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Immissioni in ruolo docenti, nella domanda FASE 1 chi non esprime tutte le province rischia di veder sfumare l’occasione

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Le immissioni in ruolo a.s. 2024/25 sono state effettuate sino al 31/12/2025, in virtù di quanto previsto dal DL n. 71/2024 per il solo predetto anno scolastico. Rinunciatari per province non espresse: conseguenze.

Immissioni in ruolo 24/25

Le immissioni in ruolo a.s. 2024/25, come detto, si sono protratte sino al 31/12/2024, al fine di utilizzare le GM dei concorsi PNRR 2023 scuola dell’infanzia/primaria e secondaria e quindi raggiungere gli obiettivi assunzionali di cui al predetto piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nello specifico, le assunzioni a tempo indeterminato sino svolte:

  1. entro il 31/08/2024, attingendo da GM pubblicate entro la medesima data (fatte salve le assunzioni effettuate a seguito di rinunce, per cui è prevista la decorrenza giuridica della nomina al 1° settembre 2024 ed economica al 1° settembre 2025);
  2. dopo il 31/08 ed entro 31/12 /2024, attingendo da GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12.

Nell’uno e nell’altro caso, la procedura è stata la medesima.

Procedura immissione in ruolo

La procedura è ormai informatizzata e si articola nelle due fasi di seguito illustrate.

Fase 1

– gli Uffici:

  • avviano il processo di convocazione e creano un turno di nomina (vi saranno diversi turni), definendo un unico canale di reclutamento (GaE o GM);
  • definiscono quindi i gruppi di aspiranti per il turno avviato, per ognuna delle relative graduatorie incluse nel turno medesimo (GaE, GM16, GM18 e Fascia aggiuntiva, GM 22, STEM, STEM22, GM 24), specificando l’insegnamento e le posizioni di graduatoria da cui si vogliono convocare i candidati; a ciascun gruppo il sistema automaticamente accoderà tutti i docenti presenti nella graduatoria di riferimento che siano in possesso di un titolo di riserva;
  • definiscono i contingenti di nomina per il turno avviato, al fine di elaborare le individuazioni sulle province e sugli insegnamenti inclusi nel medesimo turno e la quota da destinare alle nomine di aspiranti in possesso di titoli di riserva, specifici per ogni tipologia di riserva;

– gli aspiranti convocati:

  • ricevono una comunicazione nella quale sono informati della disponibilità dell’istanza, da compilare attraverso il portale Istanze On Line;
  • indicano nell’istanza, in termini di preferenza, tutte le combinazioni possibili (graduatoria, provincia e insegnamento) oppure esprimono la rinuncia a una o più combinazioni non desiderate;
  • inclusi in più canali di reclutamento distinti (GaE e GM ovvero inseriti in diverse GM per classi di concorso diverse) oppure in graduatorie di diverse regioni, possono ottenere più proposte di nomina in ruolo;
  • visualizzano i titoli di riserva (L.68/99) già dichiarati e presenti nelle banche dati del reclutamento (Graduatorie di Merito e Graduatorie a Esaurimento).

– gli Uffici:

  • esaminano le domande trasmesse e le validano;
  • assegnano ciascun aspirante avente titolo su una specifica provincia e uno specifico insegnamento.

Terminata la summenzionata fase 1, ciascun Ufficio procede all’apertura seconda fase, finalizzata all’assegnazione della sede (scuola) agli aspiranti individuati secondo quanto detto sopra.

Fase 2

– gli Uffici:

  • definiscono il periodo in cui gli aspiranti, individuati nell’ambito della prima fase e che non risultino rinunciatari, possono compilare e inoltrare la domanda per l’espressione delle preferenze di sede;

gli aspiranti individuati:

  • possono scegliere di rinunciare all’individuazione e alle fasi successive di nomina oppure compilare la domanda;
  • nell’istanza indicano: l’ordine di preferenza delle sedi scolastiche richieste; un solo comune da cui partire per l’eventuale scorrimento di tutte le sedi della provincia per cui sia previsto l’insegnamento su cui si è stati individuati, qualora le sedi indicate dagli stessi non siano disponibili (l’indicazione del comune da cui partire per il predetto scorrimento e assegnazione d’ufficio della sede è obbligatoria); l’eventuale disponibilità alla nomina anche su cattedre esterne o altre tipologie di scuole (scuole carcerarie, ospedaliere, adulti, liceo europeo); l’eventuale diritto alle precedenze previste dalla L.104/92 (a tal fine è necessario allegare la prevista documentazione);

– gli Uffici:

  • verificate le disponibilità e apportate le eventuali modifiche, avviano la procedura informatizzata che assegna la sede scolastiche agli aspiranti, secondo l’ordine indicato nella domanda (oppure procedono per scorrimento partendo dal comune indicato);
  • procedono alla registrazione sul Fascicolo del Personale delle assegnazioni eseguite;
  • pubblicata l’assegnazione delle sedi, possono registrare eventuali rinunce intervenute per ciascun turno e avviare lo scorrimento delle graduatorie generando un cosiddetto “turno di surroga”. In questo turno sono automaticamente inclusi tutti gli aspiranti non individuati in precedenza.

Sottolineiamo che gli aspiranti i quali non presentano domanda nell’ambito della prima fase e della seconda (senza esprimere rinuncia) sono trattati d’ufficio.

Domanda Fase 1

Assunzione non assicurata

Come leggiamo nella pagina dedicata alle assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2024/25, la convocazione ad un turno di nomina, quindi la presentazione della prima domanda, non assicura l’immissione in ruolo:

ATTENZIONE – La convocazione ad un turno di nomina non implica l’automatica individuazione su una specifica provincia e uno specifico insegnamento.

Infatti, per la tale domanda è convocato un numero di aspiranti superiore rispetto a quello dei posti da assegnare, in modo da procedere per surroga in caso di eventuali rinunce e quindi non rallentare la procedura.

Rinunce per alcune province

Come si può leggere sopra, inoltre, nella prima domanda l’aspirante può esprimere rinuncia per una o più combinazioni non desiderate, quindi anche per una o più province:

… indicano nell’istanza, in termini di preferenza, tutte le combinazioni possibili (graduatoria, provincia e insegnamento) oppure esprimono la rinuncia a una o più combinazioni non desiderate; 

Qual è la conseguenza in caso di rinuncia ad una o più province?

Se al turno di nomina dell’aspirante (quindi si giunge alla sua posizione) i posti liberi sono solo nella provincia/province non espressa/e, lo stesso non è assunto in ruolo, come si legge negli avvisi dei vari USR (di seguito quello dell’USR Lombardia):

Si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le province della Lombardia e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province. I candidati che, in posizione utile per la nomina e in presenza di disponibilità a livello regionale, non risulteranno assegnatari di alcuna individuazione a causa della mancata espressione delle preferenze di provincia/classe di concorso per le quali residuino disponibilità, saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti e non saranno oggetto di ulteriori successivi scorrimenti di graduatoria ai fini dell’immissione in ruolo, né per l’anno scolastico 2024/25 né per gli anni scolastici successivi.

Inoltre, l’aspirante è depennato dalla specifica graduatoria, come si legge anche nelle istruzioni operative sulle immissioni in ruolo a.s. 2024/25:

La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente che nell’a.s. 2023/2024 ha svolto l’anno di prova su sostegno GPS 1 fascia finalizzato al ruolo. Dall’ a.s. 2024/2025 sono entrata ufficialmente in ruolo superando il suddetto anno di prova. Nel frattempo, essendo anche in GM del concorso ordinario 2020 per la cdc A049, il giorno 20/12/2024 sono stata contattata mediante app IO dall’USR di riferimento per poter partecipare alla procedura di scelta della provincia per le assunzioni in ruolo con nomina giuridica a partire dall a.s.2024/2025. Dato che la mia aspirazione é quella di insegnare su A049 ho subito compilato e inviato il format di scelta della provincia, ma con mio grande rammarico, il giorno 30/12/2024 é stato pubblicato l’esito della fase 1 di scelta della provincia della domanda ed ho notato di essere stata depennata dalla graduatoria. Ci sarebbero gli estremi per fare ricorso? Grazie in anticipo.

Per essere stata depennata dalla relativa GM, la lettrice non avrà espresso tutte le province della regione di partecipazione, sarà stata in turno di nomina e i soli posti disponibili saranno stati nella/e provincia/ce non espresse, per cui è stata rinunciataria per le province non espresse nell’istanza. Se così non fosse, le consigliamo di rivolgersi immediatamente ad un sindacato.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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