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Immissioni in ruolo docenti 2023, procedura: si dovrà presentare domanda tramite Istanze online. Vincoli, nuova assunzione e art. 36. Risposte ai QUESITI

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Le operazioni relative alle immissioni in ruolo ordinarie per l’a.s. 2023/24 inizieranno a breve e gli aspiranti sono assaliti da numerosi dubbi, anche in virtù dell’inclusione in più graduatorie di assunzione. Rispondiamo ad alcuni dei diversi quesiti giunti in redazione, ricordando dapprima come si articolano le assunzioni, nonché la procedura tramite cui si svolgono le assunzioni a tempo indeterminato da GaE e GM.

Assunzioni 2023/24

Anche per l’a.s. 2023/24, le assunzioni si articoleranno in:

  1. immissioni in ruolo ordinarie, che avvengono attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM. Al termine di tali assunzioni nella provincia/regione di inclusione in GaE e/o GM, si svolge la Call veloce, rientrante anch’essa nella fase ordinaria e consistente nella possibilità di essere assunti in una provincia/regione diversa da quella di inclusione in GaE e/o GM, sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le predette ordinarie operazioni;
  2. assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia (per il solo a.s. 2023/24), finalizzate la ruolo. Approfondisci

Immissioni in ruolo ordinarie

Procedura

Le immissioni in ruolo ordinarie si svolgono, come negli anni scorsi, in modalità informatizzata e gli aspiranti inclusi in GaE e GM, sono chiamati a presentare due distinte istanze (nell’ordine):

  1. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, per indicare l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto (gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto, e anch’essi con tale prima istanza accettano o rinunciano alla proposta di assunzione, come indicato lo scorso anno anche dall’USR Basilicata);
  2. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”, compilata da chi risulta destinatario di nomina, tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto, al fine di indicare l’ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui essere assegnato.

Ai fini della presentazione delle domande, i candidati sono convocati con appositi avvisi dagli USR di competenza:

  • per la compilazione della prima domanda, è convocato un numero di candidati superiore ai posti disponibili, in modo da poter sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga scorrendo le relative graduatorie (al riguardo, ciascun aspirante troverà gli eventuali diversi turni di nomina cui i può partecipare). Pertanto, la convocazione per la presentazione della prima domanda, non vuol dire che si è stati già individuati per il ruolo. Chi non presenta l’istanza, evidenziamolo, sarà trattato d’ufficio, in coda a coloro i quali hanno presentato regolarmente domanda. In sostanza, tali aspiranti avranno assegnata una provincia/posto/classe di concorso d’ufficio;
  • la seconda domanda, per scegliere la sede, è presentata dai soli aspiranti che sono stati individuati quali destinatari di nomina in ruolo. Anche in questo caso, i candidati che non presentano l’istanza saranno trattati d’ufficio

Accettazione nomina

L’accettazione della proposta di nomina, considerato che la procedura è informatizzata, avviene in automatico, nel senso che avviene con l’assegnazione di una delle province/posto/classe di concorso indicate nell’istanza.

Rinunce

Gli USR, nei loro avvisi, consigliano a chi non ha intenzione di partecipare alla procedura di immissione in ruolo di esprimere la rinuncia già nella prima istanza, in modo da non rallentare le operazioni e, aggiungiamo noi, non occupare posti graditi a colleghi che hanno interesse all’assunzione e partecipano al medesimo turno di nomina.

Ad ogni modo, la rinuncia all’immissione in ruolo può essere effettuata:

  1. tramite la presentazione della prima domanda online: in tal caso si deve esprimere la rinuncia per tutte province/insegnamenti cui si ha titolo, non partecipando quindi alla fase di elaborazione ;
  2. tramite la presentazione della seconda domanda online: in tal caso si deve accedere alla procedura Polis, ossia alla domanda online, e rinunciare espressamente alla proposta di individuazione, indicando di rinunciare all’individuazione per l’immissione in ruolo (ciò sarà chiesto dal sistema prima di procedere alla scelta delle sedi);
  3. successivamente all’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo posto, tramite comunicazione all’USR di riferimento;
  4. successivamente all’assegnazione della scuola, tramite comunicazione all’USR di riferimento.

Sottolineiamo che negli Avvisi di alcuni USR, come quello del summenzionato USR Basilicata, si attenziona la situazione dei docenti già di ruolo non interessati ad una nuova assunzione, i quali vengono invitati a rinunciare espressamente, tramite la prima domanda, perché altrimenti si procederà con l’immissione in ruolo d’ufficio, come detto sopra anche per tutti gli altri candidati (non di ruolo).

Rinuncia per preferenze non espresse

Ricordiamo, infine, un’ultima categoria di possibili rinunciatari, ossia i rinunciatari per la mancata espressione nell’istanza di alcune province/classi di concorso/posti. Si tratta di quegli aspiranti che, inseriti in più GM, non indicano le preferenze per alcune classi di concorso oppure non esprimono la disponibilità per alcune province.

Quanto detto riguarda la prima domanda (in quanto per la seconda, anche se non vengono indicate tutte le sedi, l’aspirante ne avrà assegnata una d’ufficio), per cui in fase di compilazione bisogna valutare bene se non esprimere le preferenze per tutte le province/classi di concorso/posti, per cui si ha titolo a partecipare alle immissioni in ruolo.

Conseguenze rinuncia

Gli aspiranti che rinunciano alla partecipazione alle immissioni in ruolo (secondo quanto detto sopra) non potranno essere più destinatari di proposta di assunzione dalla graduatoria specifica cui si è rinunciato (quindi si viene cancellati dalla sola specifica GM o GaE da cui si è stati  individuati). Lo stesso dicasi per i docenti che non esprimono alcune province/insegnamenti e che, giunti in turno di nomina, non sono destinatari di assegnazione, in quanto rimasti disponibili i soli posti presenti nella provincia/e cui si è rinunciato.

Ricordata brevemente la procedura di assunzione degli aspiranti aventi titolo, rispondiamo, come detto all’inizio, ad alcuni quesiti posti in redazione e attinenti alle prossime immissioni in ruolo.

Quesiti

D1. Sono vincitrice di concorso (ordinario 2020) e, considerata la posizione in graduatoria, dovrei essere assunta in ruolo già nel 2023/24. Considerato che per me la scuola è un mondo del tutto nuovo, vi chiedo cosa devo fare ai fini dell’immissione in ruolo.

R2. La risposta al quesito è fornita da quanto sopra illustrato (quindi, dovrà presentare la prima e l’eventuale seconda domanda, tramite Istanze Online, cui deve essere abilitata), cui aggiungiamo il fatto che la lettrice deve controllare quotidianamente il sito dell’USR della regione in cui ha vinto il concorso, per conoscere le date di presentazione delle domande e i candidati a tal fine convocati, nonché tutte le notizie in merito alle assunzioni.

D2. Sono un docente residente a Torino, vincitrice del concorso Stem 2022 in Lombardia. Tra pochi giorni dovrei fare la scelta delle province e poi delle scuole nella provincia che mi sarà assegnata. Esiste un modo o una normativa per fare l’anno di prova nella provincia di Torino dove ho insegnato fino al 30 giugno essendo iscritto nelle GPS di Torino? Quando potrò chiedere il trasferimento in una scuola della provincia di Torino? Il prossimo anno potrò fare assegnazione provvisoria nella provincia di Torino? 

R2. La possibilità di svolgere l’anno di prova prestando servizio come supplente è stata prevista nell’ambito del piano straordinario di assunzione di cui alla legge 107/2015 (possibilità disciplinata  nel DM 850/2015). Tale possibilità, tuttavia, non è più prevista nel DM n. 226/2022. Inoltre, a prescindere dall’anno di prova, la lettrice non potrebbe accettare comunque la supplenza, se la stessa sia inclusa nelle GPS per la medesima classe di concorso di immissione in ruolo; infatti, ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007, il docente di ruolo può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso/grado di istruzione diverso da quello di titolarità. Quanto al trasferimento, com’è noto, i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, ai sensi dell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 (che, come riformulato dal decreto 44/2023, rinvia al riguardo all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/17) sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, compreso l’anno in cui si svolge l’anno di prova; pertanto, la nostra lettrice, assunta in ruolo nell’a.s. 2023/24, potrà presentare domanda di trasferimento per Torino nel corso dell’a.s. 2025/26 per l’a.s. successivo (2026/27).  Quanto all’assegnazione provvisoria, la nostra lettrice potrà già presentarla il prossimo anno scolastico, ma soltanto per la provincia di titolarità (quella dunque che le sarà assegnata in Lombardia), mentre per la provincia di Torino potrà presentarla dopo i suddetti tre anni di vincolo. Oltre a poter presentare domanda di assegnazione e/o utilizzazione provinciale, durante i tre anni di “blocco”, la lettrice potrà accettare anche supplenze per una classe di concorso/grado di istruzione diversi da quelli di titolarità (come detto sopra). Al riguardo, però, precisiamo che una volta superato l’anno di prova, il docente interessato è cancellato da ogni altra GM, GaE e GI di inclusione ed è confermato in ruolo (cosa che per la lettrice dovrebbe avvenire, se assunta nel 2023/24, nell’a.s. 2024/25.

D3. Sono in GM20 (diventata ad esaurimento) e sono anche in GPS prima fascia sostegno. Se quest’anno accettassi il ruolo da concorso ordinario 2020, potrei rifiutare se immessa successivamente da GPS?

R3. Sì, è possibile rinunciare all’assunzione da concorso ordinario per accettare l’incarico finalizzato al ruolo da GPS. Al riguardo, dobbiamo sottolineare che: se la lettrice è inclusa nelle GM per la stessa tipologia di posto (sostegno) ovvero per una classe di concorso/posto del medesimo grado di istruzione di inclusione in GPS, dovrà rinunciare definitivamente al ruolo. Viceversa, se è inclusa in GM per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diversi da quelli di inclusione in GPS, una volta accettato il ruolo, potrebbe poi accettare l’incarico da GPS (finalizzato al ruolo), ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007, conservando il  ruolo da GM e lasciandolo solo al termine della procedura di assunzione da GPS (questa infatti prevede l’assunzione a tempo indeterminato nell’a.s. 2024/25, sebbene con decorrenza 2023/24). Tale possibilità è stata concessa lo scorso anno scolastico agli assunti in ruolo, che hanno partecipato alle assunzioni da GPS e straordinario bis. Vero è che la nostra lettrice sarà assunta nello stesso anno 2023/24, ma è altrettanto vero che il citato art. 36 non vieta l’accettazione delle supplenze già dal primo anno di assunzione. Al riguardo, comunque, attendiamo le relative indicazioni del MIM.

D4. Sono entrata in ruolo nella scuola secondaria di primo grado nel 2021 a seguito del concorso straordinario 510/2020. Nel frattempo ho passato anche il concorso 499/2020 per le superiori, con una posizione in graduatoria che rientra nei posti a bando previsti per l’assunzione. Vi chiedo se quest’estate, con le nomine in ruolo da concorso ordinario, posso già passare alle secondarie di secondo grado anche se ho solo due anni di permanenza nelle scuole medie, oppure se ciò non è possibile e quindi dovrò, in caso, attendere un futuro passaggio di ruolo.

R4. Potrà essere già assunta in ruolo nel 2023/24 dalle GM del concorso ordinario, in quanto trattasi di immissione in ruolo da una nuova procedura. Pertanto, la stessa dovrà presentare, se convocata, la prima domanda per la scelta della provincia/classe di concorso e poi, se individuata quale destinataria di proposta di nomina, presentare la seconda istanza per la scelta delle sedi.

Immissioni in ruolo docenti 2023, ecco come si svolgeranno. Novità per compilazione della domanda [LO SPECIALE]

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