Immissioni in ruolo docenti: 84.000 assunzioni con il blocco dei cinque anni dal 1° settembre 2020

84.808 assunzioni autorizzate dal MEF dal 1° settembre 2020: un obiettivo molto alto riuscire a realizzarle tutte. A frenare la scelta dei docenti di aderire alla chiamata veloce potrebbe essere la previsione del blocco alla domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria, art. 36 per cinque anni.
Modalità nomine in ruolo dal 1° settembre 2020
- immissioni in ruolo ordinarie (50% GaE e 50% concorsi, inclusa fascia aggiuntiva) [Gli uffici scolastici hanno comunicato che le operazioni dovranno concludersi entro il 27 agosto]
- procedura straordinaria per coprire eventuali posti residui con “chiamata veloce” 5 giorni di tempo per aderire alla chiamata.
L’ articolo 1, comma 17-octies del Decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 ha introdotto una significativa novità per i neoassunti dal 1° settembre 2020, con una modifica al comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Dal 1° settembre 2020 vincolo quinquennale
A chi si applica il blocco
- Dal 1° settembre 2020 il blocco almeno quinquennale nella scuola di titolarità (cioè quella in cui si viene assunti) interessa tutte le graduatorie: GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia infanzia primaria che secondaria.
- Il blocco riguarderà non solo la domanda di trasferimento. Durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o di svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL
Dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento o assegnazione. Otterrà il trasferimento quando il posto richiesto sarà vacante e disponibile per i trasferimenti.
Alcune deroghe
Il vincolo almeno non quinquennale non riguarderà esclusivamente le seguenti categorie di personale
- personale docente in esubero o soprannumero. Si tratta di situazioni sopravvenute, per via della contrazione degli organici, che non è possibile definire a priori. Se dichiarato sovrannumerario il docente potrà presentare domanda di mobilità (a quali condizioni non è stato ancora chiarito)
- personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
In ogni caso tali situazioni riferite alla legge 104 devono essere intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.
Decadenza dalle altre graduatorie
Inoltre, l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo [art 1 comma 17 octies 3bis del decreto 126/2019 convertito con modificazioni nella legge 159/2019)
Es. il docente assunto in ruolo da GaE o da fascia aggiuntiva dal 1° settembre 2020 continua a permanere nella graduatoria del concorso 2016 e potrà ancora essere assunto da quella graduatoria.