Immissioni in ruolo docenti 2024/25, assegnazione scuola d’ufficio: quando e come
I docenti, che nella fase due delle assunzioni in ruolo, non possono essere soddisfatti nelle preferenze espresse, hanno assegnata la sede partendo dal comune indicato nella seconda istanza presentata.
Domande
Per partecipare alle immissioni in ruolo, com’è noto, gli aspiranti presentano due distinte domande:
- la prima per indicare l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto. Per tale istanza è convocato un numero di aspiranti superiore a quello dei posti da assegnare, in modo da sopperire ad eventuali rinunce e nominare per surroga. Pertanto, chi è convocato per tale domanda non ha la certezza di essere assunto in ruolo;
- la seconda per esprimere in ordine preferenziale le sedi scolastiche in cui essere assegnati. Per tale domanda sono convocati i soli aspiranti cui è stata assegnata la provincia/classe di concorso o tipologia di posto a seguito della prima istanza. Dunque chi è convocato è già stato individuato per il ruolo.
Seconda domanda e scelta comune
I docenti, cui sono assegnati provincia e insegnamento e che quindi sono individuati per il ruolo a seguito della prima istanza, presentano poi la seconda ai fini della scelta della sede scolastica. In tale seconda domanda, come indicato dal MIM anche nella pagina dedicata alle immissioni in ruolo 2024/25, gli aspiranti indicano:
- ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria;
- l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, per l’immissione in ruolo;
- un comune della provincia di individuazione che sarà utilizzato come comune di preferenza qualora le sedi indicate non risultassero disponibili;
- l’eventuale disponibilità ad accettare l’incarico per cattedre esterne e/o serali e/o carcerarie e/o licei europei e/o ospedalieri;
- ove pertinente, le preferenze ed il relativo ordinamento per i “tipo posti di sostegno”;
- il possesso dei requisiti per la precedenza ai sensi della L. 104.
Sempre nella succitata pagina leggiamo:
ATTENZIONE – Qualora le preferenze di sede e di comune espresse dall’aspirante in fase 2 non siano compatibili con le effettive disponibilità di sede, l’aspirante verrà assegnato d’ufficio su una sede disponibile all’interno della provincia di individuazione, anche su tipologie di disponibilità non indicate dall’aspirante.
Dunque, nella seconda domanda è obbligatorio indicare un comune, utile come comune di preferenza in caso non risultino disponibili le sedi indicate. E se nel comune di preferenza non è presente nessuna disponibilità? La sede è assegnata a partire dal comune indicato, allontanandosi dallo stesso, secondo il criterio di viciniorietà, sino a quando non è trovata una disponibilità.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Salve redazione di Orizzonte Scuola, voglio sottoporvi una tematica importante poiché è successo a mia sorella un disguido assolutamente paradossale relativamente alla Fase 2 delle immissioni in ruolo relativamente alla scelta della sede. Nel dettaglio lei è stata immessa in ruolo da GM2024 nel Lazio nella classe ADEE Sostegno Primaria. Nella compilazione dell’istanza della Fase 2 ha inserito solo le scuole dei tre Comuni più vicini alla sua residenza e poi così come indicato nelle vostre guide ha inserito il Comune di preferenza ove il sistema sarebbe partito assegnato la scuola secondo il criterio di viciniorietà. Invece purtroppo è successo dell’incredibile! Nella procedura di immissione in ruolo siccome non vi erano posti nelle sedi indicate, nonché nel Comune di partenza indicato, è stata trattata d’ufficio senza tenere in considerazione il carattere di viciniorietà dal Comune indicato, alla stregua di chi non ha espresso preferenze, essendo stata assegnata in una sede geograficamente opposta a quella indicata come Comune di partenza. Letteralmente opposta! Dato che il comune indicato è a sud della provincia di Roma invece è stata assegnata in una scuola al nord della provincia. Criterio di viciniorietà assolutamente non considerato visto che molte candidate che sono posizionate dopo di lei in graduatoria hanno avuto un sede molto vicina al Comune di partenza indicato da mia sorella, le cattedre erano molte. Chiedo cortesemente a voi di aiutarmi a capire la fonte normativa e se l’operato dell’USR è corretto. Grazie mille
Premesso che la procedura informatizzata delle nomine in ruolo è prevista dal DM n. 158/2024, rispondiamo alla lettrice che, per affermare che il criterio di viciniorietà non sia stato seguito, bisognerebbe sapere se le aspiranti collocate in graduatoria dopo la sorella siano state tutte trattate d’ufficio perché, se così non fosse, ossia se non sono state trattate d’ufficio, hanno avuto assegnate le sedi indicate nella domanda, mentre all’interessata è stata assegnata la sede su quelle rimanenti, partendo dal comune indicato, ragion per cui la procedura è stata corretta. Nei vari avvisi degli USR, d’altra parte, quanto detto è indicato chiaramente. Così, ad esempio scrive l’USR Veneto:
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi desiderate. È, inoltre, necessario indicare il comune di preferenza per l’assegnazione nel caso siano terminate le disponibilità nelle scuole indicate puntualmente. Qualora, infatti, l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili nelle scuole da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi nella provincia.
Le risposte quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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