Immissioni in ruolo docenti, novità 2021/22: aumentano percentuali concorso 2016 e 2018, si scorre anche GPS, eliminata Call veloce

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Il Ministero, con la pubblicazione delle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22 fornirà tutte le indicazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di assunzione. Le predette istruzioni, tra le altre cose, ricordano quali sono le novità introdotte dalle recenti disposizioni normative, come correttamente anticipato in diversi articoli dalla nostra redazione,

Istruzioni operative

Ribadiamo quali sono tali novità e ricordiamo le graduatorie di assunzione e le relative percentuali.

Novità

Il decreto sostegni-bis (decreto legge n. 73/2021) ha apportato diverse novità riguardanti le immissioni in ruolo a.s. 2021/22, al fine di coprire le numerose cattedre vacanti e disponibili e stabilizzare i docenti precari.

Le citate novità:

  • mancata applicazione, per il solo a.s. 2021/22, della disposizione di cui all’articolo 1, commi 17-17 septies, del DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, che prevede una procedura di chiamata per l’assunzione in ruolo, in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo (la cosiddetta “Call veloce”);
  • incremento dell’aliquota dei posti, destinati al concorso straordinario 2018 scuola dell’infanzia e primaria, al 100% anziché il 50% come previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del DL n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018;
  • incremento dell’aliquota dei posti, destinati al concorso straordinario 2018 scuola secondaria, al 100% anziché l’80%, come previsto dal D.lgs. 59/2017;
  • integrazione delle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020 scuola secondaria con tutti i candidati che hanno superato, con il previsto punteggio minimo (56/80), la prova scritta;
  • eventuale attivazione di una procedura straordinaria di immissione in ruolo dalle GPS di prima fascia, compresi i relativi elenchi aggiuntivi (per la quale, leggiamo nelle istruzioni operative, è necessario un apposito provvedimento).

Assunzioni da GaE e GM

Le immissioni in ruolo, ai sensi della normativa ordinaria e vigente (D.lgs. 297/94), avvengono attingendo da graduatorie ad esaurimento (GaE) e graduatorie di merito concorsuali (GM), alle quali è destinato rispettivamente il 50% dei posti autorizzati dal MEF.  Qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento (articolo 399, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 297/94). Analogamente, nel caso in cui la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali (articolo 17 del D.lgs. n. 59/2017 e articolo 4, comma 1-ter, del DL 12 n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 ).

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle graduatorie concorsuali bisogna distinguere le graduatorie da cui attingere prima e dopo e le percentuali destinate a ciascuna di esse.

Scuola dell’infanzia e primaria

Le graduatorie di merito concorsuali scuola dell’infanzia e primaria, utilizzabili per le immissioni in ruolo a.s. 2021/22, sono quelle costituite in seguito al concorso ordinario 2016 e al concorso straordinario 2018.

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM, si attingerà dalle medesime (GM) secondo l’ordine e le percentuali di seguito riportate:

  1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
  2. GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti, anziché il 50%, al netto dei posti destinati alle GM 2016; in sostanza si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016;
  3. Fascia aggiuntiva GM 2018, se residuano posti dalla predetta GM 2018.

Scuola secondaria

Le graduatorie di merito concorsuali, relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado, sono quelle costituite in seguito al concorso ordinario 2016, al concorso straordinario 2018, al concorso straordinario 2020. A queste si aggiungeranno quelle relative al concorso ordinario STEM 2021, purché pubblicate entro la data ultima del 30 ottobre 2021.

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM, si attingerà dalle medesime (GM) secondo l’ordine e le percentuali di seguito riportate:

  1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi (accertarsi della validità della graduatorie, la scadenza è fissata a cinque anni a partire dall’anno scolastico successivo alla pubblicazione)
  2. GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti, anziché l’80%, al netto dei posti destinati al concorso 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016;
  3. Fascia aggiuntiva GM 2018, se residuano posti dalla predetta GM 2018;
  4. GM 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 (di cui trattasi) e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020. Per l’a.s. 2021/22, le GM del predetto concorso ordinario disponibili possono essere soltanto quelle del concorso ordinario STEM (DD n. 826/2021), se pubblicate entro il 30 ottobre 2021. Pertanto, se residuano posti dalle GM 2018 (compresa la fascia aggiuntava), relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041, le disponibilità sono ripartite al 50% tra GM 2020 (nel limite dei 32.000 posti banditi) e il concorso ordinario STEM (nel limite dei 6.129 posti banditi). L’eventuale posto dispari è assegnato al concorso ordinario STEM.

Al fine di assicurare la massima copertura dei posti vacanti e disponibili, si prevede di assegnare in ruolo anche i posti destinati alle procedure ordinarie scuola dell’infanzia e primaria e scuola secondaria ancora da espletare (di cui al DD 498/2020 e al DD 499/2020), registrando il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario.

Conseguentemente, è possibile assegnare al concorso straordinario secondaria 2020 i posti destinati al concorso ordinario secondaria (da espletarsi e di cui al DD 499/2020), eccetto che per le classi di concorso STEM, in quanto le relative GM dovrebbero essere utilizzabili per l’a.s. 2021/22 e i posti andranno suddivisi al 50%: GM STEM e GM concorso straordinario 2020.

Assunzioni straordinarie

Al termine delle suddette operazioni ordinarie di immissione in ruolo (come descritto sopra) da GaE e GM, qualora residuino posti vacanti e disponibili, al netto dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui al DD 498/2020 (scuola infanzia e primaria) e al DD 499/2020 (scuola secondaria), si procederà ad attivare la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi.

La procedura di assunzione da GPS prevede, al momento, lo scorrimento della prima fascia + eventuali elenchi aggiuntivi sia per i posti di sostegno che posto comune.

Queste le novità, fermo restando che il Decreto Sostegni bis deve ancora essere approvato definitivamente

Immissioni in ruolo 2021, per la prima volta si assume da GPS ma con requisiti diversi per sostegno e posto comune

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