Immissioni in ruolo docenti idonei concorso 2016: attenzione alle graduatorie in scadenza il 31 agosto 2021
Immissioni in ruolo anno scolastico 2021/22: il Ministero non ha ancora chiarito la formula che vuole adottare per avere tutti i docenti in cattedra dal 1° settembre ma è certamente ineludibile lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già esistenti, sia per infanzia primaria che scuola secondaria. Ma se i concorsi 2018 sono, in un certo senso “al sicuro” in quanto graduatorie ad esaurimento, discorso diverso interessa invece i docenti idonei del concorso 2016. Indiscusso il diritto dei vincitori all’assunzione.
Diritto all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso
Concorso docenti 2016
Ricordiamo che la normativa tutela i vincitori del concorso 2016. Il diritto dei vincitori – cioè di coloro che sono rientrati nel numero dei posti a bando – rimarrà anche dopo l’eventuale decadenza della graduatoria.
Per le graduatorie di infanzia e primaria è stato il decreto legge 87 del 12 luglio 2018, (“Decreto Dignità”), convertito nella legge 96 del 9 agosto 2018 a sancirlo.
“Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili (oltre al 50% destinato alle GAE, n.d.r.), sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell’infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso;”
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, come modificato dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, all’articolo 17, comma 2, ha precisato che il 50% dei posti di personale docente vacanti e disponibili è coperto annualmente, fermo restando la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, mediante scorrimento, prioritariamente, delle graduatorie di merito relative procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge n. 107/2015 (procedure concorsuali indette con D.D.G. n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016). Si richiama quanto previsto all’articolo 17, comma 2, lettera a) che prevede lo scorrimento delle suddette graduatorie, anche in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori di concorso.
Pertanto i vincitori di concorso 2016 non vedono venir meno alcun diritto all’immissione in ruolo dai nuovi bandi di concorso, anche perché le immissioni in ruolo che da questi ultimi scaturiscono sono sempre successive a quelle disposte per le graduatorie 2016.
Pertanto il “sogno del ruolo” non ha una scadenza, anche se ci auguriamo possa avverarsi il prima possibile. Per fare ciò il dicastero Azzolina ha anche rimodulato la possibilità con l’iscrizione in fascia aggiuntiva e la call veloce sui posti rimasti vacanti e disponibili all’esito delle procedure di assunzione. Due possibilità che si aggiungono al diritto acquisito.
La questione dei docenti idonei concorso 2016 – Quanto tempo per l’assunzione
Per quanto riguarda i docenti cosiddetti “idonei”, ossia coloro che hanno superato tutte le prove del concorso ma non sono rientrati nel numero dei posti a bandi, le assunzioni si protrarranno sino al termine di validità delle stesse graduatorie di merito. Quindi a differenza dei vincitori di concorso che otterranno l’assunzione in ruolo a prescindere dal termine temporale di validità delle graduatorie, gli idonei dovranno fare i conti con una scadenza.
Le graduatorie del concorso 2016 avevano inizialmente – comma 113 della legge 107/2015 – validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. Il succitato termine di validità è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di bilancio 2018 e di un ulteriore anno con il Decreto Scuola 126/2019 convertito con modificazioni nella legge . 159 del 20 dicembre 2019, pertanto hanno validità quinquennale.
La scadenza dipende dall’anno di pubblicazione delle graduatorie.