Immissioni in ruolo docenti: attenzione alla nomina d’ufficio. Mancata presa di servizio equivale a rinuncia. Conseguenze

Il docente destinatario di immissione in ruolo che non prende servizio nella sede assegnata è considerato rinunciatario e, conseguentemente, viene depennato dalla graduatoria da cui è stato individuato.
Quesito
Sono una docente della classe di concorso A022, risultata idonea ma non vincitrice del concorso DDG 2575/2023 per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di secondo grado. Sfortunatamente solo a fine maggio sono venuta a conoscenza, per caso, non avendo ricevuto notifica di alcun tipo tramite e-mail/telefonata, né dall’USR, né dall’USP, né dall’istituzione scolastica, come avveniva invece durante tutte le procedure concorsuali, di risultare invece vincitrice a seguito dello scorrimento GM e della conseguente nomina d’ufficio. Ho pertanto provveduto a chiedere informazioni sullo stato della mia nomina in ruolo contattando L’USR della mia regione mi ha informato che, avendo la scuola di assegnazione comunicato formalmente la mia mancata presa di servizio entro il termine previsto, si è determinata la rinuncia alla proposta di nomina e la conseguente decadenza dalla graduatoria di merito. Pertanto, la sede inizialmente assegnata è rientrata nella disponibilità provinciale ed è confluita tra i posti utili per le nomine giuridiche disposte nel 2025, con assegnazione della provincia agli aspiranti aventi titolo. Vorrei sapere se c’è la possibilità di un eventuale reintegro nella graduatoria e se posso fare qualcosa per le assunzioni 2025/2026 anche alla luce del decreto Pnrr-scuola entrato in vigore l’8 aprile 2025 e che dovrà essere convertito in legge nei prossimi giorni.
La nostra lettrice parla di nomina d’ufficio, per cui presumiamo che alla stessa sia sfuggito l’avviso dell’USR competente e quindi non abbia presentato domanda per la scelta della provincia prima e della sede poi. Le due fasi in cui si articolano le immissioni in ruolo (fase 1: scelta provincia/classe concorso-posto; fase 2: scelta della sede) sono infatti previste anche per le nomine in surroga ( a seguito di rinunce), salvo che il rinunciatario abbia espresso la propria rinuncia dopo l’assegnazione della scuola e si tratti dell’unico posto disponibile. Chi non presenta domanda/e è trattato d’ufficio sia per la fase 1 che per la fase 2.
Detto ciò, rispondiamo alla lettrice che l’USR ha operato correttamente in quanto, stando all’articolo 400/21 del D.lgs. 297/94, la rinuncia alla nomina (cui equivale la mancata presa di servizio entro il termine assegnato dall’amministrazione) comporta la decadenza dalla graduatoria da cui la stessa (nomina) è stata conferita. Tale disposizione è ripresa anche nelle annuali istruzioni operative per le immissioni in ruolo, al cui punto A.10 così leggiamo:
La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.
Una volta cancellati, non si potrà essere più assunti dalla graduatoria in esame.
Quanto alla novità introdotta dal DL n. 45/2025, che prevede l‘integrazione delle graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dall’anno 2023, in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso, con i candidati idonei per aver superato le prove, non può modificare la situazione della lettrice in quanto, avendo rinunciato alla nomina, non sarà più presente nell’elenco degli idonei.
Per completezza, ricordiamo le due fasi in cui si articolano le immissioni in ruolo che, come sappiamo, si svolgono in maniera informatizzata.
Immissioni in ruolo: fase 1 e fase 2
Il processo di nomina in ruolo è gestito dagli USR competenti per territorio e si articola in due fasi, relativamente alle quali gli aspiranti convocati dai medesimi USR presentano, tramite Istanze Online, due distinte domande. Ecco le fasi:
- fase 1: finalizzata all’assegnazione della provincia/classe di concorso o tipologia di posto;
- fase 2: finalizzata all’assegnazione della sede scolastica.
FASE 1
Nell’ambito di tale fase, gli aspiranti convocati dagli USR (che pubblicano a tal fine appositi avvisi) presentano l’istanza per indicare l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto [gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto (almeno quelli inclusi per più classi di concorso) e anch’essi con tale prima istanza accettano o rinunciano alla proposta di assunzione].
Per tale domanda è convocato un numero di candidati superiore ai posti disponibili, in modo da poter sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga scorrendo le relative graduatorie (al riguardo, ciascun aspirante trova gli eventuali diversi turni di nomina cui può partecipare). Pertanto, la convocazione per la presentazione della prima domanda, non vuol dire che si è stati già individuati per il ruolo.
Coloro i quali non presentano domanda saranno trattati d’ufficio.
FASE 2
Gli aspiranti individuati a seguito della prima istanza, quindi già destinatari di nomina in ruolo, sono convocati per la presentazione della seconda domanda, al fine di indicare le sedi scolastiche in cui essere assegnati, espresse in ordine preferenziale. Anche in tale fase, chi non presenta domanda sarà trattato d’ufficio, come si legge nella pagina del MIM, dedicata alle immissioni in ruolo 2024/25, laddove si descrive il processo di nomina: Gli Uffici, verificate le disponibilità e apportate le eventuali modifiche, avviano la procedura informatizzata che assegna la sede agli aspiranti, secondo l’ordine indicato nella domanda. Anche in questo caso è prevista l’assegnazione d’ufficio per i docenti che non hanno presentato la domanda.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).