui è stata assegnata la provincia/classe di concorso o tipo di posto, a seguito della prima domanda. Quindi, solo i convocati per la seconda domanda hanno la certezza di essere stati nomina in ruolo.

Chi non presenta domanda è trattato d’ufficio.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente in ruolo su posto di sostegno – secondaria di I grado, assunta da GPS I fascia con art. 59 e decorrenza giuridica del contratto a tempo indeterminato dal 01.09.2022. Sono titolare in una scuola a Napoli, nel frattempo ho chiesto e avuto assegnazione provvisoria nella mia provincia, precisamente nel Comune di ricongiungimento al coniuge. Nel corrente anno ho conseguito l’abilitazione per la CDC A022 (che mi ha permesso in precedenza l’accesso al TFA sostegno) e ho sostenuto le prove scritta e orale per A022 del concorso straordinario ter per la Regione Campania. Ammesso che, per sola ipotesi, rientrassi nella GM del concorso in posizione utile per il ruolo su A022, cosa accadrebbe al precedente ruolo su sostegno (stesso grado)? Dovrei rifare l’anno di prova o avrei già il contratto indeterminato, dato che ho anche conseguito l’abilitazione con i 30 cfu? Ringraziando per la disponibilità, porgo cordiali saluti. N.B. Con la presente preciso che la decorrenza giuridica del contratto è 01.09.22

La lettrice ha dunque partecipato al concorso PNRR 2023 che non è straordinario ma ordinario. Precisazione questa importante, in quanto solo per i concorsi ordinari è prevista l’attribuzione del punteggio nella graduatoria interna di istituto e nella mobilità. Chiarito ciò, rispondiamo alla lettrice che, avendo conseguito l’abilitazione, sarà assunta a tempo indeterminato e non dovrà seguire il percorso abilitante per l’abilitazione che ha già acquisito, abilitazione che dovrà dichiarare nell’eventuale seconda domanda per il ruolo. Quanto al suo attuale ruolo su sostegno, nel momento in cui la stessa sarà assunta nella A-22, il posto da lei lasciato sarà vacante e disponibile, quindi a disposizione per le immissioni in ruolo e, se non attribuito, sarà destinato alle assegnazioni provvisorie ovvero alle supplenze; essendo vacante andrà comunque alle immissioni in ruolo, se non l’anno in cui lo lascia la lettrice, l’anno seguente.

La lettrice, infine, non dovrà svolgere nuovamente l’anno di prova in quanto già superato nel medesimo grado di istruzione, come indicato dal MIM nell’annuale nota sull’anno di formazione prova laddove sono elencati i soggetti non tenuti a svolgere l’anno di prova:

che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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