Immissioni in ruolo e supplenze 2023, attività compatibili e non con l’insegnamento. Alla firma del contratto liberi da altri impieghi
Il docente individuato per l’assunzione in ruolo o per una supplenza, al momento della firma del contratto, deve essere libero da qualsiasi altro impiego. Si può mantenere un precedente lavoro?
Rispondiamo ad un quesito posto da un nostro lettore, ricordando dapprima quali sono le incompatibilità e per chi le stesse vigono. Qui tutte le info sulle immissioni in ruolo a.s. 2023/24
Normativa di riferimento
I docenti, come tutti gli impiegati pubblici, hanno il dovere di esclusività di svolgimento dell’attività lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione. Pertanto, non possono svolgere attività extra-istituzionali, ai sensi del DPR n. 3/1957 e del D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94. A tali disposizioni normative, si aggiungono alcune note pubblicate dagli USR, ove gli stessi forniscono pareri interpretativi in merito, come ad esempio la nota dell’USR Sicilia del 23/08/2021, la nota dell’USR Campania del 01/09/2022 e quella dell’USR Piemonte del 26/08/2022.
Tipologie di incompatibilità
In base alla succitata normativa, è possibile distinguere le seguenti tipologie di incompatibilità:
- assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
- relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
- attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS
Incompatibilità assolute
Il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:
- esercitare attività commerciale, industriale e professionale
- assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
- accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)
- tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l’autorizzazione del dirigente scolastico (evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto)
- svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica
L’incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l’ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l’attività ordinaria, ossia con l’insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività ad esso riferite). La verifica dell’eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell’ambito della procedura autorizzatoria.
Eccezioni
Non sono soggetti alle succitate incompatibilità i docenti con prestazione lavorativa sino al 50%, i quali devono comunque comunicare al dirigente scolastico l’ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso (DS) possa verificare che: l’attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso; l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).
Incompatibilità relative
Le incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico comprendono quelle attività che non rientrano nella incompatibilità assolute e che possono essere svolte a seguito di autorizzazione da parte del dirigente scolastico. Sono tali le seguenti attività:
- le libere professioni (così come lo svolgimento dell’attività forense, a determinate condizioni), purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico;
- per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello di servizio (sempre previa autorizzazione del DS).
Al fine di poter svolgere le citate attività, come detto, gli interessati devono presentare richiesta di autorizzazione al dirigente, che avvierà e concluderà il relativo procedimento autorizzatorio … approfondisci
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Attività liberalizzate
Sono tali le attività che possono essere svolte senza l’autorizzazione del dirigente scolastico:
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
- utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
- partecipazione a convegni e seminari
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica
Sottoscrizione contratto
Al momento della sottoscrizione del contratto, i docenti assunti in ruolo e quelli destinatari di incarichi di supplenza devono essere svincolati da ulteriori rapporti di lavoro, come leggiamo anche nelle summenzionate note:
- USR Campania: Dalla norma richiamata discende chiaramente l’incompatibilità tra pubblico impiego e altra attività lavorativa già in atto, incompatibilità che non deve sussistere al momento della stipula del contratto, e che non può essere sanata con la concessione dell’aspettativa per diversa esperienza lavorativa
- USR Sicilia: Quando si sottoscrive il contratto con l’Istituzione scolastica si deve dunque essere liberi da precedenti rapporti di lavoro situazione, questa, che, tra l’altro, viene richiesta al docente di attestare in una dichiarazione ad hoc da sottoscrivere al momento della presa di servizio. E’, infatti, con l’acquisizione dello status di pubblico dipendente, e dunque con la sottoscrizione del contratto, che sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del
contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata. Alla luce di tale precisazione non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa - USR Piemonte: … il momento della verifica della compatibilità ai sensi dell’art. 60, d.P.R. 3/57 e dell’art. 508, d.lgs. 297/94 è quello dell’assunzione, cioè della stipula del contratto di lavoro. È infatti, con l’acquisizione dello status di pubblico dipendente, ovverosia con la sottoscrizione del contratto, che sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata. Sulla scorta del predetto ragionamento non è legittimo l’accoglimento da parte del dirigente scolastico di richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Allo stesso non possono essere accolte richieste di aspettativa che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.
In definitiva, nel momento in cui sottoscrive il contratto a tempo determinato o indeterminato, il docente deve essere libero da ulteriori impieghi e non può superare l’eventuale incompatibilità con l’aspettativa per svolgere un diversa esperienza lavorativa, di cui all’articolo 18 del CCNL 2007 e che può essere concessa solo nell’ambito di un rapporto di
impiego già validamente costituito, come detto prima. In questo caso, scrive l’USR Piemonte, l’operatività dell’istituto sospende il regime delle incompatibilità secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Viceversa, la predetta aspettativa non può essere concessa nel caso in cui, al momento della sottoscrizione del contratto, è in corso un altro rapporto di lavoro operando, in tal caso, il divieto di cui agli artt. 60 e ss., d.P.R. 3/1957 e la conseguenza della decadenza dal precedente rapporto di impiego dichiarata dal dirigente scolastico.
Docente con altro lavoro e sottoscrizione del contratto
Premettiamo che nel caso in esame, ossia di docente chiamato a sottoscrivere il contratto e che svolge un’altra attività lavorativa, il dirigente scolastico, come leggiamo nella nota dell’USR Piemonte, adotta un provvedimento meramente dichiarativo di cessazione dall’impiego precedente. Atto questo “dovuto” e che costituisce presupposto ai fini della regolare costituzione del nuovo rapporto di lavoro.
Cosa può fare invece il docente interessato? Una risposta è fornita dall’USR Campania, nella cui summenzionata nota contempla la possibilità di far differire la presa di servizio per il tempo necessario a fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie ovvero a dismettere l’attività imprenditoriale o commerciale in essere:
Sarà cura del Dirigente scolastico limitare il richiesto differimento a sole oggettive motivazioni, dopo aver acquisito formale dichiarazione dell’interessato di accettazione della nomina in ruolo, come di seguito indicato:
- necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie, preavviso da documentare da parte dell’interessato con l’indicazione dello specifico articolo del precedente contratto di lavoro contestualmente alla trasmissione della copia della lettera di dimissioni.
- dismissioni attività imprenditoriali o commerciali, ENTRO UN RAGIONEVOLE TEMPO SECONDA LA ESCLUSIVA VALUTAZIONE DELLE SS.LL.
Nel caso in cui il docente stia svolgendo, invece, un’attività libero-professionale (attività che si può svolgere previa autorizzazione del DS e che non ricada in situazioni di incompatibilità e non sia in potenziale conflitto di interessi), lo stesso è tenuto a comunicarlo immediatamente al dirigente scolastico e a chiedergli contestualmente la relativa autorizzazione, come sostenuto anche dal Prof. Paolo Pizzo, esperto di normativa scolastica e componente della segreteria nazionale della UIL Scuola.
Quesito
Questo il quesito del nostro lettore, citato all’inizio:
Sono in attesa della chiamata per l’immissione in ruolo as 23/24, attualmente sono dipendente privato a tempo indeterminato ed il mio contratto prevede un periodo di preavviso in caso di dimissioni. È possibile chiedere l’aspettativa subito dal primo giorno del primo anno? Esiste un modo per prendere tempo con la scuola senza perdere il posto? È possibile mantenere entrambi i lavori?
Come detto sopra, l’impiego alle dipendenze di un privato rientra tra le incompatibilità assolute e non è possibile mantenere entrambi i lavori, per cui al momento della sottoscrizione del contratto deve essere libero dal precedente impiego o comunque farlo presente al dirigente scolastico, che potrà concederle il differimento della presa di servizio per il tempo necessario (vedi sopra) al preavviso di dimissioni dal precedente lavoro (quest’ultima opzione – differimento presa di servizio – l’ha indicata l’USR Campania, per cui le consigliamo di rivolgersi all’USR di competenza per avere conferma in merito). L’eccezione a quanto detto è indicata sempre dal predetto USR, secondo cui chi sceglie di stipulare con l’amministrazione scolastica il contratto a tempo indeterminato in regime part-time può conservare il precedente rapporto di lavoro, chiedendo di poter istaurare un rapporto di lavoro part-time con prestazione oraria non superiore al 50%. In tal caso, il dirigente dovrà verificare presso l’USP il mancato superamento a livello provinciale dell’aliquota del 25%, calcolata sul totale dei posti della specifica classe di concorso/tipologia di posto.
Quindi, l’unico modo per mantenere entrambi i lavori per il nostro lettore è quello sopra indicato, mentre qualora non voglia stipulare un contratto part-time con orario non superiore al 50% dovrà dimettersi dal lavoro che attualmente svolgendo.
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