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Immissioni in ruolo docenti 2025: il 50% dei posti disponibili è accantonato prima della terza fase dei trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo

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Alla terza fase della mobilità – trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra – è destinato il 50% dei posti disponibili al termine della seconda fase. Il predetto 50% poi è suddiviso fra trasferimenti interprovinciali e passaggi.

Fasi mobilità e percentuali posti

Le operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra) si svolgono in tre distinte fasi:

  1. I fase: trasferimenti all’interno del comune;
  2. II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  3. III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

I trasferimenti comunali e provinciali, ossia le prime due fasi, si effettuano sul 100% dei posti disponibili in ciascuna provincia.

Terminata la fase provinciale (prima e seconda fase), il 50% dei posti disponibili è destinato alle immissioni in ruolo, mentre il restante 50% alla terza fase della mobilità. Nell’ambito di tale suddivisione, l’eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità: nell’a.s. 2025/26 viene assegnato alle operazioni di mobilità, nell’a.s. 2026/27 alle immissioni in ruolo, nell’a.s. 2027/28 nuovamente alle operazioni di mobilità.

Terza fase

Il 50% destinato alla suddetta terza fase della mobilità è poi ulteriormente suddiviso fra trasferimenti interprovinciali (25%e passaggi di ruolo e cattedra provinciali e interprovinciali (25%).

Evidenziamo che:

  • i posti liberatisi a seguito dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso, nel limite delle percentuali suddette;
  • se al termine delle operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti interprovinciali) l’aliquota del 25% non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale (passaggi), salvaguardando il personale in esubero in provincia;
  • se al termine delle operazioni di mobilità professionale nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

Divisione posti mobilità e immissioni in ruolo

Nel CCNI è riportata una tabella esemplificativa del calcolo relativo alla succitata suddivisione di posti tra terza fase della mobilità e immissioni in ruolo, nonché tra trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra. Riportiamo di seguito alcuni esempi relativi alle operazioni per l’a.s. 2025/26.

Esempio 1:

  • posti disponibili: 1
  • posti destinati alle immissioni in ruolo (aliquota 50%): 0 (questo perché, come detto, per l’a.s. 25/26, il posto dispari – nell’esempio l’unico disponibile – va alla mobilità);
  • posti destinati alla terza fase della mobilità (aliquota 50%): 1
  • posti destinati ai trasferimenti interprovinciali (aliquota 25%): 1
  • posti destinati ai passaggi di ruolo/cattedra (aliquota 25%): 0

Esempio 2:

  • posti disponibili: 3
  • posti destinati alle immissioni in ruolo (aliquota 50%): 1
  • posti destinati alla terza fase della mobilità (aliquota 50%): 2
  • posti destinati ai trasferimenti interprovinciali (aliquota 25%): 1
  • posti destinati ai passaggi di ruolo/cattedra (aliquota 25%): 1

Esempio 3:

  • posti disponibili: 14
  • posti destinati alle immissioni in ruolo (aliquota 50%): 7
  • posti destinati alla terza fase della mobilità (aliquota 50%): 7
  • posti destinati ai trasferimenti interprovinciali (aliquota 25%): 4
  • posti destinati ai passaggi di ruolo/cattedra (aliquota 25%): 3

Quesito

Gentile redazione di Orizzonte Scuola, mi rivolgo a voi per sottoporvi un quesito normativo che sta generando incertezze tra i docenti precari inseriti nelle GPS. In particolare, desidero chiarimenti sulla legittimità dei passaggi di ruolo o di cattedra effettuati in fase di mobilità quando è disponibile un solo posto in una determinata classe di concorso o insegnamento. Dall’analisi dell’Ipotesi di CCNI Mobilità 2025–2028, firmata il 29 gennaio 2025, emergono i seguenti punti:

L’articolo 8, comma 6 stabilisce che le operazioni di mobilità professionale (passaggi) possono avvenire nel limite massimo del 25%, cioè un posto ogni tre disponibili. Il comma 7 precisa che, per l’anno scolastico 2025/26, il posto dispari è destinato alla mobilità. Il punto 9 dello stesso articolo chiarisce che eventuali nuovi posti resisi disponibili durante la mobilità possono essere utilizzati, ma sempre entro i limiti percentuali stabiliti al comma 6. Tuttavia, in alcune situazioni, sembrano essere stati effettuati passaggi di ruolo anche in presenza di un solo posto disponibile, facendo riferimento proprio al punto 9 o affidandosi all’automatismo del sistema informatico. A questo proposito, chiedo gentilmente:

È possibile autorizzare un passaggio di ruolo o di cattedra con un solo posto disponibile, alla luce del limite del 25% fissato dall’art. 8? Il sistema informatico può elaborare automaticamente movimenti non compatibili con la proporzione prevista dal contratto? Il punto 9 dell’art. 8 può davvero annullare il vincolo numerico indicato nel comma 6, o si limita a regolare la destinazione di posti in uscita entro i medesimi limiti? Il rischio è che, in mancanza di chiarezza, posti che non dovrebbero essere assegnati ai passaggi vengano sottratti al canale delle supplenze o alle immissioni in ruolo, a danno dei docenti precari. Ringrazio anticipatamente per l’attenzione e per un eventuale approfondimento pubblico che possa fare luce su questa delicata questione.

Premettiamo che alle immissioni in ruolo non viene sottratto nulla, in quanto il 50% di posti destinati alle medesime è accantonato prima delle operazioni della terza fase.

Detto ciò, per l’a.s. 25/26, in presenza di una solo posto, questo andava attribuito al trasferimento interprovinciale, come si legge nella summenzionata tabella di divisione dei posti, riportata nell’articolo 8 del CCNI 25/28.

In tal caso, ossia di un solo posto disponibile, è corretto dunque che lo stesso, per l’a.s. 25/26, vada attribuito alla mobilità, mentre non lo è che sia poi destinato al passaggio (a meno che nessuno richieda trasferimento interprovinciale e si verifica quanto scritto sopra*), in quanto nella tabella succitata si legge che il posto vada assegnato ai trasferimenti interprovinciali.

*[ “se al termine delle operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti interprovinciali) l’aliquota del 25% non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale (passaggi), salvaguardando il personale in esubero in provincia]

Pertanto, per essere stato effettuato un passaggio, erano disponibili 3 posti (1 destinato alle immissioni in ruolo, 1 ai trasferimenti interprovinciali e 1 ai passaggi) oppure uno solo per la mobilità e nessuno ha chiesto trasferimento interprovinciale). Forse al lettore sarà sfuggito qualcosa nelle disponibilità totali ovvero c’è stato qualche movimento in uscita che ha incrementato le disponibilità. Un fatto è certo, ossia che alle immissioni in ruolo non viene sottratto nulla e nemmeno alle supplenze, considerato che prima si svolgono le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Diciamo, inoltre, che:

  • il sistema informatico è calibrato in modo da rispettare le disposizioni contrattuali;
  • il comma 9 dell’art. 8 dispone che le disponibilità dovute ai movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità in ingresso, sempre entro le previste percentuali, ossia sempre suddividendo i posti fra trasferimenti e passaggi (in caso di posto dispari, nella divisione tra trasferimenti e passaggi, il posto dispari va ai trasferimenti, come si legge nel comma 8 dell’art. 8 e come si evince dalla tabella suddetta);
  • il comma 9 dell’art. 8 prevede inoltre che: qualora al termine delle operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti) l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, salvaguardando il personale in esubero sulla provincia; qualora al termine delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi sono destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale (dunque nel solo caso di posti residui dalla mobilità professione, si fa riferimento alle aliquote del 25%). Precisiamo che soltanto nel caso di posti residui dalla mobilità professionale (passaggi), da destinare ai trasferimenti interprovinciali, si fa riferimento al rispetto del contingente assegnato ai due movimenti, mentre nel caso di posti residui dai trasferimenti, da destinare ai passaggi, si fa riferimento alla sola salvaguardia dell’esubero a livello provinciale.

Le risposte ai quesiti

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