Immissioni in ruolo docenti 2024: si può chiedere part-time. Ore residue a supplenza

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Il docente assunto a tempo indeterminato nonché con incarico finalizzato al ruolo può chiedere il part-time. Ore residue assegnate tramite supplenza. 

Assunzioni a.s. 2024/25

Le assunzioni a.s. 2024/25, come negli anni scorsi, si articolano in una fase ordinaria e una straordinaria:

  1. fase ordinaria: assunzioni a tempo indeterminato da GaE e GM (ivi comprese quelle di cui al concorso PNRR 2023, per le quali faremo di seguito una precisazione);
  2. fase straordinaria: assunzioni con incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia, sui posti di sostegno eventualmente vacanti al termine delle immissioni in ruolo ordinarie.

Immissioni in ruolo ordinarie

I posti autorizzati per le immissioni in ruolo a.s. 2024/25, come si legge nel DM 158/2024, sono in totale 45.124, posti da suddividere al 50% tra GaE e GM. Per queste ultime, inoltre, è necessaria un’ulteriore suddivisione tra le diverse graduatorie di merito vigenti da cui si attinge altresì secondo precise percentuali, come ricordato nelle annuali istruzioni operative a.s. 2024/25, contenute nell’allegato A al succitato DM.

Qui l’ordine e le percentuali di assunzione dalle GM infanzia/primariaQui l’ordine e le percentuali di assunzione dalle GM scuola secondaria

Come detto sopra, si attingerà anche dalle GM del concorso PNRR 2023, sia dalle graduatorie pubblicate in tempo utile per le immissioni in ruolo da effettuare entro il 31/08/24 sia dalle graduatorie pubblicate entro il 10/12/2024. Approfondisci

La precisazione sopra richiamata e relativa alle GM suddette, nello specifico quelle della scuola secondaria, riguarda il differente percorso che seguiranno i vincitori assunti abilitati e quelli non abilitati è [al concorso per la scuola secondaria, infatti, stanno partecipando (hanno partecipato), oltre ai docenti abilitati, anche i non abilitati in possesso di laurea + tre anni di servizio ovvero laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022]: gli abilitati saranno assunti direttamente a tempo indeterminato e svolgeranno l’anno di formazione e prova (come gli assunti dalle GM relative ai concorsi precedenti e a quelli individuati da GaE); i non abilitati, invece, saranno assunti nel 2024/25 con contratto a tempo determinato, nel corso del quale conseguiranno l’abilitazione, tramite i percorsi abilitanti da 30 CFU (nel caso di chi ha partecipato con laurea e 3 anni di servizio) o 36 CFU (nel caso di chi ha partecipato con laurea e 24 CFU), quindi l’anno scolastico successivo saranno assunti in ruolo e svolgeranno l’anno di formazione e prova.

Assunzioni GPS sostegno

Le assunzioni in parola, come già detto, saranno possibili nel solo caso in cui residuino posti di sostegno vacanti dalle immissioni in ruolo ordinarie, ai sensi del DL 19/2024 che ha prorogato l’art. 5, commi 5-12, del DL 44/2023 (che ha previsto e disciplinato le assunzioni sempre da GPS sostegno prima fascia/elenchi aggiuntivi a.s. 2023/24). La procedura, come sappiamo, prevede anche lo svolgimento della call veloce (che il DL 71/2024 ha abolito per le immissioni in ruolo ordinarie, come ricordato dal MIM nella nota 120210/2024), quindi l’assunzione in province diverse da quella di inclusione in GPS, in caso residuino posti dalla fase provinciale ossia quella di individuazione degli aspiranti nelle province di inserimento in graduatoria (GPS).

La procedura, una volta individuati gli aspiranti, prevede l’assunzione con contratto a tempo determinato nel 2024/25, quindi lo svolgimento nel corso del medesimo dell’anno di prova e della lezione simulata, infine l’assunzione in ruolo nel 2025/26 con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio a tempo determinato (nel 24/25).

Part-time

I docenti assunti tramite le suddette procedura, una volta preso servizio nella scuola assegnata, possono stipulare un contratto anche part-time, ai sensi del CCNL 19/21 e secondo le indicazioni fornite nel punto A.12. delle istruzioni operative a.s. 24/25:

A.12. È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time,
secondo quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nel rispetto dei contingenti
di cui all’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. La
sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell’istituzione scolastica
assegnata, dopo l’assunzione in servizio … La medesima disciplina si applica ai docenti assunti sulla base della procedura disciplinata dal Decreto ministeriale n. 111 del 2024.

Dunque, il contratto part-time:

  • può essere chiesto dai docenti assunti in ruolo da GaE e GM, nonché dagli assunti da GPS sostegno prima fascia. Sebbene non è detto esplicitamente, anche i docenti della secondaria privi di abilitazione individuati dalle GM concorso 2023 e, come detto sopra assunti a tempo determinato, possono chiedere il part-time;
  • può essere concesso dal dirigente scolastico se per il posto/classe di concorso di interesse non sia stata superata l’aliquota del 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale (cioè i docenti in part-time non possono essere – per ciascuna classe di concorso/posto – più del 25% della dotazione organica provinciale);
  • può essere sottoscritto dopo l’assunzione in servizio.

Ore residue

Che fine fanno le ore residuate da eventuali contratti part-time? Così leggiamo sempre nel punto A.12. delle istruzioni operative (terzo periodo  e seguenti):

Le ore residue di insegnamento resesi disponibili a seguito della costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale rappresentano disponibilità utili al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b), dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024. A tal proposito, nella scuola primaria di applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 2024; nella scuola secondaria, se inferiori a 7 ore, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della medesima Ordinanza. La medesima disciplina si applica ai docenti assunti sulla base della procedura disciplinata dal Decreto ministeriale n. 111 del 2024.

Dunque, le ore residue dalle cattedre/posti dei docenti che hanno ottenuto il part-time sono coperte nella maniera di seguito indicata:

A. sono coperte con supplenze al 30 giugno;

B. nella scuola secondaria:

  • se le ore residue sono pari o superiori a 7, le stesse sono assegnate da GaE e GPS con la procedura informatizzata;
  • se sono pari o inferiori a 6 ore sono assegnate dal dirigente scolastico, previo consenso degli interessati, ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifico titolo di abilitazione o specializzazione, secondo un ordine preciso: 1. ai supplenti aventi titolo al completamento; 2. ai docenti a tempo indeterminato a orario completo, fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo; 3. ai docenti a tempo determinato a orario completo, sino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Qualora non sia possibile assegnare tali ore come appena detto, il dirigente procederà a nominare dalle GI;

C. nella scuola primaria le ore residue sono integrate con quelle di programmazione: 1 ora in caso le ore residue siano al max 11; 2 ore in caso le ore residue siano 12 o più.

Domande partecipazione

Concludiamo ricordando come e quando presentare le domande per partecipare alle supplenze, agli incarichi per il ruolo e alle immissioni in ruolo ordinarie.

Supplenze e incarichi per il ruolo

La domanda di partecipazione alle supplenze al 30/06 e al 31/08 nonché agli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia è la medesima. Ciascun aspirante compila le sezioni di interesse: chi partecipa solo per le supplenze compilerà le relative sezioni; chi partecipa per supplenze e incarichi compilerà le sezioni utili per le une e per gli altri; chi partecipa solo per gli incarichi compilerà solo le relative sezioni.

La domanda si può presentare, tramite Istanze Online, sino alle ore 14.00 del 7 agosto 2024.

Immissioni in ruolo

Per partecipare alle immissioni in ruolo ordinarie, ossia alle assunzioni direttamente a tempo indeterminato, i docenti interessati sono chiamati alla presentazione (tramite Istanze Online) di due diverse domande, in due distinti momenti, secondo la tempistica indicata dagli USR nei relativi avvisi di convocazione.

La prima domanda si presenta per scegliere l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto, mentre la seconda per indicare l’ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui essere assegnati.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Immissioni in ruolo:

Supplenze-incarichi per ruolo: 

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